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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5991 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25594/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25594/2024
Oggi 4 Dicembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. PAVANETTO LUCA;
Parte_1 per 'avv. COZZI MARINA. Parte_2 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate. il Giudice pronuncia sentenza ex artt.. 127 ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25594/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO LUCA
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COZZI MARINA RESISTENTE ALL'OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. per il ricorrente:
“In via principale: in accoglimento della presente opposizione ex art. 668 c.p.c., revocare e/o dichiarare nulla e/o priva di efficacia, l'ordinanza di convalida del 30.01.2024, emessa dal Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento n. 13113/2023 R.G., in quanto infondata e/o inammissibile e/o illegittima per tutti i motivi dedotti. In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali 15% e degli accessori di legge”. Per la resistente: come da memoria conclusionale:
“nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate, per tutti i motivi suesposti;
In ogni caso:con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali 15% e degli accessori di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, proponeva opposizione Parte_1 tardiva ex art. 668 c.p.c. avverso l'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data 30.1.2024 dal Tribunale di Venezia (procedimento n. 13113/2023 R.G.), con la quale veniva convalidato lo sfratto per morosità relativo all'azienda sita in San Donà di Piave (VE), via Caposile n. 22/B, chiedendone la revoca e/o declaratoria di nullità o inefficacia, previa sospensione del processo esecutivo avviato con pagina 2 di 4 avviso di sloggio notificato il 26.11.2024.
L'opposizione si fondava, in rito, sulla mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto per irregolarità della notificazione, effettuata a mezzo PEC senza il successivo invio dell'avviso ex art. 660, ultimo comma, c.p.c., e, nel merito, sull'improcedibilità del procedimento speciale di convalida, avendo la stessa affittante agito sulla base di un contratto d'affitto d'azienda già dichiarato risolto di diritto.
Si costituiva in giudizio la società con comparsa in cui Parte_2 contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, insistendo per il suo rigetto.
All'esito della prima udienza del 13.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava l'odierna discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, assegnando termine per il deposito di memorie conclusionali. Le parti concludevano come sopra riportato, nelle premesse.
All'esito del proceidmento, è fatto pacifico e documentalmente provato che l'intimazione di sfratto sia stata notificata all'odierna opponente unicamente a mezzo Posta Elettronica Certificata. Inoltre, risulta altresì pacifico che a tale notifica non abbia fatto seguito l'avviso prescritto a pena di irregolarità dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c.. Tuttavia, seocdno l'opponente, soprattutto in un procedimento come quello di sfratto, caratterizzato da un particolare rigore formale a tutela del diritto di difesa dell'intimato, tale irregolarità non sarebbe trascurabile. Nel caso di specie, invero, la notifica non sarebbe stata conosciuta dall'intimato, in quanto l'accesso al suo account pec sarebbe stato condiviso dallo stesso con due suoi dipendenti.
Tuttavia, come già osservato da questo giudice con ordinanza del 19.02.2025, per Giurisprudenza consolidata (Cass. civ., Sez. III, 20/09/2002, n. 13755): “L'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto per irregolarità della notificazione dell'intimazione è subordinata dall'art. 668, comma 1, c.p.c. alla prova, a carico dell'opponente, del collegamento causale tra la mancata, tempestiva conoscenza dell'intimazione ed il vizio della sua notificazione, ma solo quando quest'ultimo concerna la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto. Nell'ipotesi, invece, di nullità della notificazione per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere eseguita (come nella specie), il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica, di per sè solo, la dimostrazione di detto collegamento”.
Parte ricorrente, dunque, non ha dedotto alcuna prova circa il nesso di causalità tra l'asserita nullità della notifica, per difetto di avviso ex art. 660 cpc, e la sua asserita mancata conoscenza dell'intimazione di sfratto, sostenendo solamente che, oltre al ricorrente, avrebbero avuto accesso alla sua casella PEC anche suoi due dipendenti (che non lo avrebbero avvisato, quindi, della ricezione della pec di notifica): anche ove si fosse verificato l'invio dell'avviso ex art. 660 cpc, quindi, tali circostanze non sarebbero mutate, con conseguente irrilevanza causale del difetto di avviso ex art. 660 cpc, nel caso di specie, con riguardo all'asserita mancanza di conoscenza dell'intimazione.
La circostanza che la consultazione della casella pec fosse demandata ai due addetti non integra quindi, in sé, un impedimento idoneo a giustificare la mancata conoscenza della citazione (o l'impossibilità di partecipare all'udienza di convalida), poiché sarebbe dovuto proprio nei doveri del titolare affidare ai dipendenti gli adempimenti connessi alla gestione ed al controllo della posta in arrivo e vigilare su di essi.
Ne discende che non può ritenersi che sia stato il caso fortuito a determinare la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione o la mancata comparizione dell'intimato all'udienza di convalida.
Ne conseguono l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e la condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile pagina 3 di 4 a complessità bassa - sino ad euro 52.000,00), vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza di convalida del 30.01.2024, emessa dal Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento n. 13113/2023 R.G.;
2) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25594/2024
Oggi 4 Dicembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. PAVANETTO LUCA;
Parte_1 per 'avv. COZZI MARINA. Parte_2 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate. il Giudice pronuncia sentenza ex artt.. 127 ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25594/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO LUCA
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COZZI MARINA RESISTENTE ALL'OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. per il ricorrente:
“In via principale: in accoglimento della presente opposizione ex art. 668 c.p.c., revocare e/o dichiarare nulla e/o priva di efficacia, l'ordinanza di convalida del 30.01.2024, emessa dal Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento n. 13113/2023 R.G., in quanto infondata e/o inammissibile e/o illegittima per tutti i motivi dedotti. In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali 15% e degli accessori di legge”. Per la resistente: come da memoria conclusionale:
“nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate, per tutti i motivi suesposti;
In ogni caso:con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali 15% e degli accessori di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, proponeva opposizione Parte_1 tardiva ex art. 668 c.p.c. avverso l'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data 30.1.2024 dal Tribunale di Venezia (procedimento n. 13113/2023 R.G.), con la quale veniva convalidato lo sfratto per morosità relativo all'azienda sita in San Donà di Piave (VE), via Caposile n. 22/B, chiedendone la revoca e/o declaratoria di nullità o inefficacia, previa sospensione del processo esecutivo avviato con pagina 2 di 4 avviso di sloggio notificato il 26.11.2024.
L'opposizione si fondava, in rito, sulla mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto per irregolarità della notificazione, effettuata a mezzo PEC senza il successivo invio dell'avviso ex art. 660, ultimo comma, c.p.c., e, nel merito, sull'improcedibilità del procedimento speciale di convalida, avendo la stessa affittante agito sulla base di un contratto d'affitto d'azienda già dichiarato risolto di diritto.
Si costituiva in giudizio la società con comparsa in cui Parte_2 contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, insistendo per il suo rigetto.
All'esito della prima udienza del 13.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava l'odierna discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, assegnando termine per il deposito di memorie conclusionali. Le parti concludevano come sopra riportato, nelle premesse.
All'esito del proceidmento, è fatto pacifico e documentalmente provato che l'intimazione di sfratto sia stata notificata all'odierna opponente unicamente a mezzo Posta Elettronica Certificata. Inoltre, risulta altresì pacifico che a tale notifica non abbia fatto seguito l'avviso prescritto a pena di irregolarità dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c.. Tuttavia, seocdno l'opponente, soprattutto in un procedimento come quello di sfratto, caratterizzato da un particolare rigore formale a tutela del diritto di difesa dell'intimato, tale irregolarità non sarebbe trascurabile. Nel caso di specie, invero, la notifica non sarebbe stata conosciuta dall'intimato, in quanto l'accesso al suo account pec sarebbe stato condiviso dallo stesso con due suoi dipendenti.
Tuttavia, come già osservato da questo giudice con ordinanza del 19.02.2025, per Giurisprudenza consolidata (Cass. civ., Sez. III, 20/09/2002, n. 13755): “L'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto per irregolarità della notificazione dell'intimazione è subordinata dall'art. 668, comma 1, c.p.c. alla prova, a carico dell'opponente, del collegamento causale tra la mancata, tempestiva conoscenza dell'intimazione ed il vizio della sua notificazione, ma solo quando quest'ultimo concerna la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto. Nell'ipotesi, invece, di nullità della notificazione per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere eseguita (come nella specie), il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica, di per sè solo, la dimostrazione di detto collegamento”.
Parte ricorrente, dunque, non ha dedotto alcuna prova circa il nesso di causalità tra l'asserita nullità della notifica, per difetto di avviso ex art. 660 cpc, e la sua asserita mancata conoscenza dell'intimazione di sfratto, sostenendo solamente che, oltre al ricorrente, avrebbero avuto accesso alla sua casella PEC anche suoi due dipendenti (che non lo avrebbero avvisato, quindi, della ricezione della pec di notifica): anche ove si fosse verificato l'invio dell'avviso ex art. 660 cpc, quindi, tali circostanze non sarebbero mutate, con conseguente irrilevanza causale del difetto di avviso ex art. 660 cpc, nel caso di specie, con riguardo all'asserita mancanza di conoscenza dell'intimazione.
La circostanza che la consultazione della casella pec fosse demandata ai due addetti non integra quindi, in sé, un impedimento idoneo a giustificare la mancata conoscenza della citazione (o l'impossibilità di partecipare all'udienza di convalida), poiché sarebbe dovuto proprio nei doveri del titolare affidare ai dipendenti gli adempimenti connessi alla gestione ed al controllo della posta in arrivo e vigilare su di essi.
Ne discende che non può ritenersi che sia stato il caso fortuito a determinare la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione o la mancata comparizione dell'intimato all'udienza di convalida.
Ne conseguono l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e la condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile pagina 3 di 4 a complessità bassa - sino ad euro 52.000,00), vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza di convalida del 30.01.2024, emessa dal Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento n. 13113/2023 R.G.;
2) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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