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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/09/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 489/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 489/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 MARCHIS CARLO e dell'avv. MAZZEO FRANCESCA ) C.F._2 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNAT ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CELI ARCANGELO RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/5/2023, – dal 1/2/2022 dipendente di Parte_1 [...]
con contratto a tempo indeterminato, orario a tempo pieno, inquadramento nel Controparte_2 livello D CCNL Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e servizi fiduciari, sezione Servizi – CP_2 lamentava l'insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL per il livello D, in quanto vi erano altri contratti, e cioè il CCNL Multiservizi, il CCNL Proprietari dei Fabbricati, il CCNL Terziario, il CCNL
Cooperative sociali, che, in presenza di mansioni equivalenti alle sue, prevedevano una retribuzione mensile superiore, per cui chiedeva di dichiarare l'insufficienza della retribuzione base oraria percepita e comunque accertare l'illegittimità e/o la nullità del parametro salariale orario previsto per il livello
“D” dalla sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata applicato, per violazione degli artt. 36 cost. e 2099 c.c., con la condanna della società convenuta - previa integrazione del compenso orario percepito con l'applicazione dei parametri retributivi orari previsti dal II livello del CCNL Multiservizi
pagina 1 di 4 ovvero del VI livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi o del livello D1 del CCNL portieri dipendenti di proprietari di fabbricati o altro di giustizia - al pagamento di € 791,62 ed infine, di accertare il diritto a percepire sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, una retribuzione base mensile pari ad € 1.273,50.
Si costituiva (già che deduceva l'inapplicabilità dei contratti CP_1 Controparte_2 invocati dal ricorrente e contestava in ogni caso i conteggi avversari.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente, addetto alle attività di custodia non armata, ha ricevuto una retribuzione base conglobata pari ai minimi tabellari previsti dall'art. 23 CCNL applicato per il livello di inquadramento D assegnatogli.
Tale retribuzione non può ritenersi conforme al principio di proporzionalità sancito dall'art. 36 cost.
(retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro), per la notevole differenza con il trattamento economico che un altro lavoratore, addetto alle medesime attività, avrebbe percepito con l'applicazione di altri CCNL coerenti con le mansioni svolte.
Dal confronto tra le tabelle tariffarie dei CCNL prodotti, risulta che la retribuzione mensile lorda del
CCNL Servizi Fiduciari è inferiore del 25,46% rispetto a quella prevista dal CCNL Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, del 23,68% rispetto a quella del CCNL Portieri e proprietari di fabbricati per i lavoratori inquadrati nel livello D1 e del 37.55% rispetto a quella del CCNL Terziario
Commercio, per i lavoratori di VI livello.
Per quanto riguarda il secondo principio stabilito dall'art. 36 Cost. (retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa), in assenza di riferimenti legislativi che indichino quello che in altri ordinamenti è stabilito come “salario minino legale”, è necessario ricercare parametri normativi che, seppur in via indiretta, consentano di fissare, in termini il più possibile oggettivi, quella che nell'attuale contesto socio-economico italiano può essere configurata come linea di demarcazione, al di sotto della quale non sono garantite condizioni di vita libere e dignitose.
In tale prospettiva un elemento di sicuro rilievo è il cd. indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, richiamato in ricorso, rappresentato dall'importo destinato alla spesa mensile per i consumi, al di sotto del quale un soggetto è da considerare assolutamente povero.
Ne consegue che la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari non risulta conforme ai principi stabiliti dall'art. 36 cost. sia sotto il profilo dell'adeguatezza, per il divario rispetto agli altri CCNL comparabili, sia sotto il profilo della sufficienza, perché inferiore all'indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, che fissa la soglia sotto la quale non sono garantite condizioni di vita accettabili.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il giudice può discostarsi in melius dal CCNL pagina 2 di 4 applicato, quando riscontri che il trattamento economico (inteso come retribuzione base e non comprensivo degli altri istituti contrattuali, quali le mensilità aggiuntive, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità – Cass 944/2021) determinato dalle parti sociali sia in concreto contrastante con il precetto costituzionale sancito dall'art. 36 cost., e può assumere come criterio orientativo, un contratto collettivo nazionale (o aziendale) non vincolante per quel determinato rapporto di lavoro, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione utilizzati in modo da consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione (Cass. 27711/2023,
20452/2018).
L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 cost., nella perdurante mancata applicazione dell'art. 39 cost., non comporta pertanto il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo, ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno con effetti vincolanti (vd. C. Cost. 51/2015)
Ne consegue che pure nel settore delle cooperative (art. 7 co. 4 d.l. 248/2007, conv. in l. 31/2008) il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 cost. la cui adeguatezza dev'essere verificata di volta in volta dal giudice.
Peraltro la Cassazione ha confermato diverse sentenze di merito che hanno individuato, quale parametro del trattamento economico minimo ex art. 36 cost., obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori di , quello previsto dal CCNL Multiservizi (Cass. Parte_2
4622/2020, 10851, 9005, 5189, 4951 e 4808/2019).
Da ultimo, occorre ricordare che anche la Corte di appello di Milano (sent. n. 653/2023, 579/2022, 695
e 707/2021) ha ritenuto fondata la tesi sostenuta dal ricorrente.
In conclusione a come richiesto con il ricorso, dev'essere riconosciuto il trattamento Parte_1 economico previsto dal Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, per garantire il rispetto dei principi stabiliti dall'art 36 cost.
Il primo conteggio allegato al ricorso è stato contestato dalla società per aver erroneamente calcolato la retribuzione oraria percepita in base al ccnl applicato, con la conseguente riduzione del CP_3 differenziale rispetto a quella del ccnl Multiservizi, indicata in € 7,4.
La società ha affermato che la retribuzione oraria percepita dal ricorrente era di € 6,39 mentre dalle busta paga risulta di € 5,49133 per cui il differenziale rispetto a quella del ccnl Multiservizi non sarebbe di € 0,95 ma di € 1,85 circa, quasi il doppio, che moltiplicato per le ore di lavoro del periodo, darebbe un risultato superiore alla somma di € 791,62 oggetto di domanda, che dev'essere pertanto confermata.
pagina 3 di 4 La resistente dev'essere pertanto condannata al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2022 al saldo
Per quanto concerne l'accertamento della retribuzione base dovuta secondo il ccnl Multiservizi, il ricorrente l'ha indicata in € 1.273,50 mensili, superiore però a quella considerata come tale nei conteggi, pari a € 1.201,75 che può essere presa a riferimento per quella minima inderogabile, dovuta secondo i parametri della costituzione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(secondo scaglione, valore medio ridotto del 50%), seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. dichiara la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 – sezione
Servizi Fiduciari e conseguentemente, condanna al pagamento di € 791,62 Controparte_1 con rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2022 al saldo;
2. accerta il diritto del ricorrente a percepire, nel maggio 2022, la retribuzione base di € 1.201,75 mensili;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate Parte_3 in € 1.313,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 11/9/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 489/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 MARCHIS CARLO e dell'avv. MAZZEO FRANCESCA ) C.F._2 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNAT ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CELI ARCANGELO RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/5/2023, – dal 1/2/2022 dipendente di Parte_1 [...]
con contratto a tempo indeterminato, orario a tempo pieno, inquadramento nel Controparte_2 livello D CCNL Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e servizi fiduciari, sezione Servizi – CP_2 lamentava l'insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL per il livello D, in quanto vi erano altri contratti, e cioè il CCNL Multiservizi, il CCNL Proprietari dei Fabbricati, il CCNL Terziario, il CCNL
Cooperative sociali, che, in presenza di mansioni equivalenti alle sue, prevedevano una retribuzione mensile superiore, per cui chiedeva di dichiarare l'insufficienza della retribuzione base oraria percepita e comunque accertare l'illegittimità e/o la nullità del parametro salariale orario previsto per il livello
“D” dalla sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata applicato, per violazione degli artt. 36 cost. e 2099 c.c., con la condanna della società convenuta - previa integrazione del compenso orario percepito con l'applicazione dei parametri retributivi orari previsti dal II livello del CCNL Multiservizi
pagina 1 di 4 ovvero del VI livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi o del livello D1 del CCNL portieri dipendenti di proprietari di fabbricati o altro di giustizia - al pagamento di € 791,62 ed infine, di accertare il diritto a percepire sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, una retribuzione base mensile pari ad € 1.273,50.
Si costituiva (già che deduceva l'inapplicabilità dei contratti CP_1 Controparte_2 invocati dal ricorrente e contestava in ogni caso i conteggi avversari.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente, addetto alle attività di custodia non armata, ha ricevuto una retribuzione base conglobata pari ai minimi tabellari previsti dall'art. 23 CCNL applicato per il livello di inquadramento D assegnatogli.
Tale retribuzione non può ritenersi conforme al principio di proporzionalità sancito dall'art. 36 cost.
(retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro), per la notevole differenza con il trattamento economico che un altro lavoratore, addetto alle medesime attività, avrebbe percepito con l'applicazione di altri CCNL coerenti con le mansioni svolte.
Dal confronto tra le tabelle tariffarie dei CCNL prodotti, risulta che la retribuzione mensile lorda del
CCNL Servizi Fiduciari è inferiore del 25,46% rispetto a quella prevista dal CCNL Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, del 23,68% rispetto a quella del CCNL Portieri e proprietari di fabbricati per i lavoratori inquadrati nel livello D1 e del 37.55% rispetto a quella del CCNL Terziario
Commercio, per i lavoratori di VI livello.
Per quanto riguarda il secondo principio stabilito dall'art. 36 Cost. (retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa), in assenza di riferimenti legislativi che indichino quello che in altri ordinamenti è stabilito come “salario minino legale”, è necessario ricercare parametri normativi che, seppur in via indiretta, consentano di fissare, in termini il più possibile oggettivi, quella che nell'attuale contesto socio-economico italiano può essere configurata come linea di demarcazione, al di sotto della quale non sono garantite condizioni di vita libere e dignitose.
In tale prospettiva un elemento di sicuro rilievo è il cd. indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, richiamato in ricorso, rappresentato dall'importo destinato alla spesa mensile per i consumi, al di sotto del quale un soggetto è da considerare assolutamente povero.
Ne consegue che la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari non risulta conforme ai principi stabiliti dall'art. 36 cost. sia sotto il profilo dell'adeguatezza, per il divario rispetto agli altri CCNL comparabili, sia sotto il profilo della sufficienza, perché inferiore all'indice di povertà assoluta, accertato dall'ISTAT, che fissa la soglia sotto la quale non sono garantite condizioni di vita accettabili.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il giudice può discostarsi in melius dal CCNL pagina 2 di 4 applicato, quando riscontri che il trattamento economico (inteso come retribuzione base e non comprensivo degli altri istituti contrattuali, quali le mensilità aggiuntive, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità – Cass 944/2021) determinato dalle parti sociali sia in concreto contrastante con il precetto costituzionale sancito dall'art. 36 cost., e può assumere come criterio orientativo, un contratto collettivo nazionale (o aziendale) non vincolante per quel determinato rapporto di lavoro, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione utilizzati in modo da consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione (Cass. 27711/2023,
20452/2018).
L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 cost., nella perdurante mancata applicazione dell'art. 39 cost., non comporta pertanto il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo, ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno con effetti vincolanti (vd. C. Cost. 51/2015)
Ne consegue che pure nel settore delle cooperative (art. 7 co. 4 d.l. 248/2007, conv. in l. 31/2008) il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 cost. la cui adeguatezza dev'essere verificata di volta in volta dal giudice.
Peraltro la Cassazione ha confermato diverse sentenze di merito che hanno individuato, quale parametro del trattamento economico minimo ex art. 36 cost., obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori di , quello previsto dal CCNL Multiservizi (Cass. Parte_2
4622/2020, 10851, 9005, 5189, 4951 e 4808/2019).
Da ultimo, occorre ricordare che anche la Corte di appello di Milano (sent. n. 653/2023, 579/2022, 695
e 707/2021) ha ritenuto fondata la tesi sostenuta dal ricorrente.
In conclusione a come richiesto con il ricorso, dev'essere riconosciuto il trattamento Parte_1 economico previsto dal Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, per garantire il rispetto dei principi stabiliti dall'art 36 cost.
Il primo conteggio allegato al ricorso è stato contestato dalla società per aver erroneamente calcolato la retribuzione oraria percepita in base al ccnl applicato, con la conseguente riduzione del CP_3 differenziale rispetto a quella del ccnl Multiservizi, indicata in € 7,4.
La società ha affermato che la retribuzione oraria percepita dal ricorrente era di € 6,39 mentre dalle busta paga risulta di € 5,49133 per cui il differenziale rispetto a quella del ccnl Multiservizi non sarebbe di € 0,95 ma di € 1,85 circa, quasi il doppio, che moltiplicato per le ore di lavoro del periodo, darebbe un risultato superiore alla somma di € 791,62 oggetto di domanda, che dev'essere pertanto confermata.
pagina 3 di 4 La resistente dev'essere pertanto condannata al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2022 al saldo
Per quanto concerne l'accertamento della retribuzione base dovuta secondo il ccnl Multiservizi, il ricorrente l'ha indicata in € 1.273,50 mensili, superiore però a quella considerata come tale nei conteggi, pari a € 1.201,75 che può essere presa a riferimento per quella minima inderogabile, dovuta secondo i parametri della costituzione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso
(secondo scaglione, valore medio ridotto del 50%), seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. dichiara la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 – sezione
Servizi Fiduciari e conseguentemente, condanna al pagamento di € 791,62 Controparte_1 con rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2022 al saldo;
2. accerta il diritto del ricorrente a percepire, nel maggio 2022, la retribuzione base di € 1.201,75 mensili;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate Parte_3 in € 1.313,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.
Como, 11/9/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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