TAR Pescara, sez. I, sentenza 14/03/2026, n. 134
TAR
Ordinanza cautelare 18 maggio 2021
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TAR
Sentenza 14 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa considerazione delle deduzioni presentate in sede procedimentale

    Il Collegio ritiene che gli elementi acquisiti siano sufficienti a sostenere il giudizio di inaffidabilità del ricorrente, rendendo irrilevante l'omessa acquisizione del video di sorveglianza. La motivazione del provvedimento di revoca è ritenuta adeguata e coerente con gli elementi istruttori, basata sul criterio del "più probabile che non".

  • Rigettato
    Carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento

    La Corte ritiene che la motivazione del provvedimento sia sufficientemente dettagliata, anche con riferimento al contesto degli accertamenti effettuati in loco e agli indici di criticità nei rapporti di vicinato. Gli aspetti relativi al possesso pluriennale della licenza, all'età e allo stato di salute sono considerati marginali e non idonei a elidere l'esigenza cautelare.

  • Rigettato
    Vizi del procedimento di avvio

    Il Collegio ha respinto il ricorso nel suo complesso, ritenendo legittimo il provvedimento di revoca e, di conseguenza, anche gli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 14/03/2026, n. 134
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 134
    Data del deposito : 14 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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