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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in secondo grado al n. 1404/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARLOTTA GIORDANO Parte_1
- attrice appellante contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
CARLO RANABOLDO, ENRICA DI MARCANTONIO e FRANCESCO SERENO ARGENTA
- convenuto appellato e nei confronti di
Controparte_2
- contumace in entrambi i gradi
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE APPELLANTE
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 484/2023 pubblicata in data 18.12.2023, dal Giudice di Pace di Asti in persona della dott.ssa Cristina Borra rigettando l'opposizione "ex adverso" promossa poiché del tutto infondata, in fatto e diritto e, conseguentemente, dichiarare legittima l'ingiunzione di pagamento n.
20210103200000772 nonché gli atti prodromici.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
1 CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO APPELLATO
Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato avanti al giudice di pace di Asti, l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
20210103200000772 del 07.09.2022 (all. n. 2 fascicolo I grado) e notificata il 27.12.2022 da parte della con la quale era stato ingiunto all'opponente di pagare le sanzioni comminate nei Parte_1
verbali di violazione del codice della strada n. 2030/16 del 21.07.2016, notificato il 5.08.2016, n.
2302/16 del 5.08.2016, notificato il 02.09.2016 e n. 691/16 del 27.10.2016, notificato il 14.11.2016.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto: 1) l'intervenuta decadenza da parte CP_1 dell'Ente dal diritto di procedere alla riscossione delle somme in quanto l'ingiunzione sarebbe stata notificata successivamente al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
2) l'insufficiente motivazione dell'ingiunzione di pagamento;
3) il mancato rispetto da parte dell'agente della riscossione del termine di due anni per la richiesta di pagamento;
4)
l'intervenuta prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale.
In primo grado, rimasto contumace il si è costituita la contestando i Controparte_2 Parte_1
motivi di opposizione formulati dall'opponente.
2. Il giudice di pace di Asti ha accolto l'opposizione, dichiarando prescritto il credito e annullando l'ingiunzione impugnata.
A motivo della decisione il giudicante ha osservato che l'ingiunzione di pagamento era stata notificata quando era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica dei verbali di contestazione di infrazione al C.d.S., atteso che la sospensione dei termini ex D.L. 18/2020 in forza del quale era stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fino al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione non era applicabile al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81.
Il giudice di pace ha inoltre dichiarato assorbiti gli altri motivi d'opposizione.
3. ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace contestando la correttezza in Parte_1
diritto della decisione ed in particolare sostenendo che il periodo di prescrizione quinquennale era iniziato a decorrere dalla notificazione dei verbali (5.08.2016, 02.09.2016 e 14.11.2016) e che tale termine prescrizionale era stato sospeso in virtù degli articoli 67 e 68 del D.L. 18 del 2020 (e del richiamo ivi contenuto al 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015) nonché delle relative proroghe (da ultimo
D.L. 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno 2021, che aveva rinviato l'attività di riscossione
2 sino al 31 agosto 2021 con contestuale proroga dei termini di prescrizione e decadenza di tale attività).
In virtù della proroga della sospensione il periodo di sospensione dei termini di versamento e la sospensione dei termini di prescrizione era durato dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per complessivi 542 giorni con conseguente tempestività della notifica posto che il periodo prescrizionale si sarebbe compiuto solo nel 2023.
L'appellato si è costituito contestando a sua volta la ricostruzione in diritto dell'appellante e chiedendo di rigettare l'appello.
Il è rimasto contumace anche nel presente grado. Controparte_2
4. In ordine al motivo d'appello formulato dalla si rileva che l'articolo 68 primo comma Parte_1
D.L. 18/2020 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”; che l'ultimo periodo del medesimo comma dispone “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; che il comma primo dell'art. 12
d.lgs. 159/2015 prescrive la “sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo nel quale sono sospesi i termini di versamento” e che, infine, il terzo comma dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 dispone che “l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Il complesso delle disposizioni appena riportate, in particolare in ragione del richiamo dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 68 D.L. 18/2020 all'intero art. 12 d.lgs. 159/2015, ha quindi determinato l'insorgere di un periodo durante il quale erano sospesi i termini per l'adozione di atti di riscossione tanto da parte degli enti impositori quanto ad opera dell'agente della riscossione, nonché, in parallelo, l'applicabilità del meccanismo di sospensione della prescrizione correlato alla sospensione dell'attività degli enti impositori e degli agenti previsto dalla stessa disposizione.
Il significato appena attribuito al complesso delle disposizioni in questione è coerente con l'evidente intento del legislatore di prevedere una sospensione generalizzata dell'attività di riscossione con correlata sospensione dei termini prescrizionali, mentre l'opposta conclusione, fondata, in sintesi, sulla circostanza per la quale l'affidamento dei carichi al concessionario in data anteriore all'inizio del periodo di sospensione inibirebbe l'operatività della sospensione, obbligando in tal caso il
3 concessionario per la riscossione a procedere alla stessa, pare in conflitto con le disposizioni richiamate e con l'interpretazione resa dalla Corte di Cassazione in ordine al significato della sospensione emergenziale del pur diverso art. 67 che la Corte ritiene applicabile “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/01/2025, n. 960 ove si osserva anche che “L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' .”). Controparte_3
Applicando quindi la sospensione del termine di prescrizione al caso di specie emerge il mancato superamento del termine, stante la notifica dei verbali dall'agosto 2016 al dicembre dello stesso anno e la notifica dell'ingiunzione nel dicembre 2022 con conseguente accoglimento del motivo di appello e rigetto dell'originaria eccezione di prescrizione.
5. L'accoglimento del motivo di appello impone la riforma della sentenza di primo grado, atteso che le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado e dichiarate assorbite dal giudice di pace non sono state in alcun modo richiamate nel presente grado e per vero, neppure menzionate dal convenuto appellato, con la conseguenza che vanno ritenute abbandonate (cfr. in proposito Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
25/03/2025, n. 7931: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, quando risultino superate o non esaminate perché assorbite. La parte deve soltanto riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione, per evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” e, nello stesso senso, Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 11/04/2025, n. 9539 “La parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a spiegare appello incidentale per le eccezioni preliminari e ulteriori difese respinte o ritenute assorbite dal giudice di primo grado, bensì a riproporle in modo chiaro e preciso durante il giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni. In caso contrario, potrebbe configurarsi una presunzione di rinuncia ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.”
6. L'appello va in definitiva accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'originaria opposizione.
La novità e peculiarità della questione giustificano la compensazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza,
4 RIGETTA l'opposizione spiegata da avverso l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
20210103200000772 del 07.09.2022, notificata il 27.12.2022.
Compensa le spese.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in secondo grado al n. 1404/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARLOTTA GIORDANO Parte_1
- attrice appellante contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
CARLO RANABOLDO, ENRICA DI MARCANTONIO e FRANCESCO SERENO ARGENTA
- convenuto appellato e nei confronti di
Controparte_2
- contumace in entrambi i gradi
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE APPELLANTE
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 484/2023 pubblicata in data 18.12.2023, dal Giudice di Pace di Asti in persona della dott.ssa Cristina Borra rigettando l'opposizione "ex adverso" promossa poiché del tutto infondata, in fatto e diritto e, conseguentemente, dichiarare legittima l'ingiunzione di pagamento n.
20210103200000772 nonché gli atti prodromici.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
1 CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO APPELLATO
Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato avanti al giudice di pace di Asti, l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
20210103200000772 del 07.09.2022 (all. n. 2 fascicolo I grado) e notificata il 27.12.2022 da parte della con la quale era stato ingiunto all'opponente di pagare le sanzioni comminate nei Parte_1
verbali di violazione del codice della strada n. 2030/16 del 21.07.2016, notificato il 5.08.2016, n.
2302/16 del 5.08.2016, notificato il 02.09.2016 e n. 691/16 del 27.10.2016, notificato il 14.11.2016.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto: 1) l'intervenuta decadenza da parte CP_1 dell'Ente dal diritto di procedere alla riscossione delle somme in quanto l'ingiunzione sarebbe stata notificata successivamente al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
2) l'insufficiente motivazione dell'ingiunzione di pagamento;
3) il mancato rispetto da parte dell'agente della riscossione del termine di due anni per la richiesta di pagamento;
4)
l'intervenuta prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale.
In primo grado, rimasto contumace il si è costituita la contestando i Controparte_2 Parte_1
motivi di opposizione formulati dall'opponente.
2. Il giudice di pace di Asti ha accolto l'opposizione, dichiarando prescritto il credito e annullando l'ingiunzione impugnata.
A motivo della decisione il giudicante ha osservato che l'ingiunzione di pagamento era stata notificata quando era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica dei verbali di contestazione di infrazione al C.d.S., atteso che la sospensione dei termini ex D.L. 18/2020 in forza del quale era stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fino al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione non era applicabile al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81.
Il giudice di pace ha inoltre dichiarato assorbiti gli altri motivi d'opposizione.
3. ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace contestando la correttezza in Parte_1
diritto della decisione ed in particolare sostenendo che il periodo di prescrizione quinquennale era iniziato a decorrere dalla notificazione dei verbali (5.08.2016, 02.09.2016 e 14.11.2016) e che tale termine prescrizionale era stato sospeso in virtù degli articoli 67 e 68 del D.L. 18 del 2020 (e del richiamo ivi contenuto al 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015) nonché delle relative proroghe (da ultimo
D.L. 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno 2021, che aveva rinviato l'attività di riscossione
2 sino al 31 agosto 2021 con contestuale proroga dei termini di prescrizione e decadenza di tale attività).
In virtù della proroga della sospensione il periodo di sospensione dei termini di versamento e la sospensione dei termini di prescrizione era durato dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per complessivi 542 giorni con conseguente tempestività della notifica posto che il periodo prescrizionale si sarebbe compiuto solo nel 2023.
L'appellato si è costituito contestando a sua volta la ricostruzione in diritto dell'appellante e chiedendo di rigettare l'appello.
Il è rimasto contumace anche nel presente grado. Controparte_2
4. In ordine al motivo d'appello formulato dalla si rileva che l'articolo 68 primo comma Parte_1
D.L. 18/2020 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”; che l'ultimo periodo del medesimo comma dispone “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; che il comma primo dell'art. 12
d.lgs. 159/2015 prescrive la “sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo nel quale sono sospesi i termini di versamento” e che, infine, il terzo comma dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 dispone che “l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Il complesso delle disposizioni appena riportate, in particolare in ragione del richiamo dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 68 D.L. 18/2020 all'intero art. 12 d.lgs. 159/2015, ha quindi determinato l'insorgere di un periodo durante il quale erano sospesi i termini per l'adozione di atti di riscossione tanto da parte degli enti impositori quanto ad opera dell'agente della riscossione, nonché, in parallelo, l'applicabilità del meccanismo di sospensione della prescrizione correlato alla sospensione dell'attività degli enti impositori e degli agenti previsto dalla stessa disposizione.
Il significato appena attribuito al complesso delle disposizioni in questione è coerente con l'evidente intento del legislatore di prevedere una sospensione generalizzata dell'attività di riscossione con correlata sospensione dei termini prescrizionali, mentre l'opposta conclusione, fondata, in sintesi, sulla circostanza per la quale l'affidamento dei carichi al concessionario in data anteriore all'inizio del periodo di sospensione inibirebbe l'operatività della sospensione, obbligando in tal caso il
3 concessionario per la riscossione a procedere alla stessa, pare in conflitto con le disposizioni richiamate e con l'interpretazione resa dalla Corte di Cassazione in ordine al significato della sospensione emergenziale del pur diverso art. 67 che la Corte ritiene applicabile “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/01/2025, n. 960 ove si osserva anche che “L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' .”). Controparte_3
Applicando quindi la sospensione del termine di prescrizione al caso di specie emerge il mancato superamento del termine, stante la notifica dei verbali dall'agosto 2016 al dicembre dello stesso anno e la notifica dell'ingiunzione nel dicembre 2022 con conseguente accoglimento del motivo di appello e rigetto dell'originaria eccezione di prescrizione.
5. L'accoglimento del motivo di appello impone la riforma della sentenza di primo grado, atteso che le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado e dichiarate assorbite dal giudice di pace non sono state in alcun modo richiamate nel presente grado e per vero, neppure menzionate dal convenuto appellato, con la conseguenza che vanno ritenute abbandonate (cfr. in proposito Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
25/03/2025, n. 7931: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, quando risultino superate o non esaminate perché assorbite. La parte deve soltanto riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione, per evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” e, nello stesso senso, Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 11/04/2025, n. 9539 “La parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a spiegare appello incidentale per le eccezioni preliminari e ulteriori difese respinte o ritenute assorbite dal giudice di primo grado, bensì a riproporle in modo chiaro e preciso durante il giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni. In caso contrario, potrebbe configurarsi una presunzione di rinuncia ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.”
6. L'appello va in definitiva accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'originaria opposizione.
La novità e peculiarità della questione giustificano la compensazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza,
4 RIGETTA l'opposizione spiegata da avverso l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
20210103200000772 del 07.09.2022, notificata il 27.12.2022.
Compensa le spese.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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