Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2025, proposto da
SS DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Tito Assennato, Gabriella Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 402/2024 del 10.05.2024, emessa dal Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro nel giudizio N.2550/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa IU EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro ha dichiarato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con atto di mera forma;
- all’odierna camera di consiglio i difensori di parte ricorrente hanno dichiarano che l’Amministrazione ha eseguito la sentenza, atteso che in data 17.12.2025 la società SOGEI SpA ha erogato il bonus in favore del ricorrente con corresponsione delle spese legali del giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice del Lavoro; hanno pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese della parte resistente secondo il criterio di soccombenza c.d. virtuale;
Ritenuto, pertanto, che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite, che si liquidano in dispositivo e di cui i difensori della ricorrente hanno chiesto la distrazione in loro favore, debbano essere poste a carico della Amministrazione, essendo intervenuta l’ottemperanza solo dopo l’instaurazione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU EG, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU EG |
IL SEGRETARIO