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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 228 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 2.12.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.03.1953, residente in [...], elett. dom. in
Teramo al Viale G. Mazzini n. 2, presso e nello Studio dell'Avv. Edoardo Lupi (CF.:
, che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) accerti che la menomazione conseguente all'infortunio n. 500499991 del 28 giugno 2002,
“discopatie multiple a carattere erniario in C5-C6, L1- L2 ed in L2-L3, con impronta sul sacco durale e impegno foraminale e lesione meniscali bilaterali con versamento intrarticolare” ha subito un aggravamento determinando postumi permanenti nella misura minima del 15% o della maggiore che risulterà in corso di giudizio;
2) accerti che la menomazione conseguente alla malattia professionale n. 513214503 del 10 luglio 2014, “ipoacusia da rumore” ha subito un aggravamento determinando postumi permanenti nella misura minima del 22% o della maggiore che risulterà in corso di giudizio;
3) per l'effetto dichiari che il cumulo dei postumi permanenti accertati determinano un'invalidità totale pari al 35% con riconoscimento della conseguente rivalutazione della rendita (già riconosciuta nella misura del 22%), dichiarando altresì che il ricorrente ha titolo a conseguire la liquidazione della relativa prestazione nella nuova misura accertata a far data dalla domanda di revisione in sede amministrativa ovvero in quella successiva accertata;
4) Con vittoria di spese diritti ed onorario da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara l'avvenuta antistazione”.
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , beneficiario Parte_1 di rendita nella misura del 22%, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data
05.02.2025, conveniva in giudizio l' , chiedendo il riconoscimento del maggior grado di CP_1 danno biologico preteso nella misura complessiva del 36% per discopatie multiple a carattere erniario in C5-C6, L1- L2 ed in L2-L3, con impronta sul sacco durale e impegno foraminale e lesione meniscali bilaterali con versamento intrarticolare nella misura del 15% e ipoacusia da rumore nella misura del 22%, giusta domanda di revisione passiva presentata in via amministrativa in data 26.04.2023 ( n. 513214503) e non accolta dall' . CP_1
A fondamento della domanda deduceva:
- di aver presentato all' in data 28/06/2002 domanda per riconoscimento di CP_1 infortunio professionale (n. 500499991), rigettata in via amministrativa e riconosciuta in sede giudiziale con sentenza n. 745/2010 emessa dal Tribunale di
Teramo che aveva accertato la menomazione dell'integrità psico fisica nella misura dell'8%;
- di aver presentato in data 10.07.2014 domanda per il riconoscimento della malattia professionale (n. 513214503) -ipoacusia da rumore- e l'Ente accertava un grado di
2 menomazione pari al 15% che in cumulo con la pregressa tecnopatia determinava una invalidità totale del 22%;
- che dalla relazione a firma del Dott. del 10.07.2014, si evidenziava Persona_3 una ipoacusia neurosensoriale bilaterale in discesa di grado moderato che, valutata secondo la tabella elaborata da , determinava un danno biologico pari al Pt_3
22% ed altresì una menomazione per discopatie multiple a carattere erniario in C5-
C6, L1-L2 ed in L2-L3, con impronta sul sacco durale e impegno foraminale e lesione meniscali bilaterali con versamento intrarticolare con un danno biologico pari al 15%;
- che la domanda di revisione passiva della rendita veniva rigettata dall' anche CP_1 in sede di opposizione con conferma delle precedenti valutazioni.
1.2. In data 04.04.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, rilevando che non sussistevano
[...] elementi giustificativi in atti, tali da consentire una rivalutazione del danno effettuato dall'Istituto sulla base degli esami diagnostici e non sussistendo alcuna possibilità di aggravamento per mancanza di esposizione a rischio specifico, essendo il ricorrente in pensione dal 2016, cosi come precisato dal fiduciario dott. Persona_4
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della esperita CTU ed è stata rinviata all'udienza del 2.12.2025 per la discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo nelle proprie difese.
2. Nel merito la domanda merita accoglimento.
Come sopra esposto, il ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto un aggravamento del danno biologico nella misura del 15% per discopatie multiple a carattere erniario in C5-C6, L1- L2 ed in L2-L3, con impronta sul sacco durale e impegno foraminale e lesione meniscali bilaterali con versamento intrarticolare (n. 500499991) ed un aggravamento del danno biologico per ipoacusia da rumore (n. 513214503) che in cumulo determinano
3 un'invalidità totale pari al 35% con riconoscimento della conseguente rivalutazione della rendita (già riconosciuta nella misura del 22%).
Al fine di verificare il ritenuto aggravamento, all'udienza del 15.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc è stato nominato CTU il dott. il quale, in seguito ad una Persona_5 lunga ed approfondita disamina del caso di specie, dopo aver analizzato la documentazione in atti ed in particolare gli esami clinici che aveva a disposizione (1- 17/07/2012 RM ginocchio
Dx e SX senza mdc;
RM spalla sx e dx senza mdc effettuati presso Radiosanit;
2- 12/11/2012
Rm cervicale, senza contrasto, effettuata presso il P.O. di Teramo/U.O. Radiologia;
3-
15/01/2014 Visita ortopedica effettuata presso il P.O. di Teramo/U.
[...]
; 4- 25/07/2014 Rm del ginocchio destro e Controparte_2 sinistro senza mdc effettuato presso la Casa di Cura Villa Letizia di Ascoli Piceno;
5)-
28/02/2016 Esame audiometrico effettuato presso - Area Vasta5 di Ascoli CP_3
Piceno -Poliambulatorio ORL;
6- 11/08/2017 Rm del rachide cervicale - Rm del rachide Contr lombo sacrale effettuati presso il P.O. di Giulianova/U.O.S.D. 7- 31/08/2017 Rm del ginocchio destro,sinistro effettuato presso il P.O. di Giulianova/U.O.S.D. RMN: RM
GINOCCHIO DX;
8- 14/02/2020 Esame audiometrico effettuato presso il P.O. di
Teramo/U.O.C. Otorinolaringoiatria;
9- 09/11/2022 Esame audiometrico effettuato presso il
P.O. di Teramo/U.O.C. Otorinolaringoiatria;
10- 28/02/2023 Rm ginocchio dx, senza contrasto;
Rm ginocchio sn (senza contrasto); 11) 07/03/2023 Rm colonna cervicale (senza contrasto); Rm colonna lombosacrale (senza contrasto); 12) 15/03/2023 Rm spalla Dx (senza contrasto) – Rm spalla sn (senza contrasto); 13- 05/04/2023 Certificato medico rilasciato dal
Dott. per iter di revisione passiva rendita;
14- 20/09/2023 Certificato medico Persona_3 rilasciato dal Dott. per ricorso in opposizione per riconoscimento maggior Persona_3 danno;
15- 24/07/2024 Certificazione medica rilasciata dal Dott. per Persona_3 revisione passiva rendita Caso n. 513214503 Malattia professionale;
16 19/02/2025 Relazione di visita medica per revisione del 25/03/2019 in opposizione;
17- 19/02/2025 Relazione di visita medica per revisione del 09/10/2024 in opposizione;
18- 19/02/2025 Note mediche a difesa ) e visitato il periziando in data 12.05.2025, ha espresso le seguenti CP_1 considerazioni medico legali: “ .. Passiamo ad esaminare la patologia che riguardo
l'apparato uditivo. Si esamina l'audiometria del 02/09/2016 effettuato presso l'ambulatorio di Ascoli Piceno, del 14/02/2020 e del 09/11/22…L'ipoacusia si sarebbe aggravata nel tempo in modo tale da contestare la valutazione del danno 8%, attribuito, a suo tempo, con sentenza
745/2010 del Tribunale di Teramo. Al fine di valutare la percentuale dello stato di ipoacusia viene usata la Tabella elaborata da LO nella quale sono prese in considerazioni cinque
4 frequenze: 500; 1000; 2000; 3000; 4000 Hz……..Circa il quadro patologico relativo all'apparato osteo - articolare, dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti non è possibile valutare un danno di circa nove anni fa, ritenuto del 8% con sentenza nel 2010, già considerata malattia professionale, in operaio ENEL, che svolgeva attività lavorativa all'interno della galleria S. Giacomo senza conoscere le mansioni che potessero in qualche modo sottoporlo al rischio della patologia a carico della colonna e delle ginocchia. Pertanto, si ritiene che la valutazione dell'8% è da ritenere giusta, tra l'altro, ottenuta da una consulenza tecnica d'ufficio e definita in sentenza. Valutazione differente è quella relativa alla ipoacusia da rumore (M50) che il ha contratto durante l'arco lavorativo. Dagli Parte_1 atti risulta che il ha lavorato per diversi anni in ambiente rumoroso, operaio ENEL Parte_1 in galleria, con alto rischio di rumore che giustifica la malattia professionale, esistendo il necessario nesso causa effetto tra il lavoro svolto e lo stato di ipoacusia. Le audiometrie eseguite nel tempo (2016 -2020 - 2022) indicano una percentuale di danno abbastanza simile, ed è possibile dare una indicazione abbastanza attendibile la perdita alla data del 2016, epoca della pensione, in considerazione del fatto che cessata l'esposizione al rumore,
l'evoluzione peggiorativa della ipoacusia si arresta ed il danno prodotto dal trauma acustico
è irreversibile”.
Pertanto, l'ausiliario ha attribuito un danno da poliartrosi (rachide cervico -lombare e ginocchia) nella misura dell'8% e da Ipoacusia neurosensoriale bilaterale del 26%, valutando complessivamente il danno nella misura complessiva del 32 % a decorrere dalla data del
26/04/2023.
Nel termine all'uopo assegnato, l' presentava le proprie osservazioni a firma del CP_1 dott. con le quali si chiedeva al consulente chiarimenti sul calcolo effettuato per Persona_4 il danno da ipoacusia in base all'esame audiometrico del 9.2.2016 presso ASL di Teramo, anno di pensionamento del ricorrente, del quale il CML non aveva avuto la disponibilità in sede di revisione passiva, in quanto anziché 26% (come vergato dal CTU) il danno risultava pari a 23,5%.
Il dott. rispondeva compiutamente: “Al riguardo corre l'obbligo di chiarire quanto Per_5 segue: Ho rivalutato l'esame audiometrico del 09/02/2016, ma ho notato che, da parte dell' , per mero errore di digitazione , è stata digitata 20 la perdita di dB a 500 HERTZ CP_1 dell 'orecchio sx. mentre è di 45 cosi spiegata la differenza di valutazione che ribadisco è del
26,5”.
5 Pertanto concludeva nel modo seguente: “Esiste il nesso di causalità tra l'attività svolta dal Sig. e la malattia professionale denunciata in data 10/07/2014 , Parte_1 riconosciuta nella misura del 15% e in cumulo con preesistente infortunio 8%, nella misura complessiva del 22%, e le patologie oggetto della revisione passiva richiesta in data
26/04/2023: -Esiti di poliartrosi Valutazione 8% -Ipoacusia neurosensoriale bilaterale
Valutazione 26% La malattia professionale ha determinato un danno, pari al 32% (trentadue per cento) a decorrere dal 01/05/2023 (primo giorno del mese successivo dalla data del
26/04/2023 di presentazione della domanda amministrativa di revisione).”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Si ritiene, inoltre, che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni della parte resistente.
Riguardo all'insussistenza della possibilità di aggravamento per mancanza di esposizione al rischio specifico eccepita dall' , attesa la cessazione dell'attività lavorativa del CP_1 ricorrente nel 2016, si ritiene dirimente considerare che il CTU ha riscontrato un grado di invalidità per ipoacusia al 26.5 %, alla luce dell'esame audiometrico del 9.2.2016, dunque in un periodo temporale coincidente con la cessazione della prestazione lavorativa, considerando, altresì, che le audiometrie successive (2020 e 2022) indicano una percentuale di danno abbastanza simile. Il CTU ha, dunque, fatto riferimento al grado di invalidità risultante all'epoca del pensionamento (2016), assumendo che con la cessazione dell'esposizione al rumore, l'evoluzione peggiorativa della ipoacusia si arresta ed il danno prodotto dal trauma acustico è irreversibile.
In definitiva sintesi, pertanto, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi che alla data del 01.05.2023 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione passiva) il danno per esiti di poliartrosi era valutabile nella misura dell'8% mentre il danno per ipoacusia neurosensoriale bilaterale era pari al 26%, che in cumulo conducono ad un valore complessivo del 32%.
6 Pertanto è da giustificare un danno biologico valutabile nella misura del 32% in luogo del
22% riconosciuto dall' , a decorrere dalla data della domanda amministrativa del CP_1
26.4.2023.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
32 % dalla data del 01.05.2023 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 228/2025 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da postumi da malattia professionale – esiti di poliartrosi che ha comportato una inabilità del 8% ed ipoacusia neurosensoriale bilaterale che ha comportato una inabilità del 26% - a decorrere dal 01/05/2023 (primo giorno del mese successivo dalla data del 26/04/2023 di presentazione della domanda amministrativa di revisione);
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 32% dalla data del 01.05.2023, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
7 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, ed al pagamento del contributo unificato versato di € 43,00, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo, 02.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 2.12.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.03.1953, residente in [...], elett. dom. in
Teramo al Viale G. Mazzini n. 2, presso e nello Studio dell'Avv. Edoardo Lupi (CF.:
, che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) accerti che la menomazione conseguente all'infortunio n. 500499991 del 28 giugno 2002,
“discopatie multiple a carattere erniario in C5-C6, L1- L2 ed in L2-L3, con impronta sul sacco durale e impegno foraminale e lesione meniscali bilaterali con versamento intrarticolare” ha subito un aggravamento determinando postumi permanenti nella misura minima del 15% o della maggiore che risulterà in corso di giudizio;
2) accerti che la menomazione conseguente alla malattia professionale n. 513214503 del 10 luglio 2014, “ipoacusia da rumore” ha subito un aggravamento determinando postumi permanenti nella misura minima del 22% o della maggiore che risulterà in corso di giudizio;
3) per l'effetto dichiari che il cumulo dei postumi permanenti accertati determinano un'invalidità totale pari al 35% con riconoscimento della conseguente rivalutazione della rendita (già riconosciuta nella misura del 22%), dichiarando altresì che il ricorrente ha titolo a conseguire la liquidazione della relativa prestazione nella nuova misura accertata a far data dalla domanda di revisione in sede amministrativa ovvero in quella successiva accertata;
4) Con vittoria di spese diritti ed onorario da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara l'avvenuta antistazione”.
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , beneficiario Parte_1 di rendita nella misura del 22%, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data
05.02.2025, conveniva in giudizio l' , chiedendo il riconoscimento del maggior grado di CP_1 danno biologico preteso nella misura complessiva del 36% per discopatie multiple a carattere erniario in C5-C6, L1- L2 ed in L2-L3, con impronta sul sacco durale e impegno foraminale e lesione meniscali bilaterali con versamento intrarticolare nella misura del 15% e ipoacusia da rumore nella misura del 22%, giusta domanda di revisione passiva presentata in via amministrativa in data 26.04.2023 ( n. 513214503) e non accolta dall' . CP_1
A fondamento della domanda deduceva:
- di aver presentato all' in data 28/06/2002 domanda per riconoscimento di CP_1 infortunio professionale (n. 500499991), rigettata in via amministrativa e riconosciuta in sede giudiziale con sentenza n. 745/2010 emessa dal Tribunale di
Teramo che aveva accertato la menomazione dell'integrità psico fisica nella misura dell'8%;
- di aver presentato in data 10.07.2014 domanda per il riconoscimento della malattia professionale (n. 513214503) -ipoacusia da rumore- e l'Ente accertava un grado di
2 menomazione pari al 15% che in cumulo con la pregressa tecnopatia determinava una invalidità totale del 22%;
- che dalla relazione a firma del Dott. del 10.07.2014, si evidenziava Persona_3 una ipoacusia neurosensoriale bilaterale in discesa di grado moderato che, valutata secondo la tabella elaborata da , determinava un danno biologico pari al Pt_3
22% ed altresì una menomazione per discopatie multiple a carattere erniario in C5-
C6, L1-L2 ed in L2-L3, con impronta sul sacco durale e impegno foraminale e lesione meniscali bilaterali con versamento intrarticolare con un danno biologico pari al 15%;
- che la domanda di revisione passiva della rendita veniva rigettata dall' anche CP_1 in sede di opposizione con conferma delle precedenti valutazioni.
1.2. In data 04.04.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, rilevando che non sussistevano
[...] elementi giustificativi in atti, tali da consentire una rivalutazione del danno effettuato dall'Istituto sulla base degli esami diagnostici e non sussistendo alcuna possibilità di aggravamento per mancanza di esposizione a rischio specifico, essendo il ricorrente in pensione dal 2016, cosi come precisato dal fiduciario dott. Persona_4
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della esperita CTU ed è stata rinviata all'udienza del 2.12.2025 per la discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo nelle proprie difese.
2. Nel merito la domanda merita accoglimento.
Come sopra esposto, il ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto un aggravamento del danno biologico nella misura del 15% per discopatie multiple a carattere erniario in C5-C6, L1- L2 ed in L2-L3, con impronta sul sacco durale e impegno foraminale e lesione meniscali bilaterali con versamento intrarticolare (n. 500499991) ed un aggravamento del danno biologico per ipoacusia da rumore (n. 513214503) che in cumulo determinano
3 un'invalidità totale pari al 35% con riconoscimento della conseguente rivalutazione della rendita (già riconosciuta nella misura del 22%).
Al fine di verificare il ritenuto aggravamento, all'udienza del 15.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc è stato nominato CTU il dott. il quale, in seguito ad una Persona_5 lunga ed approfondita disamina del caso di specie, dopo aver analizzato la documentazione in atti ed in particolare gli esami clinici che aveva a disposizione (1- 17/07/2012 RM ginocchio
Dx e SX senza mdc;
RM spalla sx e dx senza mdc effettuati presso Radiosanit;
2- 12/11/2012
Rm cervicale, senza contrasto, effettuata presso il P.O. di Teramo/U.O. Radiologia;
3-
15/01/2014 Visita ortopedica effettuata presso il P.O. di Teramo/U.
[...]
; 4- 25/07/2014 Rm del ginocchio destro e Controparte_2 sinistro senza mdc effettuato presso la Casa di Cura Villa Letizia di Ascoli Piceno;
5)-
28/02/2016 Esame audiometrico effettuato presso - Area Vasta5 di Ascoli CP_3
Piceno -Poliambulatorio ORL;
6- 11/08/2017 Rm del rachide cervicale - Rm del rachide Contr lombo sacrale effettuati presso il P.O. di Giulianova/U.O.S.D. 7- 31/08/2017 Rm del ginocchio destro,sinistro effettuato presso il P.O. di Giulianova/U.O.S.D. RMN: RM
GINOCCHIO DX;
8- 14/02/2020 Esame audiometrico effettuato presso il P.O. di
Teramo/U.O.C. Otorinolaringoiatria;
9- 09/11/2022 Esame audiometrico effettuato presso il
P.O. di Teramo/U.O.C. Otorinolaringoiatria;
10- 28/02/2023 Rm ginocchio dx, senza contrasto;
Rm ginocchio sn (senza contrasto); 11) 07/03/2023 Rm colonna cervicale (senza contrasto); Rm colonna lombosacrale (senza contrasto); 12) 15/03/2023 Rm spalla Dx (senza contrasto) – Rm spalla sn (senza contrasto); 13- 05/04/2023 Certificato medico rilasciato dal
Dott. per iter di revisione passiva rendita;
14- 20/09/2023 Certificato medico Persona_3 rilasciato dal Dott. per ricorso in opposizione per riconoscimento maggior Persona_3 danno;
15- 24/07/2024 Certificazione medica rilasciata dal Dott. per Persona_3 revisione passiva rendita Caso n. 513214503 Malattia professionale;
16 19/02/2025 Relazione di visita medica per revisione del 25/03/2019 in opposizione;
17- 19/02/2025 Relazione di visita medica per revisione del 09/10/2024 in opposizione;
18- 19/02/2025 Note mediche a difesa ) e visitato il periziando in data 12.05.2025, ha espresso le seguenti CP_1 considerazioni medico legali: “ .. Passiamo ad esaminare la patologia che riguardo
l'apparato uditivo. Si esamina l'audiometria del 02/09/2016 effettuato presso l'ambulatorio di Ascoli Piceno, del 14/02/2020 e del 09/11/22…L'ipoacusia si sarebbe aggravata nel tempo in modo tale da contestare la valutazione del danno 8%, attribuito, a suo tempo, con sentenza
745/2010 del Tribunale di Teramo. Al fine di valutare la percentuale dello stato di ipoacusia viene usata la Tabella elaborata da LO nella quale sono prese in considerazioni cinque
4 frequenze: 500; 1000; 2000; 3000; 4000 Hz……..Circa il quadro patologico relativo all'apparato osteo - articolare, dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti non è possibile valutare un danno di circa nove anni fa, ritenuto del 8% con sentenza nel 2010, già considerata malattia professionale, in operaio ENEL, che svolgeva attività lavorativa all'interno della galleria S. Giacomo senza conoscere le mansioni che potessero in qualche modo sottoporlo al rischio della patologia a carico della colonna e delle ginocchia. Pertanto, si ritiene che la valutazione dell'8% è da ritenere giusta, tra l'altro, ottenuta da una consulenza tecnica d'ufficio e definita in sentenza. Valutazione differente è quella relativa alla ipoacusia da rumore (M50) che il ha contratto durante l'arco lavorativo. Dagli Parte_1 atti risulta che il ha lavorato per diversi anni in ambiente rumoroso, operaio ENEL Parte_1 in galleria, con alto rischio di rumore che giustifica la malattia professionale, esistendo il necessario nesso causa effetto tra il lavoro svolto e lo stato di ipoacusia. Le audiometrie eseguite nel tempo (2016 -2020 - 2022) indicano una percentuale di danno abbastanza simile, ed è possibile dare una indicazione abbastanza attendibile la perdita alla data del 2016, epoca della pensione, in considerazione del fatto che cessata l'esposizione al rumore,
l'evoluzione peggiorativa della ipoacusia si arresta ed il danno prodotto dal trauma acustico
è irreversibile”.
Pertanto, l'ausiliario ha attribuito un danno da poliartrosi (rachide cervico -lombare e ginocchia) nella misura dell'8% e da Ipoacusia neurosensoriale bilaterale del 26%, valutando complessivamente il danno nella misura complessiva del 32 % a decorrere dalla data del
26/04/2023.
Nel termine all'uopo assegnato, l' presentava le proprie osservazioni a firma del CP_1 dott. con le quali si chiedeva al consulente chiarimenti sul calcolo effettuato per Persona_4 il danno da ipoacusia in base all'esame audiometrico del 9.2.2016 presso ASL di Teramo, anno di pensionamento del ricorrente, del quale il CML non aveva avuto la disponibilità in sede di revisione passiva, in quanto anziché 26% (come vergato dal CTU) il danno risultava pari a 23,5%.
Il dott. rispondeva compiutamente: “Al riguardo corre l'obbligo di chiarire quanto Per_5 segue: Ho rivalutato l'esame audiometrico del 09/02/2016, ma ho notato che, da parte dell' , per mero errore di digitazione , è stata digitata 20 la perdita di dB a 500 HERTZ CP_1 dell 'orecchio sx. mentre è di 45 cosi spiegata la differenza di valutazione che ribadisco è del
26,5”.
5 Pertanto concludeva nel modo seguente: “Esiste il nesso di causalità tra l'attività svolta dal Sig. e la malattia professionale denunciata in data 10/07/2014 , Parte_1 riconosciuta nella misura del 15% e in cumulo con preesistente infortunio 8%, nella misura complessiva del 22%, e le patologie oggetto della revisione passiva richiesta in data
26/04/2023: -Esiti di poliartrosi Valutazione 8% -Ipoacusia neurosensoriale bilaterale
Valutazione 26% La malattia professionale ha determinato un danno, pari al 32% (trentadue per cento) a decorrere dal 01/05/2023 (primo giorno del mese successivo dalla data del
26/04/2023 di presentazione della domanda amministrativa di revisione).”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Si ritiene, inoltre, che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni della parte resistente.
Riguardo all'insussistenza della possibilità di aggravamento per mancanza di esposizione al rischio specifico eccepita dall' , attesa la cessazione dell'attività lavorativa del CP_1 ricorrente nel 2016, si ritiene dirimente considerare che il CTU ha riscontrato un grado di invalidità per ipoacusia al 26.5 %, alla luce dell'esame audiometrico del 9.2.2016, dunque in un periodo temporale coincidente con la cessazione della prestazione lavorativa, considerando, altresì, che le audiometrie successive (2020 e 2022) indicano una percentuale di danno abbastanza simile. Il CTU ha, dunque, fatto riferimento al grado di invalidità risultante all'epoca del pensionamento (2016), assumendo che con la cessazione dell'esposizione al rumore, l'evoluzione peggiorativa della ipoacusia si arresta ed il danno prodotto dal trauma acustico è irreversibile.
In definitiva sintesi, pertanto, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi che alla data del 01.05.2023 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione passiva) il danno per esiti di poliartrosi era valutabile nella misura dell'8% mentre il danno per ipoacusia neurosensoriale bilaterale era pari al 26%, che in cumulo conducono ad un valore complessivo del 32%.
6 Pertanto è da giustificare un danno biologico valutabile nella misura del 32% in luogo del
22% riconosciuto dall' , a decorrere dalla data della domanda amministrativa del CP_1
26.4.2023.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
32 % dalla data del 01.05.2023 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 228/2025 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da postumi da malattia professionale – esiti di poliartrosi che ha comportato una inabilità del 8% ed ipoacusia neurosensoriale bilaterale che ha comportato una inabilità del 26% - a decorrere dal 01/05/2023 (primo giorno del mese successivo dalla data del 26/04/2023 di presentazione della domanda amministrativa di revisione);
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 32% dalla data del 01.05.2023, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
7 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, ed al pagamento del contributo unificato versato di € 43,00, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo, 02.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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