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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2968/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200008507779000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Regione RI e Agenzia delle Entrate ON per l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020200008507779000 relativa a tasse automobilistiche anno 2015. A sostegno ha eccepito la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto nonché per avvenuta prescrizione. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON che ha contestato punto per punto i motivi di ricorso in quanto infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto del ricorso. La regione RI pur destinataria del ricorso non si è costituita. Con memoria successiva parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità all'eccezione di nullità della cartella impugnata per omessa notifica dell'avviso di accertamento, in quanto se accolta rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi. In ordine a ciò, la Corte osserva.
In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata. Controparte non ha documentato la regolare o avvenuta notifica di detto atto e ciò comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della cartella per omessa notifica del provvedimento presupposto”.
Stando cosi le cose, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN giudice monocratico cosi provvede: accoglie il ricorso e condanna parte resistente, Agenzia delle Entrate ON al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente determinate in euro 300,00 da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c. Cosi deciso in AN nella Camera di Consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv.
ON CC
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2968/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200008507779000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Regione RI e Agenzia delle Entrate ON per l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020200008507779000 relativa a tasse automobilistiche anno 2015. A sostegno ha eccepito la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto nonché per avvenuta prescrizione. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON che ha contestato punto per punto i motivi di ricorso in quanto infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto del ricorso. La regione RI pur destinataria del ricorso non si è costituita. Con memoria successiva parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità all'eccezione di nullità della cartella impugnata per omessa notifica dell'avviso di accertamento, in quanto se accolta rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi. In ordine a ciò, la Corte osserva.
In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata. Controparte non ha documentato la regolare o avvenuta notifica di detto atto e ciò comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della cartella per omessa notifica del provvedimento presupposto”.
Stando cosi le cose, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN giudice monocratico cosi provvede: accoglie il ricorso e condanna parte resistente, Agenzia delle Entrate ON al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente determinate in euro 300,00 da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c. Cosi deciso in AN nella Camera di Consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv.
ON CC