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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1549/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6353/2020 depositato il 13/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 456/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 05/02/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. SR0074537/2016 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione per omessa presentazione dell'atto di aggiornamento catastale nel termine stabilito a seguito della pubblicazione dell'attribuzione della rendita catastale presunta di immobile cd. fantasma emessa ai sensi dell'art. 19, comma 8, d.l. n. 78/2010 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, producendo l'elenco completo della pubblicazione degli aggiornamenti catastali e insistendo per correttezza del proprio operato, in quanto la sentenza di divisione che aveva attribuito ad altro soggetto il terreno oggetto dell'aggiornamento catastale era stata trascritta nei registri immobiliari successivamente alla detta pubblicazione, pur essendo stata pubblicata in cancelleria prima.
Si costituiva la contribuente, che insisteva per la conferma della sentenza impugnata, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
In questo grado di giudizio l'Ufficio finanziario ha documentato la corretta pubblicazione dell'aggiornamento catastale, che costituisce il presupposto della sanzione irrogata.
La sanzione è stata correttamente irrogata, perché la trascrizione della sentenza, che rende conoscibile la divisione ai terzi compresa l'Amministrazione finanziaria, è stata eseguita successivamente alla pubblicazione dell'aggiornamento catastale.
La divisione ha, quindi, effetto solamente nei rapporti interni ai comunisti, ferma restando la formale corretta individuazione del soggetto da sanzionare.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, sia per la produzione effettuata solo in questo grado di giudizio, sia per la particolare vicenda di fatto sottesa all'irrogazione della sanzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
UI ET
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6353/2020 depositato il 13/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 456/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 05/02/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. SR0074537/2016 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione per omessa presentazione dell'atto di aggiornamento catastale nel termine stabilito a seguito della pubblicazione dell'attribuzione della rendita catastale presunta di immobile cd. fantasma emessa ai sensi dell'art. 19, comma 8, d.l. n. 78/2010 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, producendo l'elenco completo della pubblicazione degli aggiornamenti catastali e insistendo per correttezza del proprio operato, in quanto la sentenza di divisione che aveva attribuito ad altro soggetto il terreno oggetto dell'aggiornamento catastale era stata trascritta nei registri immobiliari successivamente alla detta pubblicazione, pur essendo stata pubblicata in cancelleria prima.
Si costituiva la contribuente, che insisteva per la conferma della sentenza impugnata, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
In questo grado di giudizio l'Ufficio finanziario ha documentato la corretta pubblicazione dell'aggiornamento catastale, che costituisce il presupposto della sanzione irrogata.
La sanzione è stata correttamente irrogata, perché la trascrizione della sentenza, che rende conoscibile la divisione ai terzi compresa l'Amministrazione finanziaria, è stata eseguita successivamente alla pubblicazione dell'aggiornamento catastale.
La divisione ha, quindi, effetto solamente nei rapporti interni ai comunisti, ferma restando la formale corretta individuazione del soggetto da sanzionare.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, sia per la produzione effettuata solo in questo grado di giudizio, sia per la particolare vicenda di fatto sottesa all'irrogazione della sanzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
UI ET