Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 103
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica della Cartella di Pagamento

    La notifica della cartella è avvenuta in data 29 gennaio 2018 a mezzo PEC. Il ricorso è stato notificato solo in data 16 aprile 2024, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto, il ricorso è inammissibile nella parte in cui investe autonomamente la cartella esattoriale.

  • Accolto
    Validità della notifica della Cartella di Pagamento

    La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata a mezzo PEC in data 29 gennaio 2018. Il ricorso è stato notificato tardivamente, rendendo l'impugnazione della cartella inammissibile.

  • Accolto
    Nullità della notifica della CPI

    La censura relativa alla mancata notifica della CPI deve essere accolta, poiché l'atto non è stato notificato correttamente a causa di una mancata consegna della PEC con errore 'indirizzo non valido'. L'ADER avrebbe dovuto ritentare l'invio di una nuova PEC o effettuare una notifica tradizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 103
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo