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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4916 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 15279 anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del
28/03/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 15279/2024 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. VALENTI EMILIO, elettivamente domiciliata in Roma, in Viale Parioli 59, attrice contro
(CF: ) CP_1 C.F._2 convenuto contumace avente ad oggetto: azione di rivendicazione di bene immobile.
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c. presentato a questo Tribunale
l'8.4.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo: che il 9.9.2020 aveva acquistato da
[...] CP
l'immobile ad uso ufficio sito in Roma, in Via
[...]
Courmayeur 102, interno 11, censito al NCEU al foglio 224, particella 803, sub 502 e 503 (già sub 44 e 37 graffati); che detto immobile risultava occupato sine titulo da CP_1 che il era stato immesso nella detenzione dell'immobile il CP_1
17.4.2019 dal , a seguito di un preliminare di vendita CP che, ceduto alla era stato poi risolto Controparte_3 per inadempimento di detta società; che invano aveva chiesto al la consegna dell'immobile acquistato dal che il CP_1 CP comportamento del era per lei fonte di danno, posto che CP_1 avrebbe potuto utilizzare l'immobile locandolo a terzi ovvero destinandolo a sede della la propria attività professionale di commercialista, trattandosi di immobile più vicino alla sua abitazione di via delle Medaglie d'Oro rispetto al suo studio di via di Tor di Quinto;
che il danno in questione ben poteva quantificarsi in misura pari al valore locatizio dell'immobile che, in base ai criteri di valutazione dell'OMI, e considerati i
43 mesi di occupazione, risultava determinabile in €.22.183,70.
Sulla base di tali considerazioni la ha formulato Parte_1 le seguenti domande:
“- accertare, dichiarare e statuire che il signor CP_1 non ha titolo per l'occupazione dell'immobile sito in Roma, Via
Courmayeur, 102, int. 11 (censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al Foglio 224, particella 803, sub. 502 e 503 graffati (già sub. 44 e 37 graffati), acquistato in data 9 settembre 2020 (rogito Notaio rep.n.31343, Persona_1 racc.n.14812) e, per l'effetto, ordinare e condannare quest'ultima di rilasciarlo immediatamente libero da persone e cose, nella disponibilità del ricorrente;
- per l'effetto condannare al pagamento delle CP_1 indennità di occupazione dal dì del dovuto fino all'effettivo rilascio, oltre interessi, spese condominiali, delle singole scadenze sino al soddisfo;
- con riserva di ulteriormente agire per ottenere risarcimento dei danni che la signora abbia eventualmente Parte_1 cagionato [rectius “riscontrato”, ndr] all'immobile;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La causa, trasformato il rito da locatizio in ordinario, è stata istruita con la produzione di documenti e, scaduti i termini assegnati per la precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
21.3.2025.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'azione formulata nel presente giudizio dalla debba essere Parte_1 qualificata come azione di rivendicazione, avendo questa fondato la propria domanda di rilascio non già in base a un rapporto obbligatorio con il convenuto , bensì sul suo diritto di CP_1 proprietà sull'immobile che ha sostenuto essere attualmente
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occupato da detto convenuto in assenza di un valido titolo a lei opponibile.
Ciò posto, la domanda di rilascio azionata a carico del CP_1 non potrà essere accolta, dovendosi considerare:
-che per l'accoglimento della sua azione di rivendicazione la avrebbe dovuto provare di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile a titolo originario nonché l'attuale occupazione senza titolo di detto immobile da parte del convenuto;
CP_1
-che tuttavia la , nel presente giudizio, ha Parte_1 unicamente provato di essere proprietaria a titolo originario dell'immobile (avendo prodotto il contratto di compravendita a rogito del notaio di Roma, in data 9.9.2020 - Persona_1 rep.31343; racc.14812-, attestante il suo acquisto da CP
da ritenersi proprietario a titolo originario per
[...] maturata usucapione decennale ex art.1159 cod. civ., per aver acquistato l'immobile il 28.5.2009 -in buona fede, in difetto di prove contrarie-, con rogito del notaio di Roma, Persona_2 rep. 214508/21604), non anche l'ulteriore presupposto costituito dall'attuale illegittimo possesso o detenzione dell'immobile da parte del chiamato in giudizio dovendosi in CP_1 proposito ulteriormente considerare: che il occupò CP_1
l'immobile con il consenso dell'allora proprietario CP
, avendo stipulato un preliminare di compravendita, in
[...] attesa della stipula del contratto definitivo;
che da tale circostanza, tuttavia, non è possibile desumere l'asserita attuale presenza del nell'immobile, avendo questi ceduto, CP_1 con il consenso del proprietario il suddetto CP preliminare di compravendita alla società ; che Controparte_3 era pertanto onere della provare l'asserita attuale Parte_1 permanenza del nella detenzione dell'immobile; che tale CP_1 prova la difesa della non ha neppure prospettato, Parte_1 né risulta desumibile da alcuno dei documenti da questa allegati, posto che nessuna delle diffide, né la stessa notifica del ricorso introduttivo, sono risultate effettuate al CP_1 presso l'immobile per cui è causa.
Le domande attoree dovranno quindi essere respinte con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-respinge le domande qui formulate da Parte_1 contro , con compensazione delle spese di lite. CP_1
Roma, 31/03/2025.
Il Giudice unico dott. MASSIMO CORRIAS
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