Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e' sostituito dal seguente:
"2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio".
"2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio".