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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 922/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7469/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202413352360382175785959 TOSAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.202413352360382175785959, emesso da Municipia s.p.a. in data 14/10/2024, notificato il 5/11/2024 per il mancato pagamento della somma di € 201,00 a titolo di TOSAP anno 2019 derivante dall'accertamento esecutivo n.3698044200000492 notificato in data 25/06/2021. Ha eccepito l'illegittimità del preavviso in virtù del mancato rispetto da parte della resistente del "principio di proporzionalità" tra il carico tributario ed il valore del bene oggetto di fermo amministrativo.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Parte convenuta non ha presentato controdeduzioni.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Relativamente alla eccepita sproporzione tra il presunto credito reclamato e il valore del bene(unica eccezione sollevata da parte ricorrente) si osserva come la giurisprudenza di legittimità ha sancito che
“In materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.”( Cassazione civile sez. VI n. 22018/2017 e 32062 del 2024).
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7469/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202413352360382175785959 TOSAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.202413352360382175785959, emesso da Municipia s.p.a. in data 14/10/2024, notificato il 5/11/2024 per il mancato pagamento della somma di € 201,00 a titolo di TOSAP anno 2019 derivante dall'accertamento esecutivo n.3698044200000492 notificato in data 25/06/2021. Ha eccepito l'illegittimità del preavviso in virtù del mancato rispetto da parte della resistente del "principio di proporzionalità" tra il carico tributario ed il valore del bene oggetto di fermo amministrativo.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Parte convenuta non ha presentato controdeduzioni.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Relativamente alla eccepita sproporzione tra il presunto credito reclamato e il valore del bene(unica eccezione sollevata da parte ricorrente) si osserva come la giurisprudenza di legittimità ha sancito che
“In materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.”( Cassazione civile sez. VI n. 22018/2017 e 32062 del 2024).
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.