Ordinanza cautelare 18 maggio 2021
Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 14/03/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura Chieti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del Decreto Div. P.A.S.I. Cat. 6 / F / CC / 2021 emesso dal Questore della Provincia di Chieti, Dott. Gargano, il 22 gennaio 2021 e notificato al ricorrente in data 29 gennaio 2021 dalla Legione Carabinieri Abruzzo – Stazione di Francavilla al Mare, con il quale è stata disposta la revoca della “licenza di porto di fucile uso sportivo n. 412729- P rilasciata dalla Questura di Chieti in data 23.09.2019 nei confronti del Sig. -OMISSIS-”;
- nonché del provvedimento di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza di porto di fucile uso sportivo n. 412729- P rilasciata dalla Questura di Chieti in data 23.09.2019 del 02.12.2020 e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 105 del 18 maggio 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa ER IC NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 30 marzo 2021 e depositato il 27 aprile successivo, il ricorrente impugnava il provvedimento (Decreto Div. P.A.S.I. Cat. 6 / F / CC / 2021 del 22 gennaio 2021), con cui la Questura di Chieti, ritenuto il venir meno dei presupposti soggettivi di affidabilità ex artt. 11, ultimo comma e 43, ultimo comma del R.D. n. 773 del 18.06.1931 (T.U.L.P.S.) in ragione della vicenda sottesa alla denuncia sporta nei suoi confronti (07 novembre 2020) dal vicino, aveva disposto la revoca della sua licenza di porto di fucile uso sportivo, da ultimo rilasciata il 23 settembre 2019 (n. 412729- P).
1.1. – A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava due distinte censure, con cui, in estrema sintesi: 1) lamentava l’omessa considerazione delle deduzioni presentate in sede procedimentale il 24.12.2020, successivamente all’inoltro della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, contenenti, tra l’altro: la puntuale contestazione della condotta addebitata in sede di denuncia; l’allegazione dell’avvenuta presentazione, unitamente alla moglie, nei confronti del vicino querelante, di analoga denuncia in sede penale; 1.2.) censurava l’operato della Questura, laddove aveva valutato come strumentale la denuncia da ultimo menzionata; 2) eccepiva la carenza del provvedimento, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, anche in ragione: del possesso per oltre trentacinque anni, senza soluzione di continuità, della licenza revocata; della corretta custodia dell’arma all’interno dell’abitazione e non “pronta all’uso”; la sua avanzata età anagrafica (comparata all’età del vicino denunciante) ed il proprio precario stato di salute; 2.1.) aggiungeva che, nelle memorie difensive del 24.12.2020 “aveva espressamente reso noto alla P.A. procedente di essere in possesso di un video dell’accaduto, avendo […] fatto installare da tempo le telecamere di sicurezza presso la propria abitazione”, ma che l’Amministrazione non aveva richiesto di visionare il materiale; 2.2.) evidenziava l’assenza, comunque, dei presupposti per la revoca, sottolineando inoltre la mancanza dell’ “urgenza” per procedere al ritiro dell’arma, effettuato da parte dei militari intervenuti successivamente alla lite.
2. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno (30 aprile 2021), depositando documenti; il 12 maggio 2021 il ricorrente depositava documenti.
3. – Con ordinanza n. 105 del 18 maggio 2021, adottata in esito alla camera di consiglio del 14 maggio 2021, era respinta la domanda di tutela cautelare.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 febbraio 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. – Viene all’esame del Collegio il provvedimento (Decreto Div. P.A.S.I. Cat. 6 / F / CC / 2021 del 22 gennaio 2021), con cui la Questura di Chieti ha revocato la licenza di porto di fucile per uso sportivo, da ultimo rilasciata al ricorrente il 23 settembre 2019 (n. 412729- P). A quanto consta in atti, la revoca prende le mosse da un acceso diverbio con un vicino di casa, originato per futili motivi e dal quale sono scaturite querele reciproche (07 novembre 2020 e 24 dicembre 2020) e procedimenti penali; episodio così meglio descritto: “avrebbe minacciato verbalmente un proprio vicino di casa facendo esplicito riferimento all’utilizzo della propria pistola magnum che detiene in casa. […] la discussione era scaturita per futili motivi inerenti al fatto che la persona offesa aveva posizionato il suo bidoncino dell’organico a bordo strada, accanto ai contatori del condominio, per facilitarne il recupero da parte degli operatori ecologici, così suscitando la reazione del -OMISSIS- che considerava quel plesso stradale di sua esclusiva proprietà e non gradiva che gli altri condomini vi posizionassero i loro rifiuti”. Orbene, in tali termini sinteticamente ripreso il thema decidendum, occorre anzitutto premettere che, in via generale, “l’art. 43, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce al Questore il potere ampiamente discrezionale, in quanto finalizzato alla tutela di rilevanti valori quali l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, di ricusare la licenza di portare le armi ai soggetti che non diano affidamento di non abusarne, sulla scorta dell’accertamento di circostanze atipiche, diverse dall’accertamento della responsabilità penale, il quale è invece richiesto dalla fattispecie contemplata nel primo comma per taluni reati tassativamente elencati. Con le sentenze dell’11 febbraio 1981, n. 24, e del 16 dicembre 1993, n. 440, la Corte costituzionale ha affermato che la licenza di porto delle armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare le armi al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, sancito dagli articoli 699 del codice penale e 4, comma 1, della L. 18 aprile 1975, n. 110, per cui deve ritenersi non irragionevole che il legislatore esiga la sussistenza di garanzie particolarmente rigorose per il suo rilascio o per il suo mantenimento. L’onere motivazionale della revoca del titolo di polizia risulta pertanto sufficientemente assolto mediante il riferimento a fatti atipici, a prescindere dalla loro rilevanza sotto il profilo penalistico, idonei a porre in dubbio, secondo la logica causale del “più probabile che non”, le stringenti garanzie di affidabilità che l’ordinamento esige dai soggetti autorizzati a portare le armi. La motivazione del provvedimento di revoca della licenza di porto delle armi non richiede perciò una puntuale descrizione delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione né una dettagliata valutazione della personalità del destinatario della misura preventiva e cautelare ma solo l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto nell'uso delle armi” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., (data ud. 10/03/2021) 16/04/2021, n. 964). “L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene le armi o che aspira ad ottenerne il porto. A tal fine l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente aleatori ovvero scarsamente aderenti alla realtà. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico del diverso accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi.” [Quanto a tale giudizio] il sindacato [del giudice] resta penetrante, non limitandosi a profili meramente estrinseci, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall'Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall’oggettivo margine di opinabilità. Una forma penetrante di sindacato, del resto, si impone di fronte ad un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge; anche qui i principi informanti una tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiedono un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all'Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato e presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti. Il giudice amministrativo è dunque chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell'Autorità prefettizia in ordine all'esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull'esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l'esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da essi utilizzando un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventivo-cautelare, e non sanzionatoria, della misura in esame. (cfr. Cons. di Stato, III, n. 923/2023). In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull'esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti in tesi rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità.” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 24/02/2026) 02/03/2026, n. 1465). Ebbene - premesse tali coordinate di carattere generale e rilevato, in aggiunta, che nel giudizio di bilanciamento effettuato dall’Amministrazione (e nel successivo vaglio di attendibilità di quest’ultimo operato in sede giurisdizionale) non può non tenersi conto anche delle ragioni per le quali l’interessato insta per la detenzione di un’arma (nel caso di specie, per “uso sportivo”) – ritiene il Collegio l’evidente correttezza delle contestate valutazioni del Questore, fondate, in buona sostanza, sul pericolo che una situazione di conflittualità nei rapporti di vicinato, da tempo latente, possa degenerare e sfociare in abuso delle armi, di cui il ricorrente abbia eventualmente la disponibilità (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 13/01/2026) 19/01/2026, n. 353). I segnali di tale situazione sono del resto confermati dalla memoria del 24 dicembre 2020, ove il ricorrente contesta la ricostruzione operata dal vicino nella denuncia penale, non smentendo tuttavia l’episodio (confermato anche in sede di sopralluogo da parte dei Carabinieri) ma addebitando invero alla controparte la responsabilità della lite e l’utilizzo di violenza verbale, a mezzo di numerose espressioni particolarmente offensive e minacciose. In siffatto quadro, ribadita la finalità cautelare e preventiva e non anche punitiva della revoca ex art. 43 T.U.L.P.S., non colgono nel segno i rilievi di parte ricorrente in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’atto impugnato ed anzi, la decisione adottata si presenta del tutto adeguata e coerente con gli elementi ottenuti in sede di istruttoria, sufficienti, secondo i canoni di giudizio del “più probabile che non” dianzi argomentati, a far ritenere l’inaffidabilità complessiva del ricorrente alla detenzione delle armi. Tanto più in considerazione degli evidenziati ed indiretti riscontri in ordine alla minaccia all’utilizzo dell’arma, cui non può non darsi significativo rilievo, per come evidenziato anche nel provvedimento cautelare (“gli accertamenti in banca data SDI consentivano di verificare che effettivamente il denunciato era in possesso di una pistola 357 Magnum, così avvalorando la veridicità delle dichiarazioni rese sia dal denunciante che dai testimoni presenti i quali non potevano in altro modo essere a conoscenza del tipo di arma posseduta dal -OMISSIS- a meno che non fosse stato proprio lui a specificarne il modello nelle dichiarazioni pronunciate poco prima”). Parimenti ed in ragione di quanto sin esposto, non sono suscettibili di positivo apprezzamento i rilievi in ordine alla carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento, il quale ha dettagliatamente motivato anche con riferimento al contesto degli accertamenti effettuati in loco nell’immediatezza dei fatti, ed agli indici di criticità nei rapporti tra vicini, relativamente alla gestione dell’area deposito dei rifiuti differenziati ai fini del ritiro da parte degli addetti (tra cui l’apposizione del cartello di monito, prima dell’episodio del 7 novembre 2020) e di successivo inasprimento del conflitto, con presentazione – ragionevolmente ritenuta strumentale - della denuncia querela da parte dello stesso ricorrente. Nel contesto sin qui delineato - ove gli elementi acquisiti sono sufficienti a sostenere il giudizio, sì da non potersi lamentare l’omessa acquisizione del video di sorveglianza da parte della Questura - appaiono del tutto marginali (se non irrilevanti) gli aspetti evidenziati in ricorso, relativi al possesso per oltre trentacinque anni, senza soluzione di continuità, della licenza revocata, all’avanzata età anagrafica (comparata all’età del vicino denunciate) ed al proprio precario stato di salute, non potendo, gli stessi, nè competere né elidere l’evidente attualità e concretezza dell’esigenza cautelare sottesa al provvedimento impugnato.
6. - Conclusivamente, il ricorso va respinto.
6.1. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre parti comunque citate in giudizio.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
AN AR GI, Presidente FF
ER IC NI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IC NI | AN AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.