CASS
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2024, n. 44978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44978 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo la declaratoria di prescrizione del reato Penale Sent. Sez. 4 Num. 44978 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 15/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di CA AF aggredisce la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 6775 del 2023 del 21/12/2023 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un primo motivo di ricorso CA lamenta la violazione dell'art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990 nonché degli artt. 3‘ost. e 132-133 cod. pen. perché a seguito dell'annullamento con rinvio dilla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12.009 del 2023, in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 del citato art. 73 , la corte di appello decidendo in sede di rinvio con la sentenza impugnataj avrebbe violato il principio di uguaglianza con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato agli altri coimputati per i quali il giudice per le indagini preliminari aveva già riqualificato la condotta in quella del comma 5 del citato art. 73, indicando quale pena base quella di mesi sei di reclusione. 3. Rileva altresì la difesa che la quantificazione della pena pari ad anni uno di reclusione/ essendo significativamente molto più elevata rispetto al minimo edittale.avrebbe richiesto una più accurata motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 133 cod. pen.. 4. Con un secoiLdo motivo di ricorso CA lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché la condotta ascrittagli ha ad oggetto una cessione di sostanza stupefacente la cui commissione è avvenuta in data 21/04/2016 senza aggravio di recidiva, pertanto, alla data del 21/12/2023 di emissione della sentenza della Corte di Palermo era già spirato il termine prorogato di prescrizione di anni 7 e mesi sei. 5. Il Collegio, considerato che la prescrizione del reato previsto dall'unico capo di imputazione ascritto all'imputato decorre dal 21/04/2016 ài -rir assenza di provvedimenti di p -064:d( sospensione comunque è maturato in data 21/10/2023 il termine per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve dichiarare il reato per cui si procede estinto per intervenuta prescrizione. 6. Tale determinazione assorbe la valutazione del primaiimotivo di ricorso prospettato dalla difesa. (1/ 1
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 il Consigliere estensore
Udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo la declaratoria di prescrizione del reato Penale Sent. Sez. 4 Num. 44978 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 15/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di CA AF aggredisce la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 6775 del 2023 del 21/12/2023 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un primo motivo di ricorso CA lamenta la violazione dell'art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990 nonché degli artt. 3‘ost. e 132-133 cod. pen. perché a seguito dell'annullamento con rinvio dilla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12.009 del 2023, in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 del citato art. 73 , la corte di appello decidendo in sede di rinvio con la sentenza impugnataj avrebbe violato il principio di uguaglianza con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato agli altri coimputati per i quali il giudice per le indagini preliminari aveva già riqualificato la condotta in quella del comma 5 del citato art. 73, indicando quale pena base quella di mesi sei di reclusione. 3. Rileva altresì la difesa che la quantificazione della pena pari ad anni uno di reclusione/ essendo significativamente molto più elevata rispetto al minimo edittale.avrebbe richiesto una più accurata motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 133 cod. pen.. 4. Con un secoiLdo motivo di ricorso CA lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché la condotta ascrittagli ha ad oggetto una cessione di sostanza stupefacente la cui commissione è avvenuta in data 21/04/2016 senza aggravio di recidiva, pertanto, alla data del 21/12/2023 di emissione della sentenza della Corte di Palermo era già spirato il termine prorogato di prescrizione di anni 7 e mesi sei. 5. Il Collegio, considerato che la prescrizione del reato previsto dall'unico capo di imputazione ascritto all'imputato decorre dal 21/04/2016 ài -rir assenza di provvedimenti di p -064:d( sospensione comunque è maturato in data 21/10/2023 il termine per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve dichiarare il reato per cui si procede estinto per intervenuta prescrizione. 6. Tale determinazione assorbe la valutazione del primaiimotivo di ricorso prospettato dalla difesa. (1/ 1
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 il Consigliere estensore