Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2026, proposto da
Serena Pressi, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
alla SENTENZA N. 1594/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 324/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 10.06.2024, NOTIFICATA IL 01.07.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 6.694,38.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 il dott. SA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese liquidate direttamente in favore dei suoi procuratori antistatari), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
In accoglimento della richiesta di parte ricorrente, deve dichiararsi la cessata materia del contendere, stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di porle a carico del Ministero intimato sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione sia dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio, sia dell’esito della controversia (cessata materia del contendere).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL CI, Presidente
SA PI, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA PI | NL CI |
IL SEGRETARIO