Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 922
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del preavviso per sproporzione tra credito e valore del bene

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è irrilevante la sproporzione tra il valore della sanzione e il valore del bene sottoposto a fermo, poiché la normativa non prevede limiti di proporzionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 922
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 922
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo