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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 271/2023 R.G.;
PROMOSSA DA
avente codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
, avente codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, avente codice fiscale;
Parte_2 C.F._2
-tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti RApaolo Ranieri (c.f. C.F._3
- pec e RA ET (c.f. - pec Email_1 C.F._4
; Email_2
E NEI CONFRONTI DI
avente p.iva , quale mandataria di (p.iva CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. P.IVA_3
– pec e MA ZÀ (pec C.F._5 Email_3
; Email_4
E NEI CONFRONTI DI
1 avente codice fiscale;
Controparte_4 P.IVA_4
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1768/2022, pubblicata in data 4 luglio 2022, il Tribunale di Bologna, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava l'opposizione proposta dalla correntista e dai suoi fideiussori e avverso il decreto, Controparte_1 Pt_2 Parte_1 con il quale era stato ingiunto loro in solido il pagamento, in favore di Controparte_5 dell'importo di €.148.710,26.
*
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti opponenti, formulando le seguenti conclusioni:
< , accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto, quindi del credito di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in capo al presunto cessionario del credito e/o comunque in capo all'intervenuta ex art. 111 cpc e/o il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta e/o del presunto cessionario del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti delle odierne appellanti o, in subordine, nei confronti della presunta cessionaria con ogni CP_3 consequenziale statuizione di Legge;
in ordine ai fideiussori,
⮚accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo per cui è causa, essendo competente inderogabilmente il Tribunale di
Lecce, per tutte le motivazioni di cui ai propri scritti difensivi e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori, con conseguente revoca dello stesso in favore dei medesimi fideiussori, con ogni statuizione di legge.
⮚ In ogni caso, accertare e dichiarare in via incidentale e con efficacia per il presente giudizio di opposizione la nullità, illegittimità e comunque l'invalidità dei contratti di fideiussione per cui è causa, per tutte le motivazioni di cui ai propri scritti difensivi e di cui al presente atto di appello;
in subordine, in caso di accertamento di nullità parziale delle fideiussioni, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; in capo agli
2 appellati e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa nei confronti dei deducenti, con ogni consequenziale statuizione di Legge>.
*
Resisteva , mandataria di , cessionaria del credito ex art. 58 TUB, CP_2 CP_3 già costituitasi in primo grado, mentre rimaneva contumace incorporante Controparte_4
, Controparte_5
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 25.3.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante, diffusamente argomentando, contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che i fideiussori e Pt_2 Parte_1 non fossero consumatori.
2)Il motivo è infondato.
Ed invero, I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore> (cfr. Cass. n. 32225/2018).
Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso che i fratelli potessero Parte_1 qualificarsi come consumatori, posto che era il legale rappresentante della Parte_2
mentre ne era socia e deteneva la quota di un Controparte_1 Parte_1 terzo.
3)Con il secondo motivo, parte appellante contesta come erroneamente il primo giudice non abbia accolto l'eccezione formulata dai fratelli fideiussori ex art. 1957 c.c., avendo escluso,
3 a fronte di un errore nella valutazione probatoria, la nullità della relativa clausola derogativa contenuta nei contratti di fideiussione, redatti secondo lo schema ABI.
Deduce, specificatamente, quanto segue;
<… il Giudice di prime cure non ha considerato la natura di prova privilegiata degli atti
del procedimento intrapreso dalla , né ha valutato le presunzioni, gravi, Parte_3 precise e concordanti, da esso derivanti.
Tanto in quanto, proprio dall'esame del provvedimento della emerge Parte_3 chiaramente l'accertamento circa il fatto che le banche avevano già in uso uno schema contrattuale in cui erano riprodotte le clausole nulle e che queste ultime avevano continuato
a trovare ingresso nei contratti di fideiussione anche dopo l'emanazione del provvedimento stesso, come nel caso di specie.
Quindi, vi è stata una erronea statuizione in quanto è già dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponda esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della
conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005, nonché in considerazione Parte_3 del fatto che la banca appellata si era limitata a negare l'intesa "a monte" senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione (artt. 2, 6 e 8) fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI (cfr. comparsa di costituzione )>. CP_4
4)Il motivo in esame è palesemente infondato, dovendosi rilevare, così integrando la motivazione del primo giudice, che i contratti de quibus sono stati stipulati nel luglio 2016
e dunque successivamente al noto provvedimento della Banca di Italia, con la conseguenza che parte opponente, odierna appellante avrebbe dovuto anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova> ( ved. motivazione della ordinanza della di cassazione n. Pt_4
30383/2024).
5)Con il terzo motivo, parte appellante contesta la titolarità del credito in capo alla
[...]
dichiaratasi cessionaria del credito da potere di non potendosi ritenere CP_3 CP_4 provata la dedotta cessione adverso prodotto>.
6) Va, anzitutto, chiarito che il motivo in esame incide solo sulle spese, posto che il decreto ingiuntivo, confermato dal primo giudice, è stato richiesto da Controparte_5
4 incorporata, già nel corso del primo grado da nei confronti della quale, oltre che nei CP_4 confronti della cessionaria, già intervenuta in primo grado, l'appello è stato proposto.
7) Il motivo è infondato, posto che non è necessaria la produzione del contratto di cessione, quando, come nella fattispecie in esame, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, consenta di affermare con certezza che il credito azionato dalla società di cartolarizzazione rientra fra i crediti ceduti (cfr. Cass. n.3405/2024).
Nel caso di specie i crediti ceduti sono stati indicati, specificatamente come crediti in sofferenza derivanti, per quanto qui rileva, da aperture di credito risalenti al periodo dal giorno 1.1.1988 al 30.7.2020, fra i quali rientra il credito ingiunto, atteso che scaturisce da un'apertura di credito del 2016.
8)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore a €52.000, seguono la soccombenza.
9) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 271/2023 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle CP_2 spese del grado, liquidate in € 10.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina -Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli -Consigliere dott.ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 271/2023 R.G.;
PROMOSSA DA
avente codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
, avente codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, avente codice fiscale;
Parte_2 C.F._2
-tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti RApaolo Ranieri (c.f. C.F._3
- pec e RA ET (c.f. - pec Email_1 C.F._4
; Email_2
E NEI CONFRONTI DI
avente p.iva , quale mandataria di (p.iva CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro (c.f. P.IVA_3
– pec e MA ZÀ (pec C.F._5 Email_3
; Email_4
E NEI CONFRONTI DI
1 avente codice fiscale;
Controparte_4 P.IVA_4
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1768/2022, pubblicata in data 4 luglio 2022, il Tribunale di Bologna, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava l'opposizione proposta dalla correntista e dai suoi fideiussori e avverso il decreto, Controparte_1 Pt_2 Parte_1 con il quale era stato ingiunto loro in solido il pagamento, in favore di Controparte_5 dell'importo di €.148.710,26.
*
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti opponenti, formulando le seguenti conclusioni:
< , accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto, quindi del credito di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in capo al presunto cessionario del credito e/o comunque in capo all'intervenuta ex art. 111 cpc e/o il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta e/o del presunto cessionario del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti delle odierne appellanti o, in subordine, nei confronti della presunta cessionaria con ogni CP_3 consequenziale statuizione di Legge;
in ordine ai fideiussori,
⮚accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo per cui è causa, essendo competente inderogabilmente il Tribunale di
Lecce, per tutte le motivazioni di cui ai propri scritti difensivi e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori, con conseguente revoca dello stesso in favore dei medesimi fideiussori, con ogni statuizione di legge.
⮚ In ogni caso, accertare e dichiarare in via incidentale e con efficacia per il presente giudizio di opposizione la nullità, illegittimità e comunque l'invalidità dei contratti di fideiussione per cui è causa, per tutte le motivazioni di cui ai propri scritti difensivi e di cui al presente atto di appello;
in subordine, in caso di accertamento di nullità parziale delle fideiussioni, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; in capo agli
2 appellati e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa nei confronti dei deducenti, con ogni consequenziale statuizione di Legge>.
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Resisteva , mandataria di , cessionaria del credito ex art. 58 TUB, CP_2 CP_3 già costituitasi in primo grado, mentre rimaneva contumace incorporante Controparte_4
, Controparte_5
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 25.3.2025 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante, diffusamente argomentando, contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che i fideiussori e Pt_2 Parte_1 non fossero consumatori.
2)Il motivo è infondato.
Ed invero, I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore> (cfr. Cass. n. 32225/2018).
Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso che i fratelli potessero Parte_1 qualificarsi come consumatori, posto che era il legale rappresentante della Parte_2
mentre ne era socia e deteneva la quota di un Controparte_1 Parte_1 terzo.
3)Con il secondo motivo, parte appellante contesta come erroneamente il primo giudice non abbia accolto l'eccezione formulata dai fratelli fideiussori ex art. 1957 c.c., avendo escluso,
3 a fronte di un errore nella valutazione probatoria, la nullità della relativa clausola derogativa contenuta nei contratti di fideiussione, redatti secondo lo schema ABI.
Deduce, specificatamente, quanto segue;
<… il Giudice di prime cure non ha considerato la natura di prova privilegiata degli atti
del procedimento intrapreso dalla , né ha valutato le presunzioni, gravi, Parte_3 precise e concordanti, da esso derivanti.
Tanto in quanto, proprio dall'esame del provvedimento della emerge Parte_3 chiaramente l'accertamento circa il fatto che le banche avevano già in uso uno schema contrattuale in cui erano riprodotte le clausole nulle e che queste ultime avevano continuato
a trovare ingresso nei contratti di fideiussione anche dopo l'emanazione del provvedimento stesso, come nel caso di specie.
Quindi, vi è stata una erronea statuizione in quanto è già dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponda esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della
conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005, nonché in considerazione Parte_3 del fatto che la banca appellata si era limitata a negare l'intesa "a monte" senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione (artt. 2, 6 e 8) fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI (cfr. comparsa di costituzione )>. CP_4
4)Il motivo in esame è palesemente infondato, dovendosi rilevare, così integrando la motivazione del primo giudice, che i contratti de quibus sono stati stipulati nel luglio 2016
e dunque successivamente al noto provvedimento della Banca di Italia, con la conseguenza che parte opponente, odierna appellante avrebbe dovuto anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova> ( ved. motivazione della ordinanza della di cassazione n. Pt_4
30383/2024).
5)Con il terzo motivo, parte appellante contesta la titolarità del credito in capo alla
[...]
dichiaratasi cessionaria del credito da potere di non potendosi ritenere CP_3 CP_4 provata la dedotta cessione adverso prodotto>.
6) Va, anzitutto, chiarito che il motivo in esame incide solo sulle spese, posto che il decreto ingiuntivo, confermato dal primo giudice, è stato richiesto da Controparte_5
4 incorporata, già nel corso del primo grado da nei confronti della quale, oltre che nei CP_4 confronti della cessionaria, già intervenuta in primo grado, l'appello è stato proposto.
7) Il motivo è infondato, posto che non è necessaria la produzione del contratto di cessione, quando, come nella fattispecie in esame, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, consenta di affermare con certezza che il credito azionato dalla società di cartolarizzazione rientra fra i crediti ceduti (cfr. Cass. n.3405/2024).
Nel caso di specie i crediti ceduti sono stati indicati, specificatamente come crediti in sofferenza derivanti, per quanto qui rileva, da aperture di credito risalenti al periodo dal giorno 1.1.1988 al 30.7.2020, fra i quali rientra il credito ingiunto, atteso che scaturisce da un'apertura di credito del 2016.
8)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore a €52.000, seguono la soccombenza.
9) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 271/2023 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle CP_2 spese del grado, liquidate in € 10.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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