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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1582/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONEA Parte_1 C.F._1
PIERPASQUALE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONEA
PIERPASQUALE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. CERNECA GIULIO ( ) BOLOGNA 40124 VIA C.F._3
PESCHERIE VECCHIE N. 2; elettivamente domiciliato in VIA PESCHERIE VECCHIE N. 2 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. CAPPELLO ALESSANDRO
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.02.2024 (nato a [...], il Parte_1
24.03.1980) proponeva domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale avverso (nata a [...], il [...]). Controparte_1
Dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]). Per_1
Con il ricorso, il SI. chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale. Nello specifico, l'affido condiviso con collocazione paritaria/simmetrica del figlio;
il Per_1 mantenimento ordinario diretto di ciascun genitore nei confronti del figlio minore;
ed il Per_1 mantenimento straordinario al 50% a carico di ciascun genitore. Costituendosi in giudizio la convenuta, SI.ra , formulava domanda riconvenzionale, chiedendo in via principale la revoca CP_1 della contumacia della SI.ra ; nel merito, innanzitutto di aumentare il contributo a titolo di CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore a carico di e in favore della madre Parte_1
ad € 600,00 mensili o a quella somma che verrà ritenuta di giustizia;
ovvero, di Controparte_1
pagina 1 di 6 confermare il contributo al mantenimento di a carico di già stabilito dal Per_1 Parte_1 decreto del Tribunale di Bologna del 20.10.2022 pubblicato il 17.11.2022 e reso nel procedimento sub R.G.Vol. 512/2022; inoltre, di confermare per il resto tutto quanto stabilito dal decreto del Tribunale di
Bologna del 20.10.2022 pubblicato il 17.11.2022 e reso nel procedimento sub R.G.Vol. 512/2022.
Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
All'udienza del 08.10.2024 le parti comparivano personalmente riportando le circostanze di cui agli atti. Il giudice fissava udienza al 31.10.2024 invitando le parti e i relativi procuratori a trovare un accordo.
All'udienza del 31.10.2024 i procuratori delle parti danno atto di aver trovato un accordo e chiedono un termine per depositarlo in telematico.
All'udienza del 03.12.2024 i procuratori delle parti, alla luce dell'accordo raggiunto e depositato, chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con l'accoglimento delle conclusioni presentate.
Queste le condizioni raggiunte dalle parti:
1)-porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_2 Controparte_1 mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , importo soggetto a Per_1 rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorenza dalla mensilità di novembre 2024;
2)-dare atto che l'assegno di mantenimento a carico di e a favore di Parte_1 CP_1
continuerà ad essere versato mensilmente sul conto corrente di
[...] Controparte_1 direttamente dal datore di lavoro di come attualmente avviene;
Parte_1
3)-disporre che i genitori, con decorrenza dal mese di novembre 2024, contribuiscano in ragione del
60% a carico del padre e 40% a carico della madre al pagamento delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna dell'agosto 2017 che le parti dichiarano di ben concoscere;
4)-disporre che l'Assegno Unico per il figlio a carico venga riconosciuto nella misura del 100% a
; Controparte_1
5)-dare atto che rinuncia all'importo di € 5.000,00 posto a carico di Controparte_1 [...] dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale R.G.N.R. 10657/2021 con la sent. n. Parte_1
2337/2023 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
6)-dare atto che verserà mensilmente a l'importo di € 50,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di arretrati non pagati per il mantenimento di e dovuti in forza del decreto n. cronol. Per_1 13069/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 17.11.2022 dall'introduzione della domanda, transattivamente concordati in € 4.500,00. Il versamento mensile, per un totale di 90 mesi sino ad estinzione totale del debito, avverà mediante bonifico bancario irrevocabile che sarà autorizzato da e disposto da Banco Posta in favore di sul conto corrente Parte_1 Controparte_1
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese come da ordine di bonifico allegato ovvero su quello diverso indicato da quest'ultima e riporterà come causale “Arretrati 2022/2023”. Sul punto rimane sin d'ora inteso, ed il Sig. ne è consapevole, che l'eventuale Parte_1 omesso pagamento, anche di una sola rata mensile, comporterà il decadere della riduzione transattivamente pattuita in € 4.500,00 e comporterà altresì un aumento dell'assegno di mantenimento da € 350,00 a € 400,00 mensili fino all'integrale pagamento degli arretrati per complessivi € 8.500,00; è fatta salva la possibilità per il SInor di effettuare versamenti ulteriori alla rata mensile Parte_1
e/o di importo superiore anche al fine di anticipare l'estinzione del debito;
7)-dare atto che in riferimento al finanziamento concesso da TI a , di cui Controparte_1 pagina 2 di 6 è fideiussore, considerato che le parti si riconoscono reciprocamente di avere Parte_1 richiesto il predetto finanziamento, di comune accordo e per eSIenze comuni, e di avere utilizzato gli importi mutuati in ragione del 50% ciascuno, conseguentemente impegnandosi e obbligandosi per pari quota sul debito esistente residuo, inclusi interessi, more ed ogni altro costo annesso e connesso, le parti si sono accordate che qualora TI, o qualsiasi altro soggetto terzo delegato o a cui verrà ceduto il credito, avviasse nei confronti di uno o entrambi i debitori una procedura di recupero del credito, stragiudiziale o giudiziale, e si impegnano ad intraprendere Parte_1 CP_1 singolarmente ed ove occorra la procedura di sovraindebiamento ex art. 268 cc.ii. al fine di risolvere ed estinguere la propria situazione debitoria. Contestualmente entrambe le parti si obbligano, ognuno per la propria parte, a sostenere tutte le spese ed i costi derivanti dalla sopracitata procedura;
8)-dare atto che qualora la procedura di sovraindebitamento dovesse estinguersi con esito negativo o non potesse essere intrapresa e di conseguenza dovesse essere avviata da TI, o da qualsiasi altro soggetto terzo a cui verrà ceduto il credito, un'azione di esecuzione forzata nei confronti di uno dei due debitori, la modifica della situazione economico-patrimoniale che subirebbe il destinatario della suddetta procedura, legittimerà il debitore pignorato, quindi a seconda dei cadi la SInora
o il SInor a ricorrere al Tribunale per la modifica delle condizioni ex art. 473- CP_1 Parte_1 bis.29 per richiedere rispettivamente un aumento o una diminuizione dell'assegno di mantenimento proporzionale al pregiudizio economico subito a causa del pignoramento. Questa opzione potrà essere legittimamente attivata dalle parti qualora, preliminarmente, al soggetto che subirà il recupero crediti di TI non venisse rimborsato dall'altro la quota parte, pari al 50%, del credito richiesto e/o pignorato.
9)-dare atto che tutti gli impegni qui presi tra le parti sono da intendersi come vincolanti, funzionali ed indispensabili alla rideterminazione/riduzione dell'assegno di mantenimento e a tutte le altre statuizioni economiche e pertanto le parti fin d'ora riconoscono ed accettano che la violazione degli obblighi qui assunti determinerà una situazione economico-patrimoniale modificata che giustificherà un ricorso per modifica delle condizione ex art. 473-bis.29 con conseguente aumento o diminuizione dell'assegno di mantenimento in misura proprorzionale all'inadempimento. A tal proposito si precisa che per identici motivi al soggetto inadempiente saranno imputate tutte le spese di lite per il futuro ricorso;
10)-confermare per il resto tutto quanto già disposto nel decreto del Tribunale di Bologna n. cronol.
13069/2022 pubblicato in data 17.11.2022 a definizione del procedimento sub R.G. Vol. n. 512/2022;
11)-spese di giudizio compensate tra le parti.
*****
Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio , ancora minorenne, sia Per_1 in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
Con riferimento alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori di , sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori Per_1
(documentate).
Appare condivisibile e adeguato alle eSIenze del figlio che corrisponda a Parte_1
la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
, importo soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con Per_1 decorrenza dalla mensilità di novembre 2024. Nessuna obiezione con riferimento al fatto che tale quota venga trattenuta direttamente in busta paga dal datore di lavoro del SI. CP_2
pagina 3 di 6 Si accorda altresì al fatto che i genitori contribuiscano, in ragione del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, al pagamento delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna dell'agosto 2017 con decorrenza dal mese di novembre 2024.
Appare altresì ragionevole e nell'interesse del minore che l'Assegno Unico per il figlio a carico venga riconosciuto nella misura del 100% alla SI.ra . CP_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, in parziale modifica del precedente decreto del Tribunale di
Bologna del 20.10.2022 pubblicato il 17.11.2022 e reso nel procedimento sub R.G.Vol. 512/2022, così dispone: dà atto e dispone che il SI. ha l'obbligo di corrispondere alla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , importo soggetto a Per_1 rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024; dà atto che l'assegno di mantenimento a carico del SI. e a favore della SI.ra Parte_1 CP_1 continuerà ad essere versato mensilmente sul conto corrente della stessa direttamente dal datore di lavoro del Parte_1
dà atto e dispone che i genitori, con decorrenza dal mese di novembre 2024, contribuiscano in ragione del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre al pagamento delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna dell'agosto 2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di pagina 4 di 6 riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che l'Assegno Unico per il figlio a carico venga riconosciuto nella misura del 100% alla SI.ra ; CP_1 dà atto che la SI.ra rinuncia all'importo di € 5.000,00 posto a carico del SI. dal CP_1 Parte_1
Tribunale di Bologna nel procedimento penale R.G.N.R. 10657/2021 con la sent. n. 2337/2023 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
dà atto che il SI. verserà mensilmente a l'importo di € 50,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 arretrati non pagati per il mantenimento di e dovuti in forza del decreto n. cronol. Per_1 13069/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 17.11.2022 dall'introduzione della domanda, transattivamente concordati in € 4.500,00. Il versamento mensile, per un totale di 90 mesi sino ad estinzione totale del debito, avverà mediante bonifico bancario irrevocabile che sarà autorizzato da e disposto da Banco Posta in favore di sul conto corrente Parte_1 Controparte_1
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese come da ordine di bonifico allegato ovvero su quello diverso indicato da quest'ultima e riporterà come causale “Arretrati 2022/2023”. Sul punto rimane sin d'ora inteso, ed il SI. ne è consapevole, che l'eventuale Parte_1 omesso pagamento, anche di una sola rata mensile, comporterà il decadere della riduzione trastattivamente pattuita in € 4.500,00 e comporterà altresì un aumento dell'assegno di mantenimento da € 350,00 a € 400,00 mensili fino all'integrale pagamento degli arretrati per complessivi € 8.500,00; è fatta salva la possibilità per il SI. di effettuare versamenti ulteriori alla rata mensile e/o di Parte_1 importo superiore anche al fine di anticipare l'estinzione del debito;
dà atto che in riferimento al finanziamento concesso da TI a , di cui Controparte_1
è fideiussore, considerato che le parti si riconoscono reciprocamente di avere Parte_1 richiesto il predetto finanziamento, di comune accordo e per eSIenze comuni, e di avere utilizzato gli importi mutuati in ragione del 50% ciascuno, conseguentemente impegnandosi e obbligandosi per pari quota sul debito esistente residuo, inclusi interessi, more ed ogni altro costo annesso e connesso, le parti si sono accordate che qualora TI, o qualsiasi altro soggetto terzo delegato o a cui verrà ceduto il credito, avviasse nei confronti di uno o entrambi i debitori una procedura di recupero del credito, stragiudiziale o giudiziale, e si impegnano ad intraprendere singolarmente Parte_1 CP_1 ed ove occorra la procedura di sovraindebitamento ex art. 268 cc.ii. al fine di risolvere ed estinguere la propria situazione debitoria. Contestualmente entrambe le parti si obbligano, ognuno per la propria parte, a sostenere tutte le spese ed i costi derivanti dalla sopracitata procedura;
pagina 5 di 6 dà atto che qualora la procedura di sovraindebitamento dovesse estinguersi con esito negativo o non potesse essere intrapresa e di conseguenza dovesse essere avviata da TI, o da qualsiasi altro soggetto terzo a cui verrà ceduto il credito, un'azione di esecuzione forzata nei confronti di uno dei due debitori, la modifica della situazione economico-patrimoniale che subirebbe il destinatario della suddetta procedura, legittimerà il debitore pignorato, quindi a seconda dei cadi la SInora o il CP_1 SInor a ricorrere al Tribunale per la modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 per Parte_1 richiedere rispettivamente un aumento o una diminuzione dell'assegno di mantenimento proporzionale al pregiudizio economico subito a causa del pignoramento. Questa opzione potrà essere legittimamente attivata dalle parti qualora, preliminarmente, al soggetto che subirà il recupero crediti di TI non venisse rimborsato dall'altro la quota parte, pari al 50%, del credito richiesto e/o pignorato;
dà atto che tutti gli impegni qui presi tra le parti sono da intendersi come vincolanti, funzionali ed indispensabili alla rideterminazione/riduzione dell'assegno di mantenimento e a tutte le altre statuizioni economiche e pertanto le parti fin d'ora riconoscono ed accettano che la violazione degli obblighi qui assunti determinerà una situazione economico-patrimoniale modificata che giustificherà un ricorso per modifica delle condizione ex art. 473-bis.29 con conseguente aumento o diminuzione dell'assegno di mantenimento in misura proporzionale all'inadempimento. A tal proposito si precisa che per identici motivi al soggetto inadempiente saranno imputate tutte le spese di lite per il futuro ricorso;
dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1582/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONEA Parte_1 C.F._1
PIERPASQUALE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONEA
PIERPASQUALE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. CERNECA GIULIO ( ) BOLOGNA 40124 VIA C.F._3
PESCHERIE VECCHIE N. 2; elettivamente domiciliato in VIA PESCHERIE VECCHIE N. 2 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. CAPPELLO ALESSANDRO
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.02.2024 (nato a [...], il Parte_1
24.03.1980) proponeva domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale avverso (nata a [...], il [...]). Controparte_1
Dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]). Per_1
Con il ricorso, il SI. chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale. Nello specifico, l'affido condiviso con collocazione paritaria/simmetrica del figlio;
il Per_1 mantenimento ordinario diretto di ciascun genitore nei confronti del figlio minore;
ed il Per_1 mantenimento straordinario al 50% a carico di ciascun genitore. Costituendosi in giudizio la convenuta, SI.ra , formulava domanda riconvenzionale, chiedendo in via principale la revoca CP_1 della contumacia della SI.ra ; nel merito, innanzitutto di aumentare il contributo a titolo di CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore a carico di e in favore della madre Parte_1
ad € 600,00 mensili o a quella somma che verrà ritenuta di giustizia;
ovvero, di Controparte_1
pagina 1 di 6 confermare il contributo al mantenimento di a carico di già stabilito dal Per_1 Parte_1 decreto del Tribunale di Bologna del 20.10.2022 pubblicato il 17.11.2022 e reso nel procedimento sub R.G.Vol. 512/2022; inoltre, di confermare per il resto tutto quanto stabilito dal decreto del Tribunale di
Bologna del 20.10.2022 pubblicato il 17.11.2022 e reso nel procedimento sub R.G.Vol. 512/2022.
Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
All'udienza del 08.10.2024 le parti comparivano personalmente riportando le circostanze di cui agli atti. Il giudice fissava udienza al 31.10.2024 invitando le parti e i relativi procuratori a trovare un accordo.
All'udienza del 31.10.2024 i procuratori delle parti danno atto di aver trovato un accordo e chiedono un termine per depositarlo in telematico.
All'udienza del 03.12.2024 i procuratori delle parti, alla luce dell'accordo raggiunto e depositato, chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con l'accoglimento delle conclusioni presentate.
Queste le condizioni raggiunte dalle parti:
1)-porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_2 Controparte_1 mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , importo soggetto a Per_1 rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorenza dalla mensilità di novembre 2024;
2)-dare atto che l'assegno di mantenimento a carico di e a favore di Parte_1 CP_1
continuerà ad essere versato mensilmente sul conto corrente di
[...] Controparte_1 direttamente dal datore di lavoro di come attualmente avviene;
Parte_1
3)-disporre che i genitori, con decorrenza dal mese di novembre 2024, contribuiscano in ragione del
60% a carico del padre e 40% a carico della madre al pagamento delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna dell'agosto 2017 che le parti dichiarano di ben concoscere;
4)-disporre che l'Assegno Unico per il figlio a carico venga riconosciuto nella misura del 100% a
; Controparte_1
5)-dare atto che rinuncia all'importo di € 5.000,00 posto a carico di Controparte_1 [...] dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale R.G.N.R. 10657/2021 con la sent. n. Parte_1
2337/2023 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
6)-dare atto che verserà mensilmente a l'importo di € 50,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di arretrati non pagati per il mantenimento di e dovuti in forza del decreto n. cronol. Per_1 13069/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 17.11.2022 dall'introduzione della domanda, transattivamente concordati in € 4.500,00. Il versamento mensile, per un totale di 90 mesi sino ad estinzione totale del debito, avverà mediante bonifico bancario irrevocabile che sarà autorizzato da e disposto da Banco Posta in favore di sul conto corrente Parte_1 Controparte_1
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese come da ordine di bonifico allegato ovvero su quello diverso indicato da quest'ultima e riporterà come causale “Arretrati 2022/2023”. Sul punto rimane sin d'ora inteso, ed il Sig. ne è consapevole, che l'eventuale Parte_1 omesso pagamento, anche di una sola rata mensile, comporterà il decadere della riduzione transattivamente pattuita in € 4.500,00 e comporterà altresì un aumento dell'assegno di mantenimento da € 350,00 a € 400,00 mensili fino all'integrale pagamento degli arretrati per complessivi € 8.500,00; è fatta salva la possibilità per il SInor di effettuare versamenti ulteriori alla rata mensile Parte_1
e/o di importo superiore anche al fine di anticipare l'estinzione del debito;
7)-dare atto che in riferimento al finanziamento concesso da TI a , di cui Controparte_1 pagina 2 di 6 è fideiussore, considerato che le parti si riconoscono reciprocamente di avere Parte_1 richiesto il predetto finanziamento, di comune accordo e per eSIenze comuni, e di avere utilizzato gli importi mutuati in ragione del 50% ciascuno, conseguentemente impegnandosi e obbligandosi per pari quota sul debito esistente residuo, inclusi interessi, more ed ogni altro costo annesso e connesso, le parti si sono accordate che qualora TI, o qualsiasi altro soggetto terzo delegato o a cui verrà ceduto il credito, avviasse nei confronti di uno o entrambi i debitori una procedura di recupero del credito, stragiudiziale o giudiziale, e si impegnano ad intraprendere Parte_1 CP_1 singolarmente ed ove occorra la procedura di sovraindebiamento ex art. 268 cc.ii. al fine di risolvere ed estinguere la propria situazione debitoria. Contestualmente entrambe le parti si obbligano, ognuno per la propria parte, a sostenere tutte le spese ed i costi derivanti dalla sopracitata procedura;
8)-dare atto che qualora la procedura di sovraindebitamento dovesse estinguersi con esito negativo o non potesse essere intrapresa e di conseguenza dovesse essere avviata da TI, o da qualsiasi altro soggetto terzo a cui verrà ceduto il credito, un'azione di esecuzione forzata nei confronti di uno dei due debitori, la modifica della situazione economico-patrimoniale che subirebbe il destinatario della suddetta procedura, legittimerà il debitore pignorato, quindi a seconda dei cadi la SInora
o il SInor a ricorrere al Tribunale per la modifica delle condizioni ex art. 473- CP_1 Parte_1 bis.29 per richiedere rispettivamente un aumento o una diminuizione dell'assegno di mantenimento proporzionale al pregiudizio economico subito a causa del pignoramento. Questa opzione potrà essere legittimamente attivata dalle parti qualora, preliminarmente, al soggetto che subirà il recupero crediti di TI non venisse rimborsato dall'altro la quota parte, pari al 50%, del credito richiesto e/o pignorato.
9)-dare atto che tutti gli impegni qui presi tra le parti sono da intendersi come vincolanti, funzionali ed indispensabili alla rideterminazione/riduzione dell'assegno di mantenimento e a tutte le altre statuizioni economiche e pertanto le parti fin d'ora riconoscono ed accettano che la violazione degli obblighi qui assunti determinerà una situazione economico-patrimoniale modificata che giustificherà un ricorso per modifica delle condizione ex art. 473-bis.29 con conseguente aumento o diminuizione dell'assegno di mantenimento in misura proprorzionale all'inadempimento. A tal proposito si precisa che per identici motivi al soggetto inadempiente saranno imputate tutte le spese di lite per il futuro ricorso;
10)-confermare per il resto tutto quanto già disposto nel decreto del Tribunale di Bologna n. cronol.
13069/2022 pubblicato in data 17.11.2022 a definizione del procedimento sub R.G. Vol. n. 512/2022;
11)-spese di giudizio compensate tra le parti.
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Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio , ancora minorenne, sia Per_1 in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei loro rapporti con entrambi i genitori.
Con riferimento alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori di , sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori Per_1
(documentate).
Appare condivisibile e adeguato alle eSIenze del figlio che corrisponda a Parte_1
la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
, importo soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con Per_1 decorrenza dalla mensilità di novembre 2024. Nessuna obiezione con riferimento al fatto che tale quota venga trattenuta direttamente in busta paga dal datore di lavoro del SI. CP_2
pagina 3 di 6 Si accorda altresì al fatto che i genitori contribuiscano, in ragione del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, al pagamento delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna dell'agosto 2017 con decorrenza dal mese di novembre 2024.
Appare altresì ragionevole e nell'interesse del minore che l'Assegno Unico per il figlio a carico venga riconosciuto nella misura del 100% alla SI.ra . CP_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, in parziale modifica del precedente decreto del Tribunale di
Bologna del 20.10.2022 pubblicato il 17.11.2022 e reso nel procedimento sub R.G.Vol. 512/2022, così dispone: dà atto e dispone che il SI. ha l'obbligo di corrispondere alla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , importo soggetto a Per_1 rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024; dà atto che l'assegno di mantenimento a carico del SI. e a favore della SI.ra Parte_1 CP_1 continuerà ad essere versato mensilmente sul conto corrente della stessa direttamente dal datore di lavoro del Parte_1
dà atto e dispone che i genitori, con decorrenza dal mese di novembre 2024, contribuiscano in ragione del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre al pagamento delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna dell'agosto 2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di pagina 4 di 6 riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che l'Assegno Unico per il figlio a carico venga riconosciuto nella misura del 100% alla SI.ra ; CP_1 dà atto che la SI.ra rinuncia all'importo di € 5.000,00 posto a carico del SI. dal CP_1 Parte_1
Tribunale di Bologna nel procedimento penale R.G.N.R. 10657/2021 con la sent. n. 2337/2023 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
dà atto che il SI. verserà mensilmente a l'importo di € 50,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 arretrati non pagati per il mantenimento di e dovuti in forza del decreto n. cronol. Per_1 13069/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 17.11.2022 dall'introduzione della domanda, transattivamente concordati in € 4.500,00. Il versamento mensile, per un totale di 90 mesi sino ad estinzione totale del debito, avverà mediante bonifico bancario irrevocabile che sarà autorizzato da e disposto da Banco Posta in favore di sul conto corrente Parte_1 Controparte_1
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese come da ordine di bonifico allegato ovvero su quello diverso indicato da quest'ultima e riporterà come causale “Arretrati 2022/2023”. Sul punto rimane sin d'ora inteso, ed il SI. ne è consapevole, che l'eventuale Parte_1 omesso pagamento, anche di una sola rata mensile, comporterà il decadere della riduzione trastattivamente pattuita in € 4.500,00 e comporterà altresì un aumento dell'assegno di mantenimento da € 350,00 a € 400,00 mensili fino all'integrale pagamento degli arretrati per complessivi € 8.500,00; è fatta salva la possibilità per il SI. di effettuare versamenti ulteriori alla rata mensile e/o di Parte_1 importo superiore anche al fine di anticipare l'estinzione del debito;
dà atto che in riferimento al finanziamento concesso da TI a , di cui Controparte_1
è fideiussore, considerato che le parti si riconoscono reciprocamente di avere Parte_1 richiesto il predetto finanziamento, di comune accordo e per eSIenze comuni, e di avere utilizzato gli importi mutuati in ragione del 50% ciascuno, conseguentemente impegnandosi e obbligandosi per pari quota sul debito esistente residuo, inclusi interessi, more ed ogni altro costo annesso e connesso, le parti si sono accordate che qualora TI, o qualsiasi altro soggetto terzo delegato o a cui verrà ceduto il credito, avviasse nei confronti di uno o entrambi i debitori una procedura di recupero del credito, stragiudiziale o giudiziale, e si impegnano ad intraprendere singolarmente Parte_1 CP_1 ed ove occorra la procedura di sovraindebitamento ex art. 268 cc.ii. al fine di risolvere ed estinguere la propria situazione debitoria. Contestualmente entrambe le parti si obbligano, ognuno per la propria parte, a sostenere tutte le spese ed i costi derivanti dalla sopracitata procedura;
pagina 5 di 6 dà atto che qualora la procedura di sovraindebitamento dovesse estinguersi con esito negativo o non potesse essere intrapresa e di conseguenza dovesse essere avviata da TI, o da qualsiasi altro soggetto terzo a cui verrà ceduto il credito, un'azione di esecuzione forzata nei confronti di uno dei due debitori, la modifica della situazione economico-patrimoniale che subirebbe il destinatario della suddetta procedura, legittimerà il debitore pignorato, quindi a seconda dei cadi la SInora o il CP_1 SInor a ricorrere al Tribunale per la modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 per Parte_1 richiedere rispettivamente un aumento o una diminuzione dell'assegno di mantenimento proporzionale al pregiudizio economico subito a causa del pignoramento. Questa opzione potrà essere legittimamente attivata dalle parti qualora, preliminarmente, al soggetto che subirà il recupero crediti di TI non venisse rimborsato dall'altro la quota parte, pari al 50%, del credito richiesto e/o pignorato;
dà atto che tutti gli impegni qui presi tra le parti sono da intendersi come vincolanti, funzionali ed indispensabili alla rideterminazione/riduzione dell'assegno di mantenimento e a tutte le altre statuizioni economiche e pertanto le parti fin d'ora riconoscono ed accettano che la violazione degli obblighi qui assunti determinerà una situazione economico-patrimoniale modificata che giustificherà un ricorso per modifica delle condizione ex art. 473-bis.29 con conseguente aumento o diminuzione dell'assegno di mantenimento in misura proporzionale all'inadempimento. A tal proposito si precisa che per identici motivi al soggetto inadempiente saranno imputate tutte le spese di lite per il futuro ricorso;
dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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