Articolo 3 della Legge 27 febbraio 1989, n. 62
Articolo 2Articolo 4
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27 febbraio 1989
Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e' sostituito dal seguente:
"2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1989
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