CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
LI TO, AT
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1431/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPREV IPOTECA n. 03076202300001510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- COMPREV IPOTECA n. 03076202300001510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- COMPREV IPOTECA n. 03076202300001510000 IRPEF-ALTRO 2014
- COMPREV IPOTECA n. 03076202300001510000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011795586000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011795586000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011795586000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011795586000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con ricorso regolarmente depositato ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (CPI) n.
03076202300001510000, notificata telematicamente e avente ad oggetto un debito complessivo pari a
€ 125.658,011, nonché la sottesa Cartella di Pagamento n. 03020170011795586000 (relativa ad Irap 2014) per omessa o comunque irrituale notifica.
Il Ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità:
-Della notifica della CPI n. 03076202300001510000, in quanto la notifica via PEC (risalente al 23/11/2023) risulta fallita a causa di "indirizzo non valido" come da Avviso di Mancata Consegna (AMC) in atti;
-Della notifica della Cartella di Pagamento n. 03020170011795586000 (notificata in data 29/01/2018), in quanto l'Agente della NE non ha fornito la prova della notificazione avvenuta con modalità legalmente valide, non avendo depositato il file completo in formato originale (.eml o .msg) contenente l'atto e la relata di notifica, ma solo la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC);
-In via pregiudiziale, il difetto di legittimazione processuale del difensore dell'Agente della NE.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - NE (AdER) depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle notifiche e l'attualità del credito. L'AdER ha altresì richiesto la chiamata in causa dell'Ente Impositore (Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Catanzaro Ufficio Territoriale di Lamezia Terme).
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono, assorbite tutte le altre questioni preliminari ed eccezioni (incluse quelle sulla legittimazione processuale e la chiamata in causa).
Sull'Eccezione di Inammissibilità del Ricorso avverso la Cartella di Pagamento
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso limitatamente all'impugnazione della cartella di pagamento n. 03020170011795586000 è fondata e va accolta.
Come dimostrato dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna prodotta in atti dalla Resistente, la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 29 gennaio 2018.
Il ricorso è stato notificato solo in data 16 aprile 2024, ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'impugnazione degli atti impositivi. Il ricorso, pertanto, è inammissibile nella parte in cui investe autonomamente la cartella esattoriale.
L'impugnazione della cartella può ritenersi ammissibile solo in via mediata, in quanto atto presupposto della
CPI, ma in tal caso l'opposizione è limitata a vizi che si riflettono sull'atto esecutivo (es. estinzione o prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica). Poiché la cartella è stata validamente notificata, il debito in essa contenuto si è consolidato in mancanza di tempestiva opposizione.
Il motivo di ricorso relativo alla nullità della notifica della cartella di pagamento n. 03020170011795586000
è infondato.
La notifica della cartella in data 29/01/2018 ha interrotto i termini di prescrizione del credito. I successivi atti interruttivi prodotti da AdER mantengono l'efficacia del credito.
Inoltre, la prova dell'esistenza del credito si fonda non solo sulla cartella (di cui è provata la notifica), ma anche sui successivi atti interruttivi e sulla regolarità dei ruoli sottesi, che la Resistente ha dimostrato essere attivi e validi.
Infatti, dopo la cartella impugnata, è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000, con pec consegnata in data 12.03.2019; successivamente, in data 10.04.2019,
è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 e, in data
01.03.2022, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000.
Relativamente alla CPI 03020170011795586000, la censura della mancata notifica deve essere accolta, poichè tale atto non è stato notificato correttamente, visto che vi è stata una mancata consegna della pec, con errore: 5.1.1 - Società_1 SpA - indirizzo non valido. In questo caso l'ADER avrebbe dovuto o ritentare l'invio di una nuova pec o effettuare una notifica tradizionale.
La censura relativa alla mancata notifica della cpi La mancata corretta notifica della CPI n.
03020170011795586000 va quindi accolta.
Le ulteriori censure relative alla prescrizione del credito e alla mancanza di prova del debito sono assorbite o comunque infondate.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto: viene rigettato per l'inammissibilità dell'impugnazione diretta della cartella di pagamento, e viene invece accolto per la fondatezza dei motivi di ricorso avverso la
Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria.
Si possono compensare integralmente le spese di lite tra le parti, data la natura delle questioni preliminari trattate e l'orientamento giurisprudenziale in evoluzione su alcuni temi di diritto processuale tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sez. 1°, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. n. 1431/2024:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 03020170011795586000 per intervenuta decadenza del termine di ricorso. ACCOGLIE il ricorso avverso la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
03020170011795586000 .
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice AT (R. Garzulli)
Il Presidente (C. Sgotto)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
LI TO, AT
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1431/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPREV IPOTECA n. 03076202300001510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- COMPREV IPOTECA n. 03076202300001510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- COMPREV IPOTECA n. 03076202300001510000 IRPEF-ALTRO 2014
- COMPREV IPOTECA n. 03076202300001510000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011795586000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011795586000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011795586000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011795586000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con ricorso regolarmente depositato ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria (CPI) n.
03076202300001510000, notificata telematicamente e avente ad oggetto un debito complessivo pari a
€ 125.658,011, nonché la sottesa Cartella di Pagamento n. 03020170011795586000 (relativa ad Irap 2014) per omessa o comunque irrituale notifica.
Il Ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità:
-Della notifica della CPI n. 03076202300001510000, in quanto la notifica via PEC (risalente al 23/11/2023) risulta fallita a causa di "indirizzo non valido" come da Avviso di Mancata Consegna (AMC) in atti;
-Della notifica della Cartella di Pagamento n. 03020170011795586000 (notificata in data 29/01/2018), in quanto l'Agente della NE non ha fornito la prova della notificazione avvenuta con modalità legalmente valide, non avendo depositato il file completo in formato originale (.eml o .msg) contenente l'atto e la relata di notifica, ma solo la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC);
-In via pregiudiziale, il difetto di legittimazione processuale del difensore dell'Agente della NE.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - NE (AdER) depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle notifiche e l'attualità del credito. L'AdER ha altresì richiesto la chiamata in causa dell'Ente Impositore (Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale di Catanzaro Ufficio Territoriale di Lamezia Terme).
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono, assorbite tutte le altre questioni preliminari ed eccezioni (incluse quelle sulla legittimazione processuale e la chiamata in causa).
Sull'Eccezione di Inammissibilità del Ricorso avverso la Cartella di Pagamento
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso limitatamente all'impugnazione della cartella di pagamento n. 03020170011795586000 è fondata e va accolta.
Come dimostrato dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna prodotta in atti dalla Resistente, la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 29 gennaio 2018.
Il ricorso è stato notificato solo in data 16 aprile 2024, ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'impugnazione degli atti impositivi. Il ricorso, pertanto, è inammissibile nella parte in cui investe autonomamente la cartella esattoriale.
L'impugnazione della cartella può ritenersi ammissibile solo in via mediata, in quanto atto presupposto della
CPI, ma in tal caso l'opposizione è limitata a vizi che si riflettono sull'atto esecutivo (es. estinzione o prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica). Poiché la cartella è stata validamente notificata, il debito in essa contenuto si è consolidato in mancanza di tempestiva opposizione.
Il motivo di ricorso relativo alla nullità della notifica della cartella di pagamento n. 03020170011795586000
è infondato.
La notifica della cartella in data 29/01/2018 ha interrotto i termini di prescrizione del credito. I successivi atti interruttivi prodotti da AdER mantengono l'efficacia del credito.
Inoltre, la prova dell'esistenza del credito si fonda non solo sulla cartella (di cui è provata la notifica), ma anche sui successivi atti interruttivi e sulla regolarità dei ruoli sottesi, che la Resistente ha dimostrato essere attivi e validi.
Infatti, dopo la cartella impugnata, è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n.
03020199001005829000, con pec consegnata in data 12.03.2019; successivamente, in data 10.04.2019,
è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000218000 e, in data
01.03.2022, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 03020229000324143000.
Relativamente alla CPI 03020170011795586000, la censura della mancata notifica deve essere accolta, poichè tale atto non è stato notificato correttamente, visto che vi è stata una mancata consegna della pec, con errore: 5.1.1 - Società_1 SpA - indirizzo non valido. In questo caso l'ADER avrebbe dovuto o ritentare l'invio di una nuova pec o effettuare una notifica tradizionale.
La censura relativa alla mancata notifica della cpi La mancata corretta notifica della CPI n.
03020170011795586000 va quindi accolta.
Le ulteriori censure relative alla prescrizione del credito e alla mancanza di prova del debito sono assorbite o comunque infondate.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto: viene rigettato per l'inammissibilità dell'impugnazione diretta della cartella di pagamento, e viene invece accolto per la fondatezza dei motivi di ricorso avverso la
Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria.
Si possono compensare integralmente le spese di lite tra le parti, data la natura delle questioni preliminari trattate e l'orientamento giurisprudenziale in evoluzione su alcuni temi di diritto processuale tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sez. 1°, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. n. 1431/2024:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 03020170011795586000 per intervenuta decadenza del termine di ricorso. ACCOGLIE il ricorso avverso la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
03020170011795586000 .
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice AT (R. Garzulli)
Il Presidente (C. Sgotto)