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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2961/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002975354000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002975354000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n.291 2023 90029753 54/000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle cartelle di pagamento di cui infra per omesso pagamento tassa automobilistica :
1) cartella 291 2017 0001402760000 asseritamente notificata in data 21.7.2017 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2012 con sanzioni ed interessi
2) cartella 291 2017 0014390416000 asseritamente notificata in data 8.1.2028 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2013 con sanzioni ed interessi
Intimazione di pagamento per un totale complessivo di € 264,00 al netto da interessi e sanzioni.
Deduceva la mancata notifica atti presupposti.
Si costituiva l'agente della riscossione che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Non si costituiva la Regione Sicilia.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Con unico motivo di ricorso parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso considerato che gli atti presupposti non gli sono mai stati notificati.
Come riportato nella parte in fatto l'Agenzia delle entrate Riscossione ha rappresentato l'avvenuta adozione degli atti prodromici interruttivi della prescrizione asseritamente ritualmente notificati;
tale circostanza non
è stata contestata da parte ricorrente con eventuale memoria, mentre aveva l'onere di specifica impugnazione degli stessi, tramite motivi aggiunti, come di recente chiarito nell'ordinanza della Cassazione, sezione tributaria n. 16797 del 23 giugno 2025, alle cui ampie motivazioni si rinvia.
La Cassazione ha, in particolare, rilevato che eventuali nuove specifiche ragioni di contestazione della validità dalla notifica degli atti contestati - a fronte della originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi accompagnata da quella generica e al buio della irritualità dell'eventuale non conosciuta notifica - introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, le quali che vanno dedotte con motivi aggiunti notificati alla controparte e non eventualmente col deposito di memoria in considerazione dell'ampliamento del thema decidendum, prospettato in termini generici nell'atto introduttivo.
Per tale il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza per il ricorrente che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 200,00, oltre spese generali di legge in favore soltanto dell'agenzia delle entrate riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026 Il GIUDICE Monocratico
RE SP AN
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2961/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002975354000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002975354000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso intimazione di pagamento n.291 2023 90029753 54/000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle cartelle di pagamento di cui infra per omesso pagamento tassa automobilistica :
1) cartella 291 2017 0001402760000 asseritamente notificata in data 21.7.2017 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2012 con sanzioni ed interessi
2) cartella 291 2017 0014390416000 asseritamente notificata in data 8.1.2028 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2013 con sanzioni ed interessi
Intimazione di pagamento per un totale complessivo di € 264,00 al netto da interessi e sanzioni.
Deduceva la mancata notifica atti presupposti.
Si costituiva l'agente della riscossione che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Non si costituiva la Regione Sicilia.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Con unico motivo di ricorso parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso considerato che gli atti presupposti non gli sono mai stati notificati.
Come riportato nella parte in fatto l'Agenzia delle entrate Riscossione ha rappresentato l'avvenuta adozione degli atti prodromici interruttivi della prescrizione asseritamente ritualmente notificati;
tale circostanza non
è stata contestata da parte ricorrente con eventuale memoria, mentre aveva l'onere di specifica impugnazione degli stessi, tramite motivi aggiunti, come di recente chiarito nell'ordinanza della Cassazione, sezione tributaria n. 16797 del 23 giugno 2025, alle cui ampie motivazioni si rinvia.
La Cassazione ha, in particolare, rilevato che eventuali nuove specifiche ragioni di contestazione della validità dalla notifica degli atti contestati - a fronte della originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi accompagnata da quella generica e al buio della irritualità dell'eventuale non conosciuta notifica - introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, le quali che vanno dedotte con motivi aggiunti notificati alla controparte e non eventualmente col deposito di memoria in considerazione dell'ampliamento del thema decidendum, prospettato in termini generici nell'atto introduttivo.
Per tale il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza per il ricorrente che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 200,00, oltre spese generali di legge in favore soltanto dell'agenzia delle entrate riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026 Il GIUDICE Monocratico
RE SP AN
Firmato digitalmente