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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5293/2020 promossa da:
P.IVA: ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Faiola presso il medesimo elettivamente domiciliata in Latina via Tiberio, n. 32 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
P.IVA Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv. Fabio Alberici presso il medesimo elettivamente domiciliato in
Roma, Via delle Fornaci n. 38 per procura a margine della comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
:
Email_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 4 dicembre 2025 i procuratori delle parti
1 concludevano come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione in data 2 novembre 2020, la Parte_2
[...
conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la
[...]
e al fine di al fine di sentirli condannare, Controparte_1 Parte_3
dichiarata l'esclusiva responsabilità di conducente della vettura Parte_3
Citroen C2 targata CX145DT nella causazione del sinistro avvenuto in data
28/11/2019, al risarcimento di € 80.099,61 o somma diversa determinata in corso di causa.
Nell'interesse di parte attrice, si deduceva che in data 28.11.2019 alle ore 15:50 circa presso la strada statale Pontina all'altezza del km 74.200 nel territorio del
Comune di Latina, il veicolo Citroen C2 , di proprietà e condotto dalla Sig.ra Pt_3
garantito da copertura assicurativa con la compagnia
[...] Controparte_2
a.r.l. urtava il veicolo, tipo trattore stradale modello L2007 di
[...]
Contro fabbricazione targato FN275HS con agganciato il semirimorchio targato
AC47881, della società attrice;
si esponeva che nell'occorso la Citroen, nel percorrere la Via Franco Faggiana, giunta all'intersezione con immissione sulla SS.
148 Pontina, senza concedere la dovuta precedenza ed in violazione della segnaletica orizzontale e verticale, iniziava una manovra di inversione ad “U” del senso di marcia invadendo la corsia di marcia della SS 148 Pontina di senso opposto ed entrando in collisione con il complesso veicolare costituito dal trattore stradale e semirimorchio di proprietà di parte attrice, il quale a seguito dell'impatto, procedeva in avanti in maniera obliqua, ed attraversando la corsia riservata all'opposto senso di marcia, entrava in collisione con altro complesso veicolare di proprietà della
[...]
targato FB302RC. Controparte_4
Si dava conto in narrativa dell'intervento sul luogo del sinistro degli agenti del
Comando di Polizia Stradale del Comune di Latina che redigevano apposito
“rapporto d'incidente stradale n. 365//INC/2019”
Si esponeva inoltre che, a causa di tale sinistro, i veicoli di parte attrice rimanevano danneggiati in modo significativo sia nella carrozzeria che in diverse parti meccaniche e che per la riparazione di tali danni materiali risultava necessario un Contro importo complessivo pari al valore commerciale del trattore andato completamente distrutto, quantificabile in €uro 35.000,00 oltre i danni del rimorchio
2 quantificati come da preventivo di riparazione n. 181 del 05.12.2019 per € 4.590,00, cui dovevano aggiungersi le spese sostenute e documentate dalla fattura elettronica n. 26 del 30.01.2020 per € 4.509,61 relativa alle operazioni di recupero e rimessa in carreggiata dell'autoarticolato, richieste dalla polizia stradale a seguito del sinistro.
Nell'interesse di parte attrice, si esponeva che a seguito del danno riportato, i veicoli di parte attrice necessitavano di immediata riparazione al fine di dar seguito agli impegni contrattuali di trasporto assunti, ma rimanevano fermi (in attesa di perizia e risarcimento dovuto), il semirimorchio per un periodo di 4 mesi, mentre il trattore Contro stradale targato FN275HS risultava ancora danneggiato e visibile presso la ove risultava ricoverato. Parte_4
Si deduceva che in conseguenza si era determinata la temporanea interruzione del servizio di trasporto e dunque un'ingente perdita economica per la società di quantificabile in circa € 14.000,00, importi Controparte_5
desunti dalle fatture di vendita emesse dalla società attrice nello stesso periodo dell'anno precedente il sinistro dai quali poteva evincersi la media degli incassi prodotti dal veicolo incidentato.
Ne conseguiva la richiesta di risarcimento danni in termini di danno emergente che di lucro cessante nonché il danno da fermo tecnico determinato dalla perdita della materiale disponibilità dei mezzi quali strumento di lavoro nel tempo necessario al recupero, quantificato nella misura di € 56.000,00 per l'inutilizzo per 4 mesi.
In narrativa si esponeva che in fase stragiudiziale la inviava Controparte_2
offerta reale di € 20.000,00, ritenuta non satisfattiva in ragione dell'ammontare dei danni subiti dai veicoli di parte attrice e delle perdite patrimoniali dalla stessa subite ed in considerazione della esclusiva responsabilità del veicolo assicurato dalla
Compagnia convenuta nella causazione del sinistro.
Si costituiva la Compagnia convenuta chiedendo il rigetto della domanda in considerazione della congruità dell'offerta inviata prima della notifica dell'atto di citazione in data 17.04.2020, su basi concorsuali, per la somma di Euro 20.000,00
(al netto degli onorari che sono stati liquidati separatamente) successivamente, in data 04.11.2020, con la ulteriore somma di € 4.150,00 a totale liquidazione e risarcimento di tutti i danni subiti dalla . Parte_1
Veniva altresì eccepita la carenza di legittimazione attiva della Parte_5
Contro
atteso che il mezzo targato FN275HS risultava acquistato
[...]
mediante un contratto di locazione finanziaria stipulato con la WA NK e
3 che in mancanza di produzione della liberatoria da parte della società di leasing, la stessa dovesse ritenersi l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni. Veniva inoltre eccepita l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente/proprietario della vettura Citroen targata CX145DT nella causazione dell'incidente, di cui veniva dedotta in giudizio la responsabilità senza evocarlo in causa.
Nel merito e sulla responsabilità, la Compagnia deduceva che le reali modalità cinematiche dell'evento, come emergenti dal verbale redatto dalla Polizia Stradale facevano ascrivere la responsabilità quantomeno, in via concorrente alla imprudente condotta di guida tenuta nell'occasione dal sig. il quale, CP_6
alla guida del complesso veicolare composto da un trattore e da un semirimorchio, percorreva la SS 148 Pontina, a velocità eccessiva e comunque, non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (asfalto bagnato e traffico intenso) tale da non consentirgli di arrestare il mezzo ed evitare l'impatto con l'autovettura Citroen tanto
è vero che dal Rapporto di Incidente stradale redatto dalle Autorità intervenute, emergeva che il conducente del mezzo complesso di proprietà di parte attrice era stato sanzionato ex artt. 142/7°e 15/1° lett.a e 2° C.D.S.
Veniva inoltre contestata la quantificazione del danno richiesto in difetto di idonea Contro prova della avvenuta rottamazione del trattore e dell'ammontare degli oneri di riparazione, evidenziando altresì che i danni risultanti erano conseguenza diretta ed esclusiva del secondo urto avvenuto con il veicolo complesso trattore stradale
Volvo targato FB302RC e del semirimorchio Acerbi targato AB75659 di proprietà della e dunque conseguenza diretta ed esclusiva della condotta di Controparte_4
guida del sig. il quale, a causa della elevata velocità, aveva perso il controllo CP_6
del mezzo finendo nella corsia opposta di marcia.
Parte convenuta così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via preliminare accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice in ordine alla domanda di risarcimento danni avanzata nel presente giudizio per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omessa vocatio in ius del proprietario del veicolo
Citroen targato CX145DT, litisconsorte necessario ai sensi di legge, ciò con ogni conseguente pronuncia ed effetto anche in ordine alle spese di giudizio;
3) in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità, quantomeno concorrente del
4 conducente del veicolo di proprietà della società attrice, ritenere congrua, corrispondente alla reale entità dei danni ed integralmente satisfattiva la somma complessiva di Euro 24.150,00 offerta e versata dalla odierna comparente a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso o eccettuato e, di conseguenza, rigettare ogni diversa e/o superiore domanda di parte attrice in quanto, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata sia in punto alla dinamica dell'evento dedotto in giudizio ed al nesso causale con l'evento che in punto alla mera quantificazione;
4) in via subordinata e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla
[...]
voglia graduare le rispettive responsabilità come per Legge e Parte_6 secondo giustizia, limitando l'ammontare del risarcimento eventualmente ed in denegata ipotesi ritenuto dovuto dalla Controparte_1
alla sola quota percentuale di responsabilità che eventualmente dovesse essere ritenuta ascrivibile alla sig.ra e, limitatamente al danno che risulterà Parte_3 effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento e con il primo urto, detratta la somma di € 24.150,00 già offerta e versata dalla Compagnia, rivalutata all'attualità, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in questa comparsa e comunque perché inammissibile e non provata sia in punto al nesso causale con l'evento che in punto alla mera quantificazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed assunte le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre
2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della società attrice in ragione dell'avvenuta acquisto in leasing del mezzo danneggiato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, legittimato a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nel costo di riparazione del un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi
5 interesse, alla riparazione del mezzo;
con la conseguenza per cui, nell'ambito del giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati da un veicolo in un sinistro stradale, risulta legittimato anche l'utilizzatore dello stesso in forza di un contratto di leasing.
Per principio pacifico, infatti ( Cass. 12 ottobre 2010 n. 21011), in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. E' dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c. (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4003, 20 agosto 2003 n. 12215).
Ed ancora: "Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante" (Cass.
26 ottobre 2009 n. 22602).
Nel caso di specie risulta prodotto il contratto di leasing dal quale risulta l'obbligo dell'utilizzatore del veicolo danneggiato da sinistro di riportarlo in pristino stato;
il Contr contratto aveva ad oggetto il trattore acquistato usato in data 9 aprile 2018 ed immatricolato nel 2014 al prezzo IVA esclusa di € 49.000,00.
D'altro canto, i mandati di pagamento relativi alla offerta di € 20.000,00 per sorte inviata nella fase stragiudiziale in data 16 aprile 2020 e di € 4.150,00 omnia
(compresi onorari per € 550,00) del 4 novembre 2020 risultano emessi in favore della società utilizzatrice odierna attrice a riprova della riconosciuta legittimazione, non risultando contestata in giudizio la deduzione attorea circa l'avvenuta produzione della liberatoria da parte della società di leasing acquisita in sede stragiudiziale e l'intervenuto riscatto del bene da parte della società attrice.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
6 Alla luce delle risultanze documentali e delle prove orali assunte in corso di istruttoria deve ritenersi pienamente comprovato in giudizio che il sinistro per cui
è causa sia avvenuto per fatto e colpa prevalente del conducente del veicolo Citroen targato CX145DT di proprietà e condotto da che, nell'occorso Parte_3
effettuò una manovra di inversione ad U invadendo la corsia di percorrenza del Contro trattore con rimorchio di parte attrice ( trattore stradale mod. TGX 18.480 tg
FN275HS e semirimorchio ACERBI mod. AV36 tg AC47881) che sopraggiungeva e il cui conducente perdeva il controllo del mezzo dopo l'impatto e veniva in collisione un altro trattore che sopraggiungeva.
Tali risultanze derivano in primo luogo dagli accertamenti emergenti dal rapporto della Polizia Stradale di Aprilia i cui agenti sopraggiunti sul posto hanno proceduto alla verifica della posizione statica finale dei veicoli coinvolti e dei danni dagli stessi riportati nonché a raccogliere le dichiarazioni dei conducenti e sono state confermate in giudizio dai testi escussi, determinanti ai fini della ascrivibilità in misura prevalente del sinistro alla condotta di guida della conducente della
Citroen, atteso che la manovra gravemente imprudente e negligente Tes_1
da questa posta in essere di repentina invasione della opposta corsia di marcia nell'effettuare l'inversione ad U con attraversamento della SS. Pontina risulta aver avuto efficienza causale determinante nel causare la successiva traiettoria del
Contro trattore e dunque nella causazione del sinistro.
Come dalla stessa dichiarato a verbale di Polizia Stradale, la stessa Tes_1
percorreva via Faggiana in direzione di Terracina e terminata la corsia laterale di immissione sulla SS. Pontina, si rendeva conto di avere sbagliato strada e quindi effettuava una inversione di marcia sulla intersezione con la SS. Pontina senza rendersi conto che da Roma sulla parallela della SS. Pontina arrivava il trattore stradale della società attrice che urtava nella parte anteriore il veicolo Citroen che, dopo comunque, terminava l'inversione ed impegnava la laterale opposta proseguendo in avanti e fermando l'auto più avanti.
Tale dinamica collima con gli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia stradale e con la ricostruzione dell'evento dagli stessi effettuata;
nel rapporto viene evidenziato che la conducente della Citroen nell'immettersi dalla intersezione con la SS. Pontina aveva obbligo di dare precedenza e di proseguire dritto come derivante da apposita segnaletica sul posto.
7 Circa la traiettoria successiva del complesso veicolare di parte attrice, gli agenti hanno accertato che lo stesso, sotto l'azione del conducente ( manovra confermata anche dalla , procedeva in avanti in maniera obliqua a sinistra, ed Pt_3
attraversando la corsia riservata all'opposto senso di marcia, entrava in collisione con il complesso veicolare composto da trattore stradale VOLVO mod. FH42T tg
FB302RC e semirimorchio ACERBI mod AV385 tg.AB74659 di proprietà della società " , il cui conducente alla vista Controparte_7 Parte_7
della manovra posta in essere dal conducente del complesso veicolare antagonista deviava bruscamente verso destra.
Si è accertato altresì che ad esito dell'urto di forte entità, che si concretizzava tra la
Contro parte anteriore della fiancata destra del trattore contro quella laterale anteriore sinistra del trattore , entrambi complessi veicolari procedevano in avanti in CP_8
maniera pressoché trasversale all'asse stradale, impegnando contemporaneamente il ponte privato di accesso alla proprietà di terzi e che in tale fase i semirimorchi entravano in collisione, con le rispettive fiancate di riferimento dei veicoli trattori.
Si è accertato inoltre che in esito del nuovo urto, i complessi veicolari procedendo ulteriormente in avanti seguendo il predetto andamento di marcia, trovavano posizione di quiete in maniera obliqua a sinistra all'asse stradale, in considerazione della direttrice di marcia , e con la parte anteriore al termine del Controparte_9
ponte di accesso alla proprietà privata, che subiva danneggiamenti causati dal
Contro trattore e relativo semirimorchio .
Tale dinamica come emergente dagli elementi già valutati come sufficienti ad affermare la responsabilità prevalente della Citroen nella causazione del sinistro è stata confermata anche dal teste , conducente del trattore Volvo Parte_7
del quale la Compagnia convenuta ha eccepito la incapacità a testimoniare, eccezione non accolta in considerazione della dichiarazione resa dal teste di essere stato risarcito dalla per le lesioni riportate. CP_1
Peraltro, la dinamica del sinistro deve ritenersi accertata in giudizio sulla base degli elementi acquisiti anche nella ipotesi di ritenuta nullità di tale deposizione testimoniale per incapacità del teste ( in ossequio a principio Parte_7
giurisprudenziale ripetutamente affermato – da ultimo Cass. 29/04/2022, n.13501;
Cass. 26 maggio 2021 n. 14468- secondo cui la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile atteso che la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse
8 concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse onde anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento.
In punto di diritto, per quanto concerne la valutazione della condotta di guida del conducente del veicolo attoreo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma
2, c.c., ed invocata nel caso di specie dalla parte convenuta, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, dunque, libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Peraltro, recentemente, si è precisato che “la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista”
(Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884). Ed ancora, più recentemente, è stato chiarito che la prova liberatoria può essere acquisita “non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 28/11/2022, n. 34895).
9 Nel caso di specie deve da un lato ritenersi che il comportamento del conducente il veicolo Citroen tg. CX145DT, abbia avuto efficienza causale Parte_3
prevalente nella determinazione del sinistro ma che possa ritenersi sussistente un concorso di colpa del conducente del trattore CP_3
Dalle dichiarazioni rese alla Polizia stradale, , conducente del mezzo CP_6
attoreo, ebbe a dichiarare che mentre percorreva la SS. Pontina con direzione di marcia da Roma a Terracina, giunto nei pressi del chilometro 74.200 notava la presenza della Citroen posizionata di traverso in procinto di attraversare la carreggiata e che improvvisamente la stessa partiva impegnando la corsia;
il ha dichiarato di avere sterzato verso sinistra e che visto il manto stradale CP_6
bagnato il semirimorchio “ scivolava lateralmente” urtando prima la vettura con la parte posteriore spigolare destra contro la parte anteriore della stessa. Lo stesso ha inoltre dichiarato di avere impegnato privo del controllo del mezzo la corsia in senso opposto ove nel frattempo sopraggiungeva un altro complesso veicolare e che veniva urtato con la parte anteriore frontale contro la parte frontale centro sinistra dell'altro mezzo. Il ha inoltre dichiarato che dopo l'urto entrambi i mezzi CP_6
finivano fuori strada.
Dal verbale della Polizia stradale è risultato che entrambi i conducenti dei due complessi veicolari viaggiavano ad una velocità superiore seppure di poco al limite vigente di 70 km orari e per queste vennero sanzionati in sede amministrativa.
Alla luce di tali elementi deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del conducente del veicolo attoreo il quale viaggiando alla guida di un complesso veicolare di rilevante mole su asfalto bagnato ad una velocità superiore al consentito , pur avendo visto la Citroen di traverso in procinto di effettuare una manovra altamente azzardata e negligente e pur avendo sterzato a sinistra per evitare l'urto, non è riuscito ad evitare l'impatto con la macchina prima e poi con l'altro veicolo con rimorchio, giungendo fuori strada ad abbattere un posto lato carreggiata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di scontro di veicoli, la presunzione di concorrente responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054
c.c. può essere vinta solo laddove venga concretamente accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti che valga ad escludere la colpa concorrente dell'altro e tale situazione si verifica solo allorché uno dei concorrenti dimostri al contempo che alcuna violazione di norma di condotta possa essergli ascritta.
10 Per contro, in caso di incertezza sul contributo esclusivo di un conducente, l'altro rimane gravato da una duplice e rigorosa prova in ordine al fatto che lo scontro è dipeso dal solo comportamento dell'altra parte e al fatto che egli stesso ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (v. per tutte, Cass., 8 gennaio 2016 n. 124 secondo la quale “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso”.)
Per giurisprudenza costante l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, di norme del Codice della Strada non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera infatti l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
occorre infatti valutare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Deve pertanto ritenersi che, valutati tutti gli elementi, le due condotte di guida si siano poste come concausa nella determinazione del sinistro, dovendosi valutare l'apporto causale della conducente nella misura dell'80% ed il concorso di Tes_1
colpa del quale conducente del veicolo attoreo nella misura del 20% . CP_6
Si ritiene pertanto di avere assolto all'onere motivazionale in merito alla valutazione della incidenza causale della condotta di guida dei due conducenti secondo il principio ( da ultimo affermato Cass. 16 marzo 2022 n. 84879) secondo cui, allorquando ravvisa un concorso di colpa nella causazione di un sinistro il giudice è tenuto a congruamente motivare circa la maggiore o uguale gravità dell'una o dell'altra colpa, poiché l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa
11 della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico ( v. Cass., 7/5/2021, n. 12164), dovendo pertanto debitamente indicare il criterio logico che nel caso ha presieduto alla formazione del proprio convincimento nell'operata determinazione della relativa misura percentuale
( v. Cass., 25/11/2021, n. 36638; Cass., 14/2/2020, n. 3819 ), solo in tal caso l'operato apprezzamento sottraendosi invero al sindacato di legittimità (v. Cass., 7/5/2021, n.
12164. Cfr. altresì Cass., 2/4/2021, n. 9200).
Venendo alla quantificazione del danno subito, in primo luogo, per quanto Contro riguarda i danni materiali al trattore i rilievi fotografici prodotti in atti non consentono di ritenere che lo stesso, a causa dei danni riportati sia stato completamente distrutto mentre risulta prodotto un preventivo per controllo danni per il mezzo per € 2.452,50 oltre IVA per € 2.992,05 totali e per il rimorchio n.
181 del 5/12/2019 per € 4.590,00 . Risulta inoltre prodotta la fattura n. 26 del
30/1/2020 per il recupero del mezzo incidentato per € 3.696,40 oltre IVA per un totale di € 4.509,61
La Compagnia ha proceduto all'invio in sede stragiudiale su basi concorsuali della somma di € 20.000,00 ed ha prodotto listino Eurotax del mezzo con valutazione di € 27.500,00 in relazione all'anno di immatricolazione 2014, sulla base della propria perizia che non ha prodotto in atti. Dopo l'instaurazione del giudizio è stata corrisposta la somma integrativa di € 4.150,00 compresi onorari per € 550,00 e dunque a titolo di sorte € 3.600,00.
Assume parte attrice che il trattore non è mai stato riparato e che il rimorchio sia stato fermo 4 mesi.
La prova orale assunta in giudizio ( Teste ) ha confermato Testimone_2
che la società esercitava la propria attività di trasporto di merci su Parte_1
Contro strada prevalentemente con il veicolo targato FN275HS con semirimorchio targato AC47881, il regolare pagamento delle rate del leasing finanziario ottenuto per l'acquisto del predetto trattore stradale, e che per l'impossibilità di far fronte
Contro alle spese di riparazione il veicolo targato FN75HS è rimasto inutilizzato e in sosta presso autofficina autorizzata.
Lo stesso teste ha confermato che nel mese precedente l'incidente la società aveva fatturato € 14.026,80, somma congruente con le fatture relative al medesimo mezzo riferite allo stesso mese dell'anno precedente.
12 Tenuto conto che le fatture per l'anno 2018 recano la specifica del mezzo utilizzato, risultando la disponibilità di altro mezzo mentre per il 2019 non vi è tale specifica ma gli importi collimano con quelli del 2018.
La situazione non risulta modificata neppure dopo l'offerta inviata dalla compagnia ad aprile 2020, somma che ha consentito comunque la riparazione del rimorchio, per il quale si richiede un fermo di tecnico di mesi 4.
In considerazione dei complessivi elementi documentali e probatori acquisiti, tenuto conto anche dell'entità dei danni al mezzo attoreo desumibili dai rilievi fotografici in atti, si ritiene di poter quantificare in via equitativa in € 40.00,00 in via astratta il risarcimento del danno al trattore ed al rimorchio nonché per soccorso stradale e tenuto conto delle somme corrisposte anteriormente dalla compagnia per € 23.600,00 a titolo di sorte, in € 16.400,00 la differenza dovuta, compresa la somma per il rimborso delle spese di recupero del mezzo incidentato di cui alla fattura n. 26 del 30/1/2020 per € 3.696,40 oltre IVA per un totale di
4.509,61.
Quanto al danno da fermo tecnico, per pacifico orientamento giurisprudenziale
( da ultimo Cass. 6 aprile 2025 n. 9042 ; Cass. 19 settembre 2022 n. 27389) il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, anche alla stregua del ragionamento presuntivo;
si esclude ogni automatismo, ritenendo irrisarcibile il fermo tecnico in assenza di efficace dimostrazione delle spese sostenute per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.il danneggiato non può limitarsi a dimostrare di aver subìto il fermo del veicolo ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma è altresì vero il verificarsi del danno può ritenersi provato anche facendo ricorso alle presunzioni e non è esigibile che si dia una prova compiuta di tutti i pregiudizi connessi alla indisponibilità del mezzo.
Nel caso di specie risulta dimostrato il reddito ricavato dal mezzo incidentato ma tenuto conto della disponibilità di altro mezzo risultante dalle fatture e della mancata prova della contrazione dei redditi si ritiene di poter quantificare tale danno in €
7.000,00 mensili per un totale di € 28.000,00.
Sulla somma totale di € 44.400,00 astrattamente spettante deve essere effettuata la decurtazione del 20% per effetto del ritenuto concorso di colpa onde deve pervenirsi ad un ammontare di € 35.520,00 per differenza, tenuto conto dell'incidenza della corresponsabilità al 20% nella determinazione dell'evento
13 Contro soprattutto con riferimento ai danni arrecati non dall'urto del trattore con la Citroen ma con il trattore stradale Volvo.
Pertanto i convenuti la e Controparte_1 Parte_3
devono essere condannati in solido al risarcimento del danno in favore della società attrice nella misura di € 35.520,00 Parte_2
oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore del decisum tenuto conto della natura della controversia di media complessità nella fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta la prevalente responsabilità al 80% del veicolo Citroen tg CX145DT nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) Condanna in solido e Parte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento a titolo di differenza di risarcimento del danno in favore della società attrice Parte_2
della somma di € 35.520,00 oltre interessi legali come in
[...]
motivazione ;
c) Condanna in solido e in Parte_3 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore della società attrice Parte_2
[...
con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Alessio
Faiola nella somma di € 545,00 per spese borsuali ed € 4.712,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito a discussione orale alla udienza del 4 dicembre 2025.
Così deciso in Latina, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5293/2020 promossa da:
P.IVA: ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Faiola presso il medesimo elettivamente domiciliata in Latina via Tiberio, n. 32 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
P.IVA Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv. Fabio Alberici presso il medesimo elettivamente domiciliato in
Roma, Via delle Fornaci n. 38 per procura a margine della comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
:
Email_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 4 dicembre 2025 i procuratori delle parti
1 concludevano come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione in data 2 novembre 2020, la Parte_2
[...
conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la
[...]
e al fine di al fine di sentirli condannare, Controparte_1 Parte_3
dichiarata l'esclusiva responsabilità di conducente della vettura Parte_3
Citroen C2 targata CX145DT nella causazione del sinistro avvenuto in data
28/11/2019, al risarcimento di € 80.099,61 o somma diversa determinata in corso di causa.
Nell'interesse di parte attrice, si deduceva che in data 28.11.2019 alle ore 15:50 circa presso la strada statale Pontina all'altezza del km 74.200 nel territorio del
Comune di Latina, il veicolo Citroen C2 , di proprietà e condotto dalla Sig.ra Pt_3
garantito da copertura assicurativa con la compagnia
[...] Controparte_2
a.r.l. urtava il veicolo, tipo trattore stradale modello L2007 di
[...]
Contro fabbricazione targato FN275HS con agganciato il semirimorchio targato
AC47881, della società attrice;
si esponeva che nell'occorso la Citroen, nel percorrere la Via Franco Faggiana, giunta all'intersezione con immissione sulla SS.
148 Pontina, senza concedere la dovuta precedenza ed in violazione della segnaletica orizzontale e verticale, iniziava una manovra di inversione ad “U” del senso di marcia invadendo la corsia di marcia della SS 148 Pontina di senso opposto ed entrando in collisione con il complesso veicolare costituito dal trattore stradale e semirimorchio di proprietà di parte attrice, il quale a seguito dell'impatto, procedeva in avanti in maniera obliqua, ed attraversando la corsia riservata all'opposto senso di marcia, entrava in collisione con altro complesso veicolare di proprietà della
[...]
targato FB302RC. Controparte_4
Si dava conto in narrativa dell'intervento sul luogo del sinistro degli agenti del
Comando di Polizia Stradale del Comune di Latina che redigevano apposito
“rapporto d'incidente stradale n. 365//INC/2019”
Si esponeva inoltre che, a causa di tale sinistro, i veicoli di parte attrice rimanevano danneggiati in modo significativo sia nella carrozzeria che in diverse parti meccaniche e che per la riparazione di tali danni materiali risultava necessario un Contro importo complessivo pari al valore commerciale del trattore andato completamente distrutto, quantificabile in €uro 35.000,00 oltre i danni del rimorchio
2 quantificati come da preventivo di riparazione n. 181 del 05.12.2019 per € 4.590,00, cui dovevano aggiungersi le spese sostenute e documentate dalla fattura elettronica n. 26 del 30.01.2020 per € 4.509,61 relativa alle operazioni di recupero e rimessa in carreggiata dell'autoarticolato, richieste dalla polizia stradale a seguito del sinistro.
Nell'interesse di parte attrice, si esponeva che a seguito del danno riportato, i veicoli di parte attrice necessitavano di immediata riparazione al fine di dar seguito agli impegni contrattuali di trasporto assunti, ma rimanevano fermi (in attesa di perizia e risarcimento dovuto), il semirimorchio per un periodo di 4 mesi, mentre il trattore Contro stradale targato FN275HS risultava ancora danneggiato e visibile presso la ove risultava ricoverato. Parte_4
Si deduceva che in conseguenza si era determinata la temporanea interruzione del servizio di trasporto e dunque un'ingente perdita economica per la società di quantificabile in circa € 14.000,00, importi Controparte_5
desunti dalle fatture di vendita emesse dalla società attrice nello stesso periodo dell'anno precedente il sinistro dai quali poteva evincersi la media degli incassi prodotti dal veicolo incidentato.
Ne conseguiva la richiesta di risarcimento danni in termini di danno emergente che di lucro cessante nonché il danno da fermo tecnico determinato dalla perdita della materiale disponibilità dei mezzi quali strumento di lavoro nel tempo necessario al recupero, quantificato nella misura di € 56.000,00 per l'inutilizzo per 4 mesi.
In narrativa si esponeva che in fase stragiudiziale la inviava Controparte_2
offerta reale di € 20.000,00, ritenuta non satisfattiva in ragione dell'ammontare dei danni subiti dai veicoli di parte attrice e delle perdite patrimoniali dalla stessa subite ed in considerazione della esclusiva responsabilità del veicolo assicurato dalla
Compagnia convenuta nella causazione del sinistro.
Si costituiva la Compagnia convenuta chiedendo il rigetto della domanda in considerazione della congruità dell'offerta inviata prima della notifica dell'atto di citazione in data 17.04.2020, su basi concorsuali, per la somma di Euro 20.000,00
(al netto degli onorari che sono stati liquidati separatamente) successivamente, in data 04.11.2020, con la ulteriore somma di € 4.150,00 a totale liquidazione e risarcimento di tutti i danni subiti dalla . Parte_1
Veniva altresì eccepita la carenza di legittimazione attiva della Parte_5
Contro
atteso che il mezzo targato FN275HS risultava acquistato
[...]
mediante un contratto di locazione finanziaria stipulato con la WA NK e
3 che in mancanza di produzione della liberatoria da parte della società di leasing, la stessa dovesse ritenersi l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni. Veniva inoltre eccepita l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente/proprietario della vettura Citroen targata CX145DT nella causazione dell'incidente, di cui veniva dedotta in giudizio la responsabilità senza evocarlo in causa.
Nel merito e sulla responsabilità, la Compagnia deduceva che le reali modalità cinematiche dell'evento, come emergenti dal verbale redatto dalla Polizia Stradale facevano ascrivere la responsabilità quantomeno, in via concorrente alla imprudente condotta di guida tenuta nell'occasione dal sig. il quale, CP_6
alla guida del complesso veicolare composto da un trattore e da un semirimorchio, percorreva la SS 148 Pontina, a velocità eccessiva e comunque, non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (asfalto bagnato e traffico intenso) tale da non consentirgli di arrestare il mezzo ed evitare l'impatto con l'autovettura Citroen tanto
è vero che dal Rapporto di Incidente stradale redatto dalle Autorità intervenute, emergeva che il conducente del mezzo complesso di proprietà di parte attrice era stato sanzionato ex artt. 142/7°e 15/1° lett.a e 2° C.D.S.
Veniva inoltre contestata la quantificazione del danno richiesto in difetto di idonea Contro prova della avvenuta rottamazione del trattore e dell'ammontare degli oneri di riparazione, evidenziando altresì che i danni risultanti erano conseguenza diretta ed esclusiva del secondo urto avvenuto con il veicolo complesso trattore stradale
Volvo targato FB302RC e del semirimorchio Acerbi targato AB75659 di proprietà della e dunque conseguenza diretta ed esclusiva della condotta di Controparte_4
guida del sig. il quale, a causa della elevata velocità, aveva perso il controllo CP_6
del mezzo finendo nella corsia opposta di marcia.
Parte convenuta così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via preliminare accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice in ordine alla domanda di risarcimento danni avanzata nel presente giudizio per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omessa vocatio in ius del proprietario del veicolo
Citroen targato CX145DT, litisconsorte necessario ai sensi di legge, ciò con ogni conseguente pronuncia ed effetto anche in ordine alle spese di giudizio;
3) in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità, quantomeno concorrente del
4 conducente del veicolo di proprietà della società attrice, ritenere congrua, corrispondente alla reale entità dei danni ed integralmente satisfattiva la somma complessiva di Euro 24.150,00 offerta e versata dalla odierna comparente a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso o eccettuato e, di conseguenza, rigettare ogni diversa e/o superiore domanda di parte attrice in quanto, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata sia in punto alla dinamica dell'evento dedotto in giudizio ed al nesso causale con l'evento che in punto alla mera quantificazione;
4) in via subordinata e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dalla
[...]
voglia graduare le rispettive responsabilità come per Legge e Parte_6 secondo giustizia, limitando l'ammontare del risarcimento eventualmente ed in denegata ipotesi ritenuto dovuto dalla Controparte_1
alla sola quota percentuale di responsabilità che eventualmente dovesse essere ritenuta ascrivibile alla sig.ra e, limitatamente al danno che risulterà Parte_3 effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento e con il primo urto, detratta la somma di € 24.150,00 già offerta e versata dalla Compagnia, rivalutata all'attualità, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in questa comparsa e comunque perché inammissibile e non provata sia in punto al nesso causale con l'evento che in punto alla mera quantificazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed assunte le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre
2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della società attrice in ragione dell'avvenuta acquisto in leasing del mezzo danneggiato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, legittimato a domandare il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nel costo di riparazione del un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi
5 interesse, alla riparazione del mezzo;
con la conseguenza per cui, nell'ambito del giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati da un veicolo in un sinistro stradale, risulta legittimato anche l'utilizzatore dello stesso in forza di un contratto di leasing.
Per principio pacifico, infatti ( Cass. 12 ottobre 2010 n. 21011), in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. E' dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c. (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4003, 20 agosto 2003 n. 12215).
Ed ancora: "Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante" (Cass.
26 ottobre 2009 n. 22602).
Nel caso di specie risulta prodotto il contratto di leasing dal quale risulta l'obbligo dell'utilizzatore del veicolo danneggiato da sinistro di riportarlo in pristino stato;
il Contr contratto aveva ad oggetto il trattore acquistato usato in data 9 aprile 2018 ed immatricolato nel 2014 al prezzo IVA esclusa di € 49.000,00.
D'altro canto, i mandati di pagamento relativi alla offerta di € 20.000,00 per sorte inviata nella fase stragiudiziale in data 16 aprile 2020 e di € 4.150,00 omnia
(compresi onorari per € 550,00) del 4 novembre 2020 risultano emessi in favore della società utilizzatrice odierna attrice a riprova della riconosciuta legittimazione, non risultando contestata in giudizio la deduzione attorea circa l'avvenuta produzione della liberatoria da parte della società di leasing acquisita in sede stragiudiziale e l'intervenuto riscatto del bene da parte della società attrice.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
6 Alla luce delle risultanze documentali e delle prove orali assunte in corso di istruttoria deve ritenersi pienamente comprovato in giudizio che il sinistro per cui
è causa sia avvenuto per fatto e colpa prevalente del conducente del veicolo Citroen targato CX145DT di proprietà e condotto da che, nell'occorso Parte_3
effettuò una manovra di inversione ad U invadendo la corsia di percorrenza del Contro trattore con rimorchio di parte attrice ( trattore stradale mod. TGX 18.480 tg
FN275HS e semirimorchio ACERBI mod. AV36 tg AC47881) che sopraggiungeva e il cui conducente perdeva il controllo del mezzo dopo l'impatto e veniva in collisione un altro trattore che sopraggiungeva.
Tali risultanze derivano in primo luogo dagli accertamenti emergenti dal rapporto della Polizia Stradale di Aprilia i cui agenti sopraggiunti sul posto hanno proceduto alla verifica della posizione statica finale dei veicoli coinvolti e dei danni dagli stessi riportati nonché a raccogliere le dichiarazioni dei conducenti e sono state confermate in giudizio dai testi escussi, determinanti ai fini della ascrivibilità in misura prevalente del sinistro alla condotta di guida della conducente della
Citroen, atteso che la manovra gravemente imprudente e negligente Tes_1
da questa posta in essere di repentina invasione della opposta corsia di marcia nell'effettuare l'inversione ad U con attraversamento della SS. Pontina risulta aver avuto efficienza causale determinante nel causare la successiva traiettoria del
Contro trattore e dunque nella causazione del sinistro.
Come dalla stessa dichiarato a verbale di Polizia Stradale, la stessa Tes_1
percorreva via Faggiana in direzione di Terracina e terminata la corsia laterale di immissione sulla SS. Pontina, si rendeva conto di avere sbagliato strada e quindi effettuava una inversione di marcia sulla intersezione con la SS. Pontina senza rendersi conto che da Roma sulla parallela della SS. Pontina arrivava il trattore stradale della società attrice che urtava nella parte anteriore il veicolo Citroen che, dopo comunque, terminava l'inversione ed impegnava la laterale opposta proseguendo in avanti e fermando l'auto più avanti.
Tale dinamica collima con gli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia stradale e con la ricostruzione dell'evento dagli stessi effettuata;
nel rapporto viene evidenziato che la conducente della Citroen nell'immettersi dalla intersezione con la SS. Pontina aveva obbligo di dare precedenza e di proseguire dritto come derivante da apposita segnaletica sul posto.
7 Circa la traiettoria successiva del complesso veicolare di parte attrice, gli agenti hanno accertato che lo stesso, sotto l'azione del conducente ( manovra confermata anche dalla , procedeva in avanti in maniera obliqua a sinistra, ed Pt_3
attraversando la corsia riservata all'opposto senso di marcia, entrava in collisione con il complesso veicolare composto da trattore stradale VOLVO mod. FH42T tg
FB302RC e semirimorchio ACERBI mod AV385 tg.AB74659 di proprietà della società " , il cui conducente alla vista Controparte_7 Parte_7
della manovra posta in essere dal conducente del complesso veicolare antagonista deviava bruscamente verso destra.
Si è accertato altresì che ad esito dell'urto di forte entità, che si concretizzava tra la
Contro parte anteriore della fiancata destra del trattore contro quella laterale anteriore sinistra del trattore , entrambi complessi veicolari procedevano in avanti in CP_8
maniera pressoché trasversale all'asse stradale, impegnando contemporaneamente il ponte privato di accesso alla proprietà di terzi e che in tale fase i semirimorchi entravano in collisione, con le rispettive fiancate di riferimento dei veicoli trattori.
Si è accertato inoltre che in esito del nuovo urto, i complessi veicolari procedendo ulteriormente in avanti seguendo il predetto andamento di marcia, trovavano posizione di quiete in maniera obliqua a sinistra all'asse stradale, in considerazione della direttrice di marcia , e con la parte anteriore al termine del Controparte_9
ponte di accesso alla proprietà privata, che subiva danneggiamenti causati dal
Contro trattore e relativo semirimorchio .
Tale dinamica come emergente dagli elementi già valutati come sufficienti ad affermare la responsabilità prevalente della Citroen nella causazione del sinistro è stata confermata anche dal teste , conducente del trattore Volvo Parte_7
del quale la Compagnia convenuta ha eccepito la incapacità a testimoniare, eccezione non accolta in considerazione della dichiarazione resa dal teste di essere stato risarcito dalla per le lesioni riportate. CP_1
Peraltro, la dinamica del sinistro deve ritenersi accertata in giudizio sulla base degli elementi acquisiti anche nella ipotesi di ritenuta nullità di tale deposizione testimoniale per incapacità del teste ( in ossequio a principio Parte_7
giurisprudenziale ripetutamente affermato – da ultimo Cass. 29/04/2022, n.13501;
Cass. 26 maggio 2021 n. 14468- secondo cui la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile atteso che la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse
8 concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse onde anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento.
In punto di diritto, per quanto concerne la valutazione della condotta di guida del conducente del veicolo attoreo, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma
2, c.c., ed invocata nel caso di specie dalla parte convenuta, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, dunque, libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Peraltro, recentemente, si è precisato che “la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista”
(Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884). Ed ancora, più recentemente, è stato chiarito che la prova liberatoria può essere acquisita “non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 28/11/2022, n. 34895).
9 Nel caso di specie deve da un lato ritenersi che il comportamento del conducente il veicolo Citroen tg. CX145DT, abbia avuto efficienza causale Parte_3
prevalente nella determinazione del sinistro ma che possa ritenersi sussistente un concorso di colpa del conducente del trattore CP_3
Dalle dichiarazioni rese alla Polizia stradale, , conducente del mezzo CP_6
attoreo, ebbe a dichiarare che mentre percorreva la SS. Pontina con direzione di marcia da Roma a Terracina, giunto nei pressi del chilometro 74.200 notava la presenza della Citroen posizionata di traverso in procinto di attraversare la carreggiata e che improvvisamente la stessa partiva impegnando la corsia;
il ha dichiarato di avere sterzato verso sinistra e che visto il manto stradale CP_6
bagnato il semirimorchio “ scivolava lateralmente” urtando prima la vettura con la parte posteriore spigolare destra contro la parte anteriore della stessa. Lo stesso ha inoltre dichiarato di avere impegnato privo del controllo del mezzo la corsia in senso opposto ove nel frattempo sopraggiungeva un altro complesso veicolare e che veniva urtato con la parte anteriore frontale contro la parte frontale centro sinistra dell'altro mezzo. Il ha inoltre dichiarato che dopo l'urto entrambi i mezzi CP_6
finivano fuori strada.
Dal verbale della Polizia stradale è risultato che entrambi i conducenti dei due complessi veicolari viaggiavano ad una velocità superiore seppure di poco al limite vigente di 70 km orari e per queste vennero sanzionati in sede amministrativa.
Alla luce di tali elementi deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del conducente del veicolo attoreo il quale viaggiando alla guida di un complesso veicolare di rilevante mole su asfalto bagnato ad una velocità superiore al consentito , pur avendo visto la Citroen di traverso in procinto di effettuare una manovra altamente azzardata e negligente e pur avendo sterzato a sinistra per evitare l'urto, non è riuscito ad evitare l'impatto con la macchina prima e poi con l'altro veicolo con rimorchio, giungendo fuori strada ad abbattere un posto lato carreggiata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di scontro di veicoli, la presunzione di concorrente responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054
c.c. può essere vinta solo laddove venga concretamente accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti che valga ad escludere la colpa concorrente dell'altro e tale situazione si verifica solo allorché uno dei concorrenti dimostri al contempo che alcuna violazione di norma di condotta possa essergli ascritta.
10 Per contro, in caso di incertezza sul contributo esclusivo di un conducente, l'altro rimane gravato da una duplice e rigorosa prova in ordine al fatto che lo scontro è dipeso dal solo comportamento dell'altra parte e al fatto che egli stesso ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (v. per tutte, Cass., 8 gennaio 2016 n. 124 secondo la quale “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso”.)
Per giurisprudenza costante l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, di norme del Codice della Strada non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera infatti l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
occorre infatti valutare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Deve pertanto ritenersi che, valutati tutti gli elementi, le due condotte di guida si siano poste come concausa nella determinazione del sinistro, dovendosi valutare l'apporto causale della conducente nella misura dell'80% ed il concorso di Tes_1
colpa del quale conducente del veicolo attoreo nella misura del 20% . CP_6
Si ritiene pertanto di avere assolto all'onere motivazionale in merito alla valutazione della incidenza causale della condotta di guida dei due conducenti secondo il principio ( da ultimo affermato Cass. 16 marzo 2022 n. 84879) secondo cui, allorquando ravvisa un concorso di colpa nella causazione di un sinistro il giudice è tenuto a congruamente motivare circa la maggiore o uguale gravità dell'una o dell'altra colpa, poiché l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa
11 della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico ( v. Cass., 7/5/2021, n. 12164), dovendo pertanto debitamente indicare il criterio logico che nel caso ha presieduto alla formazione del proprio convincimento nell'operata determinazione della relativa misura percentuale
( v. Cass., 25/11/2021, n. 36638; Cass., 14/2/2020, n. 3819 ), solo in tal caso l'operato apprezzamento sottraendosi invero al sindacato di legittimità (v. Cass., 7/5/2021, n.
12164. Cfr. altresì Cass., 2/4/2021, n. 9200).
Venendo alla quantificazione del danno subito, in primo luogo, per quanto Contro riguarda i danni materiali al trattore i rilievi fotografici prodotti in atti non consentono di ritenere che lo stesso, a causa dei danni riportati sia stato completamente distrutto mentre risulta prodotto un preventivo per controllo danni per il mezzo per € 2.452,50 oltre IVA per € 2.992,05 totali e per il rimorchio n.
181 del 5/12/2019 per € 4.590,00 . Risulta inoltre prodotta la fattura n. 26 del
30/1/2020 per il recupero del mezzo incidentato per € 3.696,40 oltre IVA per un totale di € 4.509,61
La Compagnia ha proceduto all'invio in sede stragiudiale su basi concorsuali della somma di € 20.000,00 ed ha prodotto listino Eurotax del mezzo con valutazione di € 27.500,00 in relazione all'anno di immatricolazione 2014, sulla base della propria perizia che non ha prodotto in atti. Dopo l'instaurazione del giudizio è stata corrisposta la somma integrativa di € 4.150,00 compresi onorari per € 550,00 e dunque a titolo di sorte € 3.600,00.
Assume parte attrice che il trattore non è mai stato riparato e che il rimorchio sia stato fermo 4 mesi.
La prova orale assunta in giudizio ( Teste ) ha confermato Testimone_2
che la società esercitava la propria attività di trasporto di merci su Parte_1
Contro strada prevalentemente con il veicolo targato FN275HS con semirimorchio targato AC47881, il regolare pagamento delle rate del leasing finanziario ottenuto per l'acquisto del predetto trattore stradale, e che per l'impossibilità di far fronte
Contro alle spese di riparazione il veicolo targato FN75HS è rimasto inutilizzato e in sosta presso autofficina autorizzata.
Lo stesso teste ha confermato che nel mese precedente l'incidente la società aveva fatturato € 14.026,80, somma congruente con le fatture relative al medesimo mezzo riferite allo stesso mese dell'anno precedente.
12 Tenuto conto che le fatture per l'anno 2018 recano la specifica del mezzo utilizzato, risultando la disponibilità di altro mezzo mentre per il 2019 non vi è tale specifica ma gli importi collimano con quelli del 2018.
La situazione non risulta modificata neppure dopo l'offerta inviata dalla compagnia ad aprile 2020, somma che ha consentito comunque la riparazione del rimorchio, per il quale si richiede un fermo di tecnico di mesi 4.
In considerazione dei complessivi elementi documentali e probatori acquisiti, tenuto conto anche dell'entità dei danni al mezzo attoreo desumibili dai rilievi fotografici in atti, si ritiene di poter quantificare in via equitativa in € 40.00,00 in via astratta il risarcimento del danno al trattore ed al rimorchio nonché per soccorso stradale e tenuto conto delle somme corrisposte anteriormente dalla compagnia per € 23.600,00 a titolo di sorte, in € 16.400,00 la differenza dovuta, compresa la somma per il rimborso delle spese di recupero del mezzo incidentato di cui alla fattura n. 26 del 30/1/2020 per € 3.696,40 oltre IVA per un totale di
4.509,61.
Quanto al danno da fermo tecnico, per pacifico orientamento giurisprudenziale
( da ultimo Cass. 6 aprile 2025 n. 9042 ; Cass. 19 settembre 2022 n. 27389) il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, anche alla stregua del ragionamento presuntivo;
si esclude ogni automatismo, ritenendo irrisarcibile il fermo tecnico in assenza di efficace dimostrazione delle spese sostenute per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.il danneggiato non può limitarsi a dimostrare di aver subìto il fermo del veicolo ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, ma è altresì vero il verificarsi del danno può ritenersi provato anche facendo ricorso alle presunzioni e non è esigibile che si dia una prova compiuta di tutti i pregiudizi connessi alla indisponibilità del mezzo.
Nel caso di specie risulta dimostrato il reddito ricavato dal mezzo incidentato ma tenuto conto della disponibilità di altro mezzo risultante dalle fatture e della mancata prova della contrazione dei redditi si ritiene di poter quantificare tale danno in €
7.000,00 mensili per un totale di € 28.000,00.
Sulla somma totale di € 44.400,00 astrattamente spettante deve essere effettuata la decurtazione del 20% per effetto del ritenuto concorso di colpa onde deve pervenirsi ad un ammontare di € 35.520,00 per differenza, tenuto conto dell'incidenza della corresponsabilità al 20% nella determinazione dell'evento
13 Contro soprattutto con riferimento ai danni arrecati non dall'urto del trattore con la Citroen ma con il trattore stradale Volvo.
Pertanto i convenuti la e Controparte_1 Parte_3
devono essere condannati in solido al risarcimento del danno in favore della società attrice nella misura di € 35.520,00 Parte_2
oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore del decisum tenuto conto della natura della controversia di media complessità nella fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta la prevalente responsabilità al 80% del veicolo Citroen tg CX145DT nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) Condanna in solido e Parte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento a titolo di differenza di risarcimento del danno in favore della società attrice Parte_2
della somma di € 35.520,00 oltre interessi legali come in
[...]
motivazione ;
c) Condanna in solido e in Parte_3 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore della società attrice Parte_2
[...
con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Alessio
Faiola nella somma di € 545,00 per spese borsuali ed € 4.712,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito a discussione orale alla udienza del 4 dicembre 2025.
Così deciso in Latina, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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