Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Come Difenderti Se L’Agenzia Delle Entrate Esclude Indebitamente L’accesso Alla RottamazioneGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 marzo 2026
Introduzione Essere ammessi a una “rottamazione” (definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione) può significare, in concreto, ridurre drasticamente ciò che paghi: in via generale, la logica normativa è estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi (e, secondo le singole versioni della misura, anche altre componenti accessorie), pagando soprattutto capitale e spese. Quando però l'amministrazione (o, più spesso, l'agente della riscossione) esclude la tua domanda, oppure non include alcuni carichi che invece rientrano nel perimetro definibile, il rischio è immediato: tornano attive le ordinarie dinamiche della riscossione (intimazioni, fermi, ipoteche, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026REG.PROV.COLL.
N. 04506/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4506 del 2024, proposto da
L'PE IA Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Previte, Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 470/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. AF RP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’PE IA, Cooperativa Sociale che gestisce il Centro diurno per le autonomie e l’inclusione sociale “ICare”, autorizzato all’esercizio con decreto n. 3385/2015, ha presentato, in data 14.09.2015, istanza di accreditamento per operare in regime di convenzione con la Regione Calabria, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 381 del 22.08.2012.
2. La Regione non ha riscontrato la richiesta e, a distanza di quattro anni dalla stessa, ha emanato la Delibera n. 503 del 25.10.2019, pubblicata nel B.U.R.C. n. 133 del 29.11.2019, con la quale ha adottato una nuova e diversa organizzazione del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali, anche in relazione alle procedure di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale. In esito a tale riorganizzazione, l’PE IA è decaduta definitivamente dalla possibilità di accedere all’accreditamento.
3. La Cooperativa ha pertanto adito il T.a.r. per la Calabria – Catanzaro, al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione regionale al risarcimento dei danni derivanti dal mancato accreditamento o ammissione a retta del centro “ICare”, quantificandoli nella somma complessiva di euro 486.991,00, ovvero della diversa somma da quantificare all’esito di apposita c.t.u.
4. Il T.a.r., con la decisione in questa sede impugnata, ha respinto il ricorso, rilevando l’insussistenza del nesso causale tra l’inerzia imputata alla Regione Calabria ed il pregiudizio lamentato dalla ricorrente, non avendo la Cooperativa impugnato il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza del 14.09.2025, né la delibera n. 210/2015 - già vigente al momento di presentazione dell’istanza - con la quale era stata disposta la sospensione del rilascio degli accreditamenti fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
5. L’PE IA ha impugnato la decisione deducendo che l’omessa attivazione del rimedio avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. era stata determinata dal peculiare iter amministrativo che aveva contraddistinto la vicenda sub iudice , caratterizzato da numerosi atti soprassessori ed arresti procedimenti in relazione alla definizione delle procedure di autorizzazione, di accreditamento e di vigilanza sulle strutture socioassistenziali. Tale situazione di incertezza o stasi procedimentale sarebbe venuta meno, secondo la prospettiva dell’appellante, solo con la soprarichiamata Delibera n. 503 del 25.10.2019, che aveva determinato, in capo alla Cooperativa, un legittimo affidamento all’accoglimento della propria istanza.
Inoltre, l’appellante ha dedotto che la mancata impugnazione della Delibera n. 210/2015, con la quale la Regione aveva disposto la sospensione del rilascio degli accreditamenti sino all’approvazione dei relativi regolamenti, non avrebbe avuto alcuna efficacia interruttiva del nesso di causalità, poiché priva di effetti lesivi sulla sfera giuridica della Cooperativa istante.
Sulla scorta di tali deduzioni, l’appellante ha reiterato le richieste istruttorie già respinte dal primo giudice ed ha chiesto l’integrale riforma della decisione impugnata.
6. Si è costituita la Regione Calabria, riproponendo le eccezioni assorbite dal primo giudice, concernenti la decadenza della ricorrente dalla domanda risarcitoria per decorso di termine decadenziale e l’inammissibilità della stessa per omessa attivazione di strumenti di tutela e per il suo carattere esplorativo.
Nel merito, la Regione ha insistito per la reiezione dell’appello con conferma della decisione impugnata, istando altresì per la condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 26 c. 1 ultimo alinea e comma 2 c.p.a..
7. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. L’appello è infondato, potendosi prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dall’appellata.
9. In tema di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, l'art. 30 c.p.a. comma 3, con implicito riferimento all’art. 1227 c.c., prevede che il Giudice, nel determinare il risarcimento, debba valutare tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti, escludendo il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
La norma codifica la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, stabilendo come la loro omessa o non efficace attivazione da parte dell'interessato costituisca, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della riduzione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza, in una logica che vede l'omessa impugnazione dell'atto lesivo non più come preclusione in rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio della sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile.
In caso di comportamento inerte, il Giudice Amministrativo può ordinare all’Amministrazione, all'esito di un giudizio accelerato, di provvedere, con i relativi poteri sostitutivi in caso di ulteriore inerzia, di guisa che la mancata attivazione di tale rimedio integra una condotta rilevante ai sensi dell'art. 30 c.p.a., tanto da consentire al giudice amministrativo di escludere " il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza " (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 giugno 2019, n. 3767, Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2019 n. 18). Si è, in tal modo, chiarito che il risarcimento dei danni per il ritardo dell'amministrazione nell'adozione di un provvedimento dovuto può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato, dal giudice, il silenzio inadempimento della P.A. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 luglio 2017, n. 3696).
L'esistenza di un rapporto di presupposizione tra l'impugnazione del silenzio ed il risarcimento del danno da ritardo è stata, in particolare, espressamente ribadita in ragione di " esigenze di preservazione dei rapporti pubblicistici e di prevenzione dei comportamenti opportunistici " che "(sono) soddisfatte, in modo più convincente con l'applicazione delle norme di cui all'art. 1223 e ss. c.c. in materia di causalità giuridica ", tra cui, in particolare quella consacrata nell'art. 1227, comma 2, " che considera non risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato " (in tal senso, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2011).
Si è, infatti, osservato che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, oggi sancita dall'art. 30, comma 3 c.p.a., deve ritenersi ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un'interpretazione evolutiva del comma 2 dell'art. 1227 c.c.
Pertanto, l'omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza, non più come preclusione di rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1750, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3).
10. Alla stregua di tali premesse, normative e giurisprudenziali, la Cooperativa odierna appellante avrebbe dovuto agire avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Regione sulla sua istanza, eventualmente chiedendo la nomina di un commissario ad acta : una siffatta azione avrebbe, con ogni probabilità, escluso in radice la produzione del danno per il quale essa agisce in questa sede.
10. Alcuna efficacia esimente possono assumere i provvedimenti soprassessori assunti nelle more della Regione, ovvero ancora i contenzioni instaurati da altri operatori economici, i quali non potevano ingenerare alcun affidamento legittimo in ordine all’accettazione dell’istanza presentata dalla Cooperativa in data 14.9.2015, rilevando piuttosto alla stregua di circostanze che hanno protratto l’incertezza sull’esito della conclusione del procedimento, rendendo vieppiù necessaria la proposizione dei rimedi di stampo amministrativo o giurisdizionale, sicuramente idonei ad evitare i danni allegati.
12. La mancata attivazione del rimedio averso il silenzio, dunque, elide il nesso di causalità giuridica tra condotta omissiva ed evento dannoso, generando inevitabilmente ricadute negative sulla predicabilità della pretesa qui coltivata, imponendone la reiezione.
13. Analoghe considerazioni devono essere riferite alla mancata impugnazione della delibera n. 210/2015, già in vigore al momento della presentazione dell’istanza, con la quale la Regione ha disposto la sospensione del rilascio degli accreditamenti fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti, la quale aveva sicuramente effetti lesivi sulla sfera dell’odierna appellante.
14. Per queste ragioni l’appello deve essere respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
16. Non si ravvedono i presupposti per la condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2 del c.p.a., non risultando i motivi di appello manifestamente infondati e difettando la dimostrazione, anche in via indiziaria, della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (v. Cass. Civ., Sez. III, 21 luglio 2016, n. 15017; 19 aprile 2016, n. 7726).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e le liquida nella somma di € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL D'GE, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
GE Roberto Cerroni, Consigliere
AF RP, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF RP | OL D'GE |
IL SEGRETARIO