TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4939 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5241/2024 promossa da:
(cod. fisc. C.F. ), con il proc. dom. avv. Luca Tedeschi e Parte_1 P.IVA_1
LA SS, Roma, Lungotevere Parti n. 21
parte opponente contro
(cod. Controparte_1
fisc. , con il proc. dom. avv. IOLITA MASSIMO, Brescia via Malta 7/C P.IVA_2
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
– in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ.
per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente Esecutiva nei confronti dei Sigg.ri
e , ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 958/2024 (n. 3199/2024 R..), concesso dal Tribunale Ordinario di Brescia in
data 18.03.24.
In subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta istanza di sospensione
si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di Voler
Accertare e dichiarare, la nullità delle fideiussioni rilasciate dai signori e Pt_2 Pt_2 Pt_3
a Banca Credito Cooperativo di Brescia garanzia del debito assunto dalla
[...] Parte_1
e, per l'effetto
Dichiarare, l'estromissione dei signori e in quanto ritenuti non obbligati Pt_2 Pt_2 Parte_3
solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto;
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria
declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso
azionato di € 602.007,55,
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria
declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso
azionato con il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare tenuto
conto delle somme sino ad oggi pagate dagli opponenti a titolo di interessi anatocistici e/o usurari o
nella maggiore o minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte
in diritto;
Accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore ex art 1956 cc.
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 958/24 meglio specificato in
epigrafe. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.
Per parte opposta:
1. IN VIA PRELIMINARE:
- respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, considerato
che non si ravvisano i gravi motivi menzionati dall'art. 649 c.p.c, e che l'opposizione appare allo
stato infondata;
2. NEL MERITO
- respingere tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo perchè destituite di
ogni fondamento;
- dichiarare gli opponenti debitori nei confronti della Banca convenuta degli importi di cui al decreto
ingiuntivo opposto perchè dimostrati certi, liquidi ed esigibili;
- condannare gli opponenti a pagare in favore della convenuta opposta la somma ingiunta- CP_1
oltre agli interessi maturati e maturandi ai tassi, sugli importi e dalle decorrenze indicati
nell'espositiva del ricorso per ingiunzione di pagamento, ovvero quella diversa che dovesse risultare
dovuta all'esito del giudizio.
Spese di lite integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_4 Parte_5 Pt_3
convenivano in giudizio la
[...] Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 958/2024
emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 602.007,55, era riferita al saldo di un conto corrente affidato acceso dalla nel 2006, di cui i soci , e si Parte_1 Pt_2 Pt_2 Parte_3
erano costituiti garanti in forza di fideiussioni;
- che le fideiussioni erano nulle o, quanto meno, erano parzialmente nulle, perché redatte in conformità a un modulo ABI dichiarato frutto di intese illegittime in quanto limitative della concorrenza;
- che i garanti erano liberati dalla loro obbligazione ex art. 1957 c.c., non avendo la creditrice intrapreso le proprie azioni nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che veniva eccepita la nullità della fideiussione, in quanto contratta in violazione dell'art. 4
del DM 23 settembre 2005, il quale vietava l'acquisizione di ulteriori garanzie aggiuntive a quella rilasciata dal fondo Garanzie per le medie e piccole imprese;
- che veniva eccepita la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ., considerato come la banca creditrice avesse concesso abusivamente nuovo credito alla correntista, nonostante fossero conosciute le condizioni di dissesto, senza ottenere previamente l'autorizzazione da parte dei garanti;
- che la somma oggetto di ingiunzione era viziata dall'applicazione di anatocismo illegittimo e di interessi usurari.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e. in particolare, evidenziando la correttezza delle
[...]
pattuizioni contrattuali.
Il giudice originario assegnatario della controversia rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, vista la domanda riconvenzionale degli opponenti rivolta a ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza dei mercati, disponeva la separazione della causa con riferimento a tale domanda,
rilevando rispetto ad essa l'incompetenza funzionale del Tribunale di Brescia, a favore del Tribunale
delle Imprese di Milano;
conseguentemente disponeva la separazione della causa con riferimento alla posizione dei fideiussori, dipendendo l'esito delle stesse dalla preliminare statuizione sulla domanda di nullità della garanzia e rinviava per la discussione e decisione della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. con riferimento alla residuale posizione della debitrice principale.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice fissava nuova udienza al 17.11.2025 per la discussione e decisione della controversia ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, Parte_1
con conseguente conferma nei suoi confronti del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
A seguito, infatti, dei provvedimenti di separazione delle cause e delle domande originariamente introdotte nel presente giudizio, la controversia è proseguita ed è giunta in decisione limitatamente alla posizione processuale riguardante la debitrice principale essendo state Parte_1
stralciate le contestazioni e le ragioni di doglianza afferenti i garanti.
Circoscritta nei termini esposti l'oggetto residuo del contendere nell'ambito del presente procedimento, va osservato come le contestazioni attinenti al debito dedotto in giudizio riguardino l'ipotizzata applicazione di interessi anatocistici illegittimi e di interessi usurari;
sennonchè, come peraltro subito rilevato in corso di causa dal giudice originario assegnatario della stessa in sede di delibazione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, le contestazioni ora in esame sono state formulate in termini di assoluta genericità, al punto da risultare sostanzialmente inammissibili.
Ciò valga, in primo luogo, quanto alla contestazione riguardante l'applicazione di interessi in misura usuraria, considerato come l'opponente si sia limitato ad affermare in modo del tutto apodittico tale circostanza, senza soffermarsi a indicare quale fosse stato il tasso di interesse effettivamente applicato, se e quando esso avrebbe superato i tassi soglia e in che misura ciò sarebbe accaduto.
In particolare la difesa dell'opponente ha ritenuto di ricostruire la normativa in materia di usura nella sua articolazione astratta, senza in alcun modo concretizzare la contestazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
da parte sua l'opposta, invece, ha indicato il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto, evidenziando come i tassi di interesse pattuiti non oltrepassassero detto limite.
A fronte di contestazione a tal punto generica, quindi, l'invocata consulenza tecnica di ufficio di natura contabile non può che essere dichiarata inammissibile, in quanto per la sua portata esplorativa finirebbe con assumere la funzione di supplire all'onere probatorio gravante su una delle parti.
Ancor più generica, infine, è rimasta la doglianza relativa all'applicazione di interessi anatocistici,
non avendo la stessa trovato alcuna esposizione al di là del mero richiamo all'istituto dell'anatocismo.
A sua volta, parte opposta ha evidenziato come il contratto di conto corrente, stipulato nel 2006,
prevedesse con clausola specificamente sottoscritta dalla correntista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120
secondo comma TUB, nella formulazione all'epoca vigente e operante sino al 31.12.2013, e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, per cui non avrebbe potuto trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca fosse risultata conforme alla disposizione normativa.
Per ultimo va osservato come la proposizione da parte della correntista della domanda di ammissione alla procedura unica ai sensi degli artt. 40 e 44 c.c.i.i., per ottenere la concessione di un termine entro cui la società stessa possa definire un piano di ristrutturazione del proprio indebitamento e la successiva ammissione della stessa alla presentazione di proposta di concordato preventivo,
comportano che, ai sensi dell'art. 54, co. 2, c.c.i.i. dalla data della pubblicazione della domanda di cui all'art. 40 c.c.i.i. nel registro delle imprese, i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; nulla osta, invece, all'accertamento sostanziale delle poste debitorie e, quindi,
alla definizione del presente giudizio.
In difetto di ulteriori ragioni di contestazione, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 12.650,0, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 958/2024 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto che va dichiarato definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.650,0, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 18 novembre 2025
Il giudice
AN AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5241/2024 promossa da:
(cod. fisc. C.F. ), con il proc. dom. avv. Luca Tedeschi e Parte_1 P.IVA_1
LA SS, Roma, Lungotevere Parti n. 21
parte opponente contro
(cod. Controparte_1
fisc. , con il proc. dom. avv. IOLITA MASSIMO, Brescia via Malta 7/C P.IVA_2
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
– in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ.
per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente Esecutiva nei confronti dei Sigg.ri
e , ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 958/2024 (n. 3199/2024 R..), concesso dal Tribunale Ordinario di Brescia in
data 18.03.24.
In subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta istanza di sospensione
si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di Voler
Accertare e dichiarare, la nullità delle fideiussioni rilasciate dai signori e Pt_2 Pt_2 Pt_3
a Banca Credito Cooperativo di Brescia garanzia del debito assunto dalla
[...] Parte_1
e, per l'effetto
Dichiarare, l'estromissione dei signori e in quanto ritenuti non obbligati Pt_2 Pt_2 Parte_3
solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto;
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria
declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso
azionato di € 602.007,55,
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria
declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso
azionato con il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare tenuto
conto delle somme sino ad oggi pagate dagli opponenti a titolo di interessi anatocistici e/o usurari o
nella maggiore o minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte
in diritto;
Accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore ex art 1956 cc.
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 958/24 meglio specificato in
epigrafe. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.
Per parte opposta:
1. IN VIA PRELIMINARE:
- respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, considerato
che non si ravvisano i gravi motivi menzionati dall'art. 649 c.p.c, e che l'opposizione appare allo
stato infondata;
2. NEL MERITO
- respingere tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo perchè destituite di
ogni fondamento;
- dichiarare gli opponenti debitori nei confronti della Banca convenuta degli importi di cui al decreto
ingiuntivo opposto perchè dimostrati certi, liquidi ed esigibili;
- condannare gli opponenti a pagare in favore della convenuta opposta la somma ingiunta- CP_1
oltre agli interessi maturati e maturandi ai tassi, sugli importi e dalle decorrenze indicati
nell'espositiva del ricorso per ingiunzione di pagamento, ovvero quella diversa che dovesse risultare
dovuta all'esito del giudizio.
Spese di lite integralmente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_4 Parte_5 Pt_3
convenivano in giudizio la
[...] Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 958/2024
emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 602.007,55, era riferita al saldo di un conto corrente affidato acceso dalla nel 2006, di cui i soci , e si Parte_1 Pt_2 Pt_2 Parte_3
erano costituiti garanti in forza di fideiussioni;
- che le fideiussioni erano nulle o, quanto meno, erano parzialmente nulle, perché redatte in conformità a un modulo ABI dichiarato frutto di intese illegittime in quanto limitative della concorrenza;
- che i garanti erano liberati dalla loro obbligazione ex art. 1957 c.c., non avendo la creditrice intrapreso le proprie azioni nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che veniva eccepita la nullità della fideiussione, in quanto contratta in violazione dell'art. 4
del DM 23 settembre 2005, il quale vietava l'acquisizione di ulteriori garanzie aggiuntive a quella rilasciata dal fondo Garanzie per le medie e piccole imprese;
- che veniva eccepita la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 cod. civ., considerato come la banca creditrice avesse concesso abusivamente nuovo credito alla correntista, nonostante fossero conosciute le condizioni di dissesto, senza ottenere previamente l'autorizzazione da parte dei garanti;
- che la somma oggetto di ingiunzione era viziata dall'applicazione di anatocismo illegittimo e di interessi usurari.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e. in particolare, evidenziando la correttezza delle
[...]
pattuizioni contrattuali.
Il giudice originario assegnatario della controversia rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, vista la domanda riconvenzionale degli opponenti rivolta a ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza dei mercati, disponeva la separazione della causa con riferimento a tale domanda,
rilevando rispetto ad essa l'incompetenza funzionale del Tribunale di Brescia, a favore del Tribunale
delle Imprese di Milano;
conseguentemente disponeva la separazione della causa con riferimento alla posizione dei fideiussori, dipendendo l'esito delle stesse dalla preliminare statuizione sulla domanda di nullità della garanzia e rinviava per la discussione e decisione della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. con riferimento alla residuale posizione della debitrice principale.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice fissava nuova udienza al 17.11.2025 per la discussione e decisione della controversia ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, Parte_1
con conseguente conferma nei suoi confronti del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
A seguito, infatti, dei provvedimenti di separazione delle cause e delle domande originariamente introdotte nel presente giudizio, la controversia è proseguita ed è giunta in decisione limitatamente alla posizione processuale riguardante la debitrice principale essendo state Parte_1
stralciate le contestazioni e le ragioni di doglianza afferenti i garanti.
Circoscritta nei termini esposti l'oggetto residuo del contendere nell'ambito del presente procedimento, va osservato come le contestazioni attinenti al debito dedotto in giudizio riguardino l'ipotizzata applicazione di interessi anatocistici illegittimi e di interessi usurari;
sennonchè, come peraltro subito rilevato in corso di causa dal giudice originario assegnatario della stessa in sede di delibazione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, le contestazioni ora in esame sono state formulate in termini di assoluta genericità, al punto da risultare sostanzialmente inammissibili.
Ciò valga, in primo luogo, quanto alla contestazione riguardante l'applicazione di interessi in misura usuraria, considerato come l'opponente si sia limitato ad affermare in modo del tutto apodittico tale circostanza, senza soffermarsi a indicare quale fosse stato il tasso di interesse effettivamente applicato, se e quando esso avrebbe superato i tassi soglia e in che misura ciò sarebbe accaduto.
In particolare la difesa dell'opponente ha ritenuto di ricostruire la normativa in materia di usura nella sua articolazione astratta, senza in alcun modo concretizzare la contestazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
da parte sua l'opposta, invece, ha indicato il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto, evidenziando come i tassi di interesse pattuiti non oltrepassassero detto limite.
A fronte di contestazione a tal punto generica, quindi, l'invocata consulenza tecnica di ufficio di natura contabile non può che essere dichiarata inammissibile, in quanto per la sua portata esplorativa finirebbe con assumere la funzione di supplire all'onere probatorio gravante su una delle parti.
Ancor più generica, infine, è rimasta la doglianza relativa all'applicazione di interessi anatocistici,
non avendo la stessa trovato alcuna esposizione al di là del mero richiamo all'istituto dell'anatocismo.
A sua volta, parte opposta ha evidenziato come il contratto di conto corrente, stipulato nel 2006,
prevedesse con clausola specificamente sottoscritta dalla correntista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120
secondo comma TUB, nella formulazione all'epoca vigente e operante sino al 31.12.2013, e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, per cui non avrebbe potuto trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca fosse risultata conforme alla disposizione normativa.
Per ultimo va osservato come la proposizione da parte della correntista della domanda di ammissione alla procedura unica ai sensi degli artt. 40 e 44 c.c.i.i., per ottenere la concessione di un termine entro cui la società stessa possa definire un piano di ristrutturazione del proprio indebitamento e la successiva ammissione della stessa alla presentazione di proposta di concordato preventivo,
comportano che, ai sensi dell'art. 54, co. 2, c.c.i.i. dalla data della pubblicazione della domanda di cui all'art. 40 c.c.i.i. nel registro delle imprese, i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; nulla osta, invece, all'accertamento sostanziale delle poste debitorie e, quindi,
alla definizione del presente giudizio.
In difetto di ulteriori ragioni di contestazione, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 12.650,0, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 958/2024 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto che va dichiarato definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.650,0, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 18 novembre 2025
Il giudice
AN AR