Articolo 8 della Legge 6 novembre 2025, n. 165
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 novembre 2025
Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .
Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 723 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Suppl. Ordinario n. 43:
«723. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento e' effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento e' effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».
Entrata in vigore il 13 novembre 2025
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