Articolo 8 della Legge 31 dicembre 1996, n. 681
Articolo 7Articolo 9
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26 gennaio 1997
Art. 8. Accesso ai dati individuali 1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' gli organismi di diritto pubblico e le societa' sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute. L'accesso avverra' secondo modalita' concordate tra le parti.
2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.
3. L'Istituto nazionale di statistica potra' acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalita' statistiche, utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".
- Per il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 si veda in nota all'art. 5.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1997
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