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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
UG DR, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025SR0001312 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'avviso di Accertamento catastale n.
2025SR0001267 del 09/01/2025, notificato in data 09/01/2025, relativa alla mancata accettazione della richiesta DOCFA di nuova classazione catastale del bene di proprietà dello stesso, già di Forte Sebastiano, in comune di Avola, NCEU foglio 45, p.lla 804, sub 4, zona cens. 002, cat. c/6, classe 4, consistenza 34 mq, deducendo la perplessità della motivazione sottesa al diniego e il difetto di istruttoria, per mancanza di espletamento di adeguato sopralluogo.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 05.05.2025 si è costituito in giudizio l'A.d.E. Siracusa la quale ha diffusamente confutato tutte le censure di ricorso, concludendo per il suo rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1.- Occorre prendere l'abbrivio dalla motivazione addotta dall'A.d.E. Siracusa per denegare la proposta di attribuzione della categoria, classe e renduta catastale, che è stata la seguente:
«Unità variata nella destinazione da villetta a garage. Eseguite le verifiche di rito in ottemperanza al d.m.
701 del 19 aprile 1994, si accerta che il corpo di fabbrica all'interno di lotto edificatorio con area di corte prospiciente il mare, in zona balneare, con tipologia abitativa a villette.
Il corpo di fabbrica oggetto di accertamento mantiene i requisiti oggettivi del fabbricato di piccole dimensioni per utilizzo stagionale, le modeste variazioni non precludono l'utilizzo tipico in zona, dove il fabbricato e ubicato, e sulla particella non vi sono altri corpi di fabbrica, per il quale/i, il fabbricato potrebbe essere a servizio, legittimando il cambio di destinazione.
Si aggiunge che non risultano in essere cambi di destinazione approvati dal comune. Essendo la tipologia abitativa invariata, la destinazione della zona a villette, si ripristina il classamento precedente» (v. atto depositato dal ricorrente).
Per questa Corte assumono rilevante importanza due specifici tratti della motivazione: a) “sulla particella non vi sono altri corpi di fabbrica, per il quale/i, il fabbricato potrebbe essere a servizio, legittimando il cambio di destinazione d'uso”; b) dal DOCFA presentato dal ricorrente si evince che il locale NON ha un accesso carrabile.
Il primo aspetto attesta l'irragionevolezza del cambio di destinazione d'uso da Abitazione stagionale (A/7)
a Garage (C/6) in assenza di altri locali a cui il garage potrebbe essere asservito;
il secondo aspetto (la mancanza di un passo carrabile) rafforza il primo, in quanto in assenza di un accesso carrabile non si comprende come il locale possa essere concretamente utilizzato ad uso “Garage”.
Sulla convergenza e concordanza fattuale di tali elementi scaturisce il fondato convincimento di questa Corte che la motivazione dell'atto impugnato abbia in modo più che persuasivo fatto emergere un evidente tentativo di abbassare la rendita catastale per fruire di una consistente riduzione della tassa sulla proprietà (IMU), cioè un risparmio fiscale non spettante e quindi indebito.
3.2.- Del resto la documentazione prodotta dal ricorrente (il permesso di costruire è incompleto nelle pagine) non è utile a dimostrare l'effettività della variazione d'uso, tenuto anche conto che nelle controdeduzioni l'Ufficio fiscale ha rilevato - senza alcuna contestazione del ricorrente - che “l'immobile è formato da tre vani più una veranda coperta, il che fa ragionevolmente ritenere che l'immobile non ha mutato la caratteristica di abitazione, sebbene la parte affermi che sarebbe mutata la destinazione d'uso”. (v. pag. 8).
Inoltre, il ricorrente ha prodotto il permesso di costruire n. 98 del 23.11.2023 (incompleto) che riguarda il foglio 45, part. 804 (ex 260), sub 2 e 3, mentre il DOCFA riguarda i sub 2 e 4: quindi, non c'è identità dei sub interessati dai lavori con quelli per i quali è stato presentato il DOCFA.
3.3.- In conclusione, il ricorrente non è riuscito a dimostrare la sostanziale erroneità della motivazione addotta a sostegno del diniego, con la conseguenza che il ricorso è infondato e va respinto.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di giudizio nella misura di euro 2.324,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
UG DR, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025SR0001312 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'avviso di Accertamento catastale n.
2025SR0001267 del 09/01/2025, notificato in data 09/01/2025, relativa alla mancata accettazione della richiesta DOCFA di nuova classazione catastale del bene di proprietà dello stesso, già di Forte Sebastiano, in comune di Avola, NCEU foglio 45, p.lla 804, sub 4, zona cens. 002, cat. c/6, classe 4, consistenza 34 mq, deducendo la perplessità della motivazione sottesa al diniego e il difetto di istruttoria, per mancanza di espletamento di adeguato sopralluogo.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 05.05.2025 si è costituito in giudizio l'A.d.E. Siracusa la quale ha diffusamente confutato tutte le censure di ricorso, concludendo per il suo rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1.- Occorre prendere l'abbrivio dalla motivazione addotta dall'A.d.E. Siracusa per denegare la proposta di attribuzione della categoria, classe e renduta catastale, che è stata la seguente:
«Unità variata nella destinazione da villetta a garage. Eseguite le verifiche di rito in ottemperanza al d.m.
701 del 19 aprile 1994, si accerta che il corpo di fabbrica all'interno di lotto edificatorio con area di corte prospiciente il mare, in zona balneare, con tipologia abitativa a villette.
Il corpo di fabbrica oggetto di accertamento mantiene i requisiti oggettivi del fabbricato di piccole dimensioni per utilizzo stagionale, le modeste variazioni non precludono l'utilizzo tipico in zona, dove il fabbricato e ubicato, e sulla particella non vi sono altri corpi di fabbrica, per il quale/i, il fabbricato potrebbe essere a servizio, legittimando il cambio di destinazione.
Si aggiunge che non risultano in essere cambi di destinazione approvati dal comune. Essendo la tipologia abitativa invariata, la destinazione della zona a villette, si ripristina il classamento precedente» (v. atto depositato dal ricorrente).
Per questa Corte assumono rilevante importanza due specifici tratti della motivazione: a) “sulla particella non vi sono altri corpi di fabbrica, per il quale/i, il fabbricato potrebbe essere a servizio, legittimando il cambio di destinazione d'uso”; b) dal DOCFA presentato dal ricorrente si evince che il locale NON ha un accesso carrabile.
Il primo aspetto attesta l'irragionevolezza del cambio di destinazione d'uso da Abitazione stagionale (A/7)
a Garage (C/6) in assenza di altri locali a cui il garage potrebbe essere asservito;
il secondo aspetto (la mancanza di un passo carrabile) rafforza il primo, in quanto in assenza di un accesso carrabile non si comprende come il locale possa essere concretamente utilizzato ad uso “Garage”.
Sulla convergenza e concordanza fattuale di tali elementi scaturisce il fondato convincimento di questa Corte che la motivazione dell'atto impugnato abbia in modo più che persuasivo fatto emergere un evidente tentativo di abbassare la rendita catastale per fruire di una consistente riduzione della tassa sulla proprietà (IMU), cioè un risparmio fiscale non spettante e quindi indebito.
3.2.- Del resto la documentazione prodotta dal ricorrente (il permesso di costruire è incompleto nelle pagine) non è utile a dimostrare l'effettività della variazione d'uso, tenuto anche conto che nelle controdeduzioni l'Ufficio fiscale ha rilevato - senza alcuna contestazione del ricorrente - che “l'immobile è formato da tre vani più una veranda coperta, il che fa ragionevolmente ritenere che l'immobile non ha mutato la caratteristica di abitazione, sebbene la parte affermi che sarebbe mutata la destinazione d'uso”. (v. pag. 8).
Inoltre, il ricorrente ha prodotto il permesso di costruire n. 98 del 23.11.2023 (incompleto) che riguarda il foglio 45, part. 804 (ex 260), sub 2 e 3, mentre il DOCFA riguarda i sub 2 e 4: quindi, non c'è identità dei sub interessati dai lavori con quelli per i quali è stato presentato il DOCFA.
3.3.- In conclusione, il ricorrente non è riuscito a dimostrare la sostanziale erroneità della motivazione addotta a sostegno del diniego, con la conseguenza che il ricorso è infondato e va respinto.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di giudizio nella misura di euro 2.324,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì