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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott.ssa Maria Letizia BARONE Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1908/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. IOVINO LORENZO, pec Email_1
appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CATERINA GRASSO, E pec alermo. Email_2 CP_1
appellato
E in persona del l.r.p.t. CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. AURELIO ANSELMO,
PEC: Email_4
appellato
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo rigettata ogni contraria eccezione e/o
difesa, in riforma della sentenza n. 3380/19 (R.G. 151/16) del Tribunale di Palermo ed in accoglimento delle spiegate domande: Nel merito, accertare e dichiarare che il
1 sinistro di cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco p.t.; Conseguentemente, condannare lo stesso CP_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 19.666,87 o della diversa CP_1
somma che il DE riterrà opportuna, anche alla luce della già espletata CTU, tenuto conto del danno biologico, di quello morale, del periodo di invalidità
temporanea, assoluta e parziale, del danno patrimoniale, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi, nonché al rimborso delle spese mediche ad oggi sostenute pari ad € 616,87 ed alle ulteriori che dovessero nelle more essere sostenute ed il rimborso delle spese di CTU. In estremo subordine, nella
denegata ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le superiori domande, accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato e per l'effetto condannare controparte al risarcimento dei conseguenti danni, da determinarsi nella misura che
Codeste DE riterrà opportuna anche alla luce della espletata CTU ed il rimborso delle spese di quest'ultima Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per il Comune appellato:
confermare la sentenza n. 3380/2019 emessa dal Tribunale di Palermo il 5.7.2019; i subordine, ritenere e dichiarare sussistente e operante la domanda di garanzia formulata in primo grado dal nei confronti di , Controparte_1 CP_2
ritenuta assorbita dal Tribunale con la sentenza n. 3380/2019.
Conclusioni per l' ppellata: CP_2
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c.
e 348 bis c.p.c Ritenere e dichiarare, comunque, in subordine e senza recesso, infondato in fatto e illegittimo in diritto l'appello proposto, rigettandolo conseguentemente e confermando in toto la decisione in 1° grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 3380/2019, il Tribunale di Palermo, istruita la causa a mezzo di testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1
il risarcimento del danno dal primo subito a seguito del sinistro occorsogli il giorno
27 febbraio 2014, verso le ore 12.00, quando, mentre percorreva a piedi la via Imera
2 a , all'angolo con via Orioles, cadeva rovinosamente a terra e riportando un CP_1
“trauma distorsivo collo piede destro”, con tumefazione in regione perimalleolare esterna, come da certificato di PS in atti
Ha invero ritenuto il Tribunale che la buca, che aveva causato l'incidente, era di grandi dimensioni e ben visibile, anche tenuto conto dell'orario in cui i fatti accadevano, e che pertanto l'attore, che peraltro conosceva i luoghi e in particolare la via Imera, molto dissestata, ben avrebbe potuto evitarla usando l'ordinaria diligenza.
2.Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame Parte_1
, con atto ritualmente notificato e successivamente depositato il 14 ottobre
[...]
2019, il quale ha lamentato l'ingiustizia della decisione per avere il Tribunale valutato erroneamente il compendio probatorio raccolto. Ha innanzi tutto evidenziato l'appellante che, come emerso dalla prova per testi, la buca era posta a ridosso del marciapiede e quindi non era affatto visibile, e che l'Ente civico non aveva fornito la prova liberatorio ex art. 2051 c.c.
3.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 20 dicembre 2019 si è costituito l'ente civico in epigrafe, chiedendo la conferma della sentenza ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, la condanna della a tenere CP_3
indenne l'ente civico.
Con memoria depositata il 13 dicembre 2019, si è costituito altresì l' CP_2
concludendo come in epigrafe.
4.Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, già calendata per il 19 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6.Giova innanzi tutto ricordare che, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva e tanto alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio
“nessuna responsabilità senza colpa”, dei criteri di accertamento del nesso causale e
3 della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della S.C. che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito che
“la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
All'affermazione di tale principio di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzati dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 5 maggio 2023, n. 11942):
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del
4 tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla
Cost., art. 2;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente) (così ancora Cass. 5 maggio 2023, n. 11942 cit.).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che sul danneggiato grava l'onere di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questo e la cosa oggetto di custodia, mentre il custode è onerato della prova del caso fortuito per andare
5 esente da responsabilità (ex plurimis, v. Cass. civ. ord. n. 31106/2022) in quanto il caso fortuito interrompe il nesso di causalità.
Il caso fortuito può anche essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato
(Cass. civ. ord. n. 25837/2017), ma a condizione che tale condotta risulti imprevedibile, inevitabile, dunque assolutamente abnorme rispetto a quello che è
possibile e lecito prevedere rispetto a una persona di ordinaria diligenza, e che costituisca la causa esclusiva dell'evento dannoso. Più in particolare, la S.C. ha chiarito che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo” e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato invece tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - o della insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo (Cass. civ. Sez. III, 20/02/2006, n. 3651).
7. Nel caso di specie, dal compendio probatorio in atti (ritrazioni fotografiche, all. n.
13 del 15 novembre 2016; dichiarazioni dei testi escussi dal primo Giudice all'udienza del 13 febbraio 2017 e certificato del P.S. del 27 febbraio 2014) può dirsi provato sia il danno, che il nesso di causalità con lo stato del manto stradale della via Imera a
, all'angolo con via Orioles. CP_1
Il teste all'udienza del 13 febbraio 2017, ha dichiarato di aver Testimone_1
sentito delle grida e di aver visto “un ragazzo a terra lungo la sede stradale della via
Imera”, di essersi quindi “avvicinato per dare aiuto” e di aver così posto vedere che il ragazzo “aveva un piede dentro una buca profonda tanto da entrarci un piede…non vi
6 erano segnali di pericolo, il traffico non era intenso in quel momento. Non sono intervenute Autorità. Lo stato del manto stradale della via Imera era usurato…”; il teste ha riferito di aver visto un ragazzo “cadere a terra”, di essersi Tes_2
avvicinato “per prestare soccorso” e di aver visto “una buca di medie dimensioni e profonda, c'entrava il piede era posta nella sede stradale, subito sotto il marciapiede…La via Imera non versa in un buono stato manutentivo, neanche oggi…vi era luce era mezzogiorno”. Analoghe dichiarazioni ha reso anche la teste madre dell'attore). Tes_3
Emerge dal certificato di P.S., che nella stessa data del sinistro, è stato certificata all'appellante una tumefazione in regione perimalleolare esterna e diagnosticato un
“trauma distorsivo collo piede destro. È stata quindi posizionata “valva gessata” e posto il “divieto di carico”.
8.La sentenza gravata erroneamente ha ritenuto carente la prova del nesso causale tra la res e la caduta nonostante i testi abbiano tutti univocamente riferito di aver visto l'appellante a terra, caduto, con un piede incastrato proprio nella buca presente sulla
Imera, all'angolo con via Orioles.
9. Di contro, l'ente civico appellato non ha fornito la prova del caso fortuito idoneo a interrompere il suddetto nesso di causalità, né del comportamento colposo - causalmente efficiente ex art 1227 c. 1, c.c.- del danneggiato.
Giova invero ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, I comma, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass.
n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode).
Sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono quindi in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
“interruzione del nesso tra cosa e danno”, bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata
7 della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poichè, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe
(esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi).
10.Nel caso di specie, il sinistro è stato causato da un dissesto del manto stradale di non lieve entità, in una via, la Via Imera di Palermo, che, per come unanimemente riferito dai testi, presentava un fondo usurato e non ben manutenuto.
Quest'ultima circostanza avrebbe dovuto indurre il pedone ad una maggiore attenzione, che avrebbe reso visibile la buca, non solo in ragione della sua entità ma anche alle condizioni di visibilità, sicuramente ottimali alle ore 12.00.
Alla luce dei suddetti elementi, il concorso di colpa dell'appellante nella causazione del danno può stimarsi nell'ordine del 30%.
11. Il appellato - nella qualità di proprietario gestore della strada- Controparte_1
dovrà quindi essere condannato al pagamento del risarcimento del danno biologico subito dall'appellante a seguito del sinistro per cui è causa.
12. Sotto il profilo del quantum debeatur, occorre richiamare le condivisibili conclusioni cui è giunto il consulente tecnico nominato dal Tribunale nella relazione depositata il 6 ottobre 2017.
Ha invero rilevato il CTU, con valutazioni logiche e razionali senz'altro da condividersi, che l'appellante, che all'epoca dei fatti aveva 24 anni, a seguito del sinistro del 27 febbraio 2014 ha riportato un danno biologico del 4%, giorni 15 di inabilità temporanea totale e giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%.
Il risarcimento del danno biologico complessivamente subito dall'appellante deve essere quantificato in € 6.127,86, di cui € 1.546,72 per danno biologico temporaneo ed € 4.581,14 a titolo di danno biologico permanente.
Tale somma, decurtata del 30% (€ 4.289,50) deve essere devalutata alla data del sinistro (febbraio 2014) e l'importo così calcolato (€ 3.571,61), via via rivalutato, deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale.
8 L'ente civico appellato deve quindi essere condannato al pagamento dell'importo di
€ 4.762,64, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
Le spese sostenute, ritenute congrue rispetto alla patologia riportata e consone rispetto ai trattamenti effettuati dall'appellante, sono pari a € 616,87, che dovranno essere rifuse unitamente agli interessi maturati dalla debenza al saldo.
13. Deve invece essere rigettata la domanda di manleva formulata dall'ente civico appellato.
Secondo il costante orientamento della S.C., infatti, l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non elimina l'onere di sorveglianza e di controllo che grava in capo al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che CP_1
così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade CP_1
ex art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-01-2009, n. 1691; sugli impianti fognari cfr. Cass. n. 6665/2009).
L'eventuale concorrente apporto causale di un terzo può quindi rilevare soltanto in sede di regresso, in base ai principi della responsabilità solidale.
Nel caso di specie, peraltro, il contratto di servizio stipulato dall'ente civico con la società rep. n. 37 del 30 ottobre 2011, aveva ad oggetto esclusivamente CP_2
la manutenzione degli impianti già installati dal CP_1
Ai sensi dell'art. 2, c. 2 del contratto, infatti, all' è stato affidato “il CP_2
servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, da effettuarsi attraverso interventi di pulizia e manutentori, con le frequenze e le periodicità necessarie alla funzionalità del sistema”.
E poiché, come emerso, il danno non è stato cagionato da un difetto di manutenzione di un tombino - che pur vicino, non era adiacente alla buca, come evidente dalle
9 fotografie dei luoghi versate in atti -, nessuna responsabilità può essere ascritta all' CP_2
13. Visto l'art. 91 c.p.c., le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in parte dispositiva sono poste a carico dell'ente civico appellato, a carico del quale devono essere altresì poste in via definitiva le spese di consulenza tecnica di primo grado, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 3380/2019, resa il 5 luglio 2019 dal Tribunale
di Palermo, appellata da , Parte_1
condanna il al pagamento di € 4.762,64, oltre interessi al Controparte_1
tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e alla rifusione dell'importo di
€ 616,87, oltre interessi al tasso legale fino al saldo, per i titoli di cui in parte motiva;
rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti Controparte_1
della società CP_2
condanna l'ente civico appellato alla rifusione, in favore dell'appellante e della società appellata, delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in €
1.400,00, e del presente grado di giudizio, liquidate in € 915,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, ciascuno. Dispone la distrazione delle spese liquidate all'appellante in favore dell'avv. LORENZO IOVINO, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'ente civico appellato le spese di consulenza tecnica di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024
Il Cons. relatore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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