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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2025, n. 27646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27646 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: UC RE - Presidente - EGLE PILLA AR EL ME TI CI PIERANGELO CIRILLO - Relatore - Sent. n. sez. 743/2025 CC - 21/05/2025 R.G.N. 9636/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: CI VA nato a [...] il [...] MO AR SA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Giuseppe Russotto, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa che Penale Sent. Sez. 5 Num. 27646 Anno 2025 Presidente: RE UC Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 21/05/2025 2 aveva condannato LI AL per tre episodi di furto aggravato e OL RI Teresa per un episodio di furto aggravato. In particolare, il LI è stato condannato: per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi illegittimamente impossessato di energia elettrica, «mediante violenza sulle cose consistita nell'aver manomesso il gruppo di misura» (fatto accertato il 3 luglio 2015 e oggetto del procedimento penale n. 323/17 R.G.); per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi illegittimamente impossessato di energia elettrica, «alterando il meccanismo di registrazione dei consumi, mediante manomissione del gruppo di misura Enel», sottraendo in tal modo l’energia alla rete di distribuzione, con le aggravanti di avere agito avvalendosi di un mezzo fraudolento e di avere commesso il fatto su un bene destinato a pubblico servizio (fatto accertato il 1° luglio 2015 e oggetto del procedimento penale n. 1167/17 R.G.). Il LI e la OL, infine, sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi illegittimamente impossessati di energia elettrica, «mediante violenza sulle cose, consistita nell'avere manomesso il gruppo di misura» (fatto accertato il 6 luglio 2015 e oggetto del procedimento penale n. 436/17 R.G.). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Sostengono che l'aggravante dell'aver commesso il fatto su un bene destinato al pubblico servizio sarebbe stata contestata solo nell'ambito del procedimento n. 1167/17 R.G., a carico del solo LI, e peraltro erroneamente. Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, i ricorrenti sostengono che non potrebbe essere contestata l'aggravante in questione, quando i misuratori del consumo di energia elettrica si trovino all'interno delle aziende, come nel caso in esame. L’aggravante dell'aver commesso il fatto su un bene destinato al pubblico servizio, che rende il reato di furto procedibile d'ufficio, pertanto, in relazione a tutti i reati, non sarebbe stata contestata o comunque non sarebbe sussistente. La Corte d'appello, dunque, avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere, per difetto di querela. 2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 157 cod. pen. Sostengono che, nel determinare il termine massimo di prescrizione, non si dovrebbe tenere conto delle aggravanti a effetto speciale contestate, atteso che il 3 giudice di primo grado aveva ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che il termine di prescrizione risulterebbe decorso il 30 giugno 2023. 2.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. Sostengono che l'unico dato certo che sarebbe emerso dalle dichiarazioni dei testi sarebbe costituito dal fatto che i tre misuratori di consumo dell'energia elettrica funzionavano, sia nel momento della verifica sul posto, che al momento del successivo accertamento in laboratorio. Nel resto, le dichiarazioni dei tecnici dell’Enel consisterebbero in mere deduzioni, che non potrebbero «assurgere al rango di prova» e che non sarebbero «valutabili ai fini della dichiarazione di colpevolezza». 1. I ricorsi devono essere parzialmente accolti, essendo, in parte, fondato il primo motivo. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all’unico reato contestato alla OL, oggetto del procedimento n. 436/17 R.G, e ai reati contestati al LI nei procedimenti n. 436/17 R.G e n. 323/17 R.G. Nel resto, il ricorso del LI deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. 1.1.1. Il dedotto difetto della condizione di procedibilità, infatti, risulta sussistente, limitatamente ai reati oggetto del procedimento n. 323/17 R.G. (a carico del solo LI) e del procedimento n. 436/17 R.G. (a carico di entrambi gli imputati). Le imputazioni relative a tali due procedimenti, invero, non descrivono in fatto l'aggravante dell'aver commesso il fatto su un bene destinato al pubblico servizio, che rende i reati procedibili d’ufficio. Il pubblico ministero, infatti, si è limitato a contestare la sottrazione dell’energia elettrica, mediante manomissione del contatore, senza fare alcun riferimento alla destinazione del bene sottratto alla soddisfazione di un pubblico servizio. Al riguardo, si potrebbe rilevare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione “non formale”, quando la descrizione di essa renda manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività. Contestazione non formale che può ritenersi sicuramente configurata quando nel capo di imputazione si faccia 4 riferimento a una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore;
rete, per l’appunto, capace di dare luogo a un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica” (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, n.m.). Va, tuttavia, rilevato che, nel caso in esame, non può ritenersi configurata neppure una contestazione non formale dell’aggravante, atteso che la destinazione al pubblico servizio non risulta in alcun modo desumibile dalla descrizione del fatto, mancando in essa qualsiasi riferimento a un allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o ad altri elementi idonei a rendere manifesto all’imputato che avrebbe dovuto difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività. È vero, poi, che nella rubrica vi è l'indicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ma è altrettanto vero che si tratta di un’indicazione equivoca, potendo essere riferita anche all'esposizione della cosa la pubblica fede, che non renderebbe il reato procedibile d'ufficio. I reati oggetto del procedimento n. 323/17 R.G. e del procedimento n. 436/17 R.G., pertanto, non erano procedibili d’ufficio e, in relazione a essi, manca la necessaria condizione di procedibilità. 1.1.2. Il motivo, invece, è infondato, con riferimento al reato oggetto del procedimento n. 1167/17 (a carico del solo LI), atteso che, nel capo di imputazione di tale procedimento, non solo è indicato l’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ma viene pure compiutamente descritta in fatto l’aggravante in questione. Del tutto irrilevante è la circostanza che il misuratore fosse posto all'interno dell'azienda. Va, invero, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422). 1.2. Il secondo motivo è infondato, atteso che, «ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude 5 espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058). Il termine massimo di prescrizione, pertanto, risulta pari a dodici anni e sei mesi e (considerato che i reati sono stati commessi nel luglio 2015) non risulta ancora decorso. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso, i ricorrenti hanno articolato generiche censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Deve essere, in ogni caso, osservato che i giudici di merito, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, hanno ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, ponendo in rilievo che i tecnici dell’Enel avevano accertato delle vere e proprie manomissioni dei contatori. A tali manomissioni, corrispondeva il dato relativo al calcolo dell’energia contabilizzata, che era di gran lunga inferiore al dato ritenuto congruo dallo stesso consulente tecnico di parte. 2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all’unico reato contestato alla OL, oggetto del procedimento n. 436/17 R.G, e ai reati contestati al LI nei procedimenti n. 436/17 R.G e n. 323/17 R.G., risultando tali reati privi della necessaria condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, limitatamente ai reati di cui ai procedimenti riuniti R.G. n. 323/17 e n. 436/17, per come rispettivamente contestati, per essere gli stessi improcedibili per difetto di querela. Rigetta il ricorso di LI AL nel resto. Così deciso, il 21 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI LU TO
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. Giuseppe Russotto, per gli imputati, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa che Penale Sent. Sez. 5 Num. 27646 Anno 2025 Presidente: RE UC Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 21/05/2025 2 aveva condannato LI AL per tre episodi di furto aggravato e OL RI Teresa per un episodio di furto aggravato. In particolare, il LI è stato condannato: per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi illegittimamente impossessato di energia elettrica, «mediante violenza sulle cose consistita nell'aver manomesso il gruppo di misura» (fatto accertato il 3 luglio 2015 e oggetto del procedimento penale n. 323/17 R.G.); per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi illegittimamente impossessato di energia elettrica, «alterando il meccanismo di registrazione dei consumi, mediante manomissione del gruppo di misura Enel», sottraendo in tal modo l’energia alla rete di distribuzione, con le aggravanti di avere agito avvalendosi di un mezzo fraudolento e di avere commesso il fatto su un bene destinato a pubblico servizio (fatto accertato il 1° luglio 2015 e oggetto del procedimento penale n. 1167/17 R.G.). Il LI e la OL, infine, sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi illegittimamente impossessati di energia elettrica, «mediante violenza sulle cose, consistita nell'avere manomesso il gruppo di misura» (fatto accertato il 6 luglio 2015 e oggetto del procedimento penale n. 436/17 R.G.). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Sostengono che l'aggravante dell'aver commesso il fatto su un bene destinato al pubblico servizio sarebbe stata contestata solo nell'ambito del procedimento n. 1167/17 R.G., a carico del solo LI, e peraltro erroneamente. Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, i ricorrenti sostengono che non potrebbe essere contestata l'aggravante in questione, quando i misuratori del consumo di energia elettrica si trovino all'interno delle aziende, come nel caso in esame. L’aggravante dell'aver commesso il fatto su un bene destinato al pubblico servizio, che rende il reato di furto procedibile d'ufficio, pertanto, in relazione a tutti i reati, non sarebbe stata contestata o comunque non sarebbe sussistente. La Corte d'appello, dunque, avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere, per difetto di querela. 2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 157 cod. pen. Sostengono che, nel determinare il termine massimo di prescrizione, non si dovrebbe tenere conto delle aggravanti a effetto speciale contestate, atteso che il 3 giudice di primo grado aveva ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che il termine di prescrizione risulterebbe decorso il 30 giugno 2023. 2.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. Sostengono che l'unico dato certo che sarebbe emerso dalle dichiarazioni dei testi sarebbe costituito dal fatto che i tre misuratori di consumo dell'energia elettrica funzionavano, sia nel momento della verifica sul posto, che al momento del successivo accertamento in laboratorio. Nel resto, le dichiarazioni dei tecnici dell’Enel consisterebbero in mere deduzioni, che non potrebbero «assurgere al rango di prova» e che non sarebbero «valutabili ai fini della dichiarazione di colpevolezza». 1. I ricorsi devono essere parzialmente accolti, essendo, in parte, fondato il primo motivo. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all’unico reato contestato alla OL, oggetto del procedimento n. 436/17 R.G, e ai reati contestati al LI nei procedimenti n. 436/17 R.G e n. 323/17 R.G. Nel resto, il ricorso del LI deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. 1.1.1. Il dedotto difetto della condizione di procedibilità, infatti, risulta sussistente, limitatamente ai reati oggetto del procedimento n. 323/17 R.G. (a carico del solo LI) e del procedimento n. 436/17 R.G. (a carico di entrambi gli imputati). Le imputazioni relative a tali due procedimenti, invero, non descrivono in fatto l'aggravante dell'aver commesso il fatto su un bene destinato al pubblico servizio, che rende i reati procedibili d’ufficio. Il pubblico ministero, infatti, si è limitato a contestare la sottrazione dell’energia elettrica, mediante manomissione del contatore, senza fare alcun riferimento alla destinazione del bene sottratto alla soddisfazione di un pubblico servizio. Al riguardo, si potrebbe rilevare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione “non formale”, quando la descrizione di essa renda manifesto all’imputato che dovrà difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività. Contestazione non formale che può ritenersi sicuramente configurata quando nel capo di imputazione si faccia 4 riferimento a una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore;
rete, per l’appunto, capace di dare luogo a un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica” (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, n.m.). Va, tuttavia, rilevato che, nel caso in esame, non può ritenersi configurata neppure una contestazione non formale dell’aggravante, atteso che la destinazione al pubblico servizio non risulta in alcun modo desumibile dalla descrizione del fatto, mancando in essa qualsiasi riferimento a un allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o ad altri elementi idonei a rendere manifesto all’imputato che avrebbe dovuto difendersi dall’accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell’intera collettività. È vero, poi, che nella rubrica vi è l'indicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ma è altrettanto vero che si tratta di un’indicazione equivoca, potendo essere riferita anche all'esposizione della cosa la pubblica fede, che non renderebbe il reato procedibile d'ufficio. I reati oggetto del procedimento n. 323/17 R.G. e del procedimento n. 436/17 R.G., pertanto, non erano procedibili d’ufficio e, in relazione a essi, manca la necessaria condizione di procedibilità. 1.1.2. Il motivo, invece, è infondato, con riferimento al reato oggetto del procedimento n. 1167/17 (a carico del solo LI), atteso che, nel capo di imputazione di tale procedimento, non solo è indicato l’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ma viene pure compiutamente descritta in fatto l’aggravante in questione. Del tutto irrilevante è la circostanza che il misuratore fosse posto all'interno dell'azienda. Va, invero, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422). 1.2. Il secondo motivo è infondato, atteso che, «ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude 5 espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058). Il termine massimo di prescrizione, pertanto, risulta pari a dodici anni e sei mesi e (considerato che i reati sono stati commessi nel luglio 2015) non risulta ancora decorso. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso, i ricorrenti hanno articolato generiche censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Deve essere, in ogni caso, osservato che i giudici di merito, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, hanno ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, ponendo in rilievo che i tecnici dell’Enel avevano accertato delle vere e proprie manomissioni dei contatori. A tali manomissioni, corrispondeva il dato relativo al calcolo dell’energia contabilizzata, che era di gran lunga inferiore al dato ritenuto congruo dallo stesso consulente tecnico di parte. 2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all’unico reato contestato alla OL, oggetto del procedimento n. 436/17 R.G, e ai reati contestati al LI nei procedimenti n. 436/17 R.G e n. 323/17 R.G., risultando tali reati privi della necessaria condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, limitatamente ai reati di cui ai procedimenti riuniti R.G. n. 323/17 e n. 436/17, per come rispettivamente contestati, per essere gli stessi improcedibili per difetto di querela. Rigetta il ricorso di LI AL nel resto. Così deciso, il 21 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN RI LU TO