Art. 2.
Il presidente della Corte dei conti riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1930, n. 21.
Fermo restando il disposto degli articoli 30 e 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800 , la deliberazione e la relazione di cui all'art. 32 della legge stessa saranno presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalita' che questi determinera' con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.
La comunicazione prevista dall' art. 20 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sara' fatta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento.
Il presidente della Corte dei conti riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1930, n. 21.
Fermo restando il disposto degli articoli 30 e 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800 , la deliberazione e la relazione di cui all'art. 32 della legge stessa saranno presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalita' che questi determinera' con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.
La comunicazione prevista dall' art. 20 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sara' fatta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento.