Articolo 9 della Legge 28 dicembre 1989, n. 425
Articolo 8
Versione
28 gennaio 1990
Art. 9. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 ed in lire 1.050 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1990