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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 719/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NOCERINO CARLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4342/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rozzano - Piazza Foglia N.1 20089 Rozzano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Fraternita' Sistemi - Impresa Sociale - Societa' Cooperativa - 02383950983
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. INT-2025-550 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 sas veniva notificata in data 5.9.2025 una intimazione di pagamento, per complessivi euro 3.852,50, relativa all'IMU per il 2013, il cui omesso versamento era stato in precedenza contestato con l'atto d'accertamento n.1472/2013 del Comune di
Rozzano, notificato in data il 14.1.2019.
Avverso tale atto, presentava ricorso la contribuente che contestava la tardività e quindi la decadenza del potere impositivo, in quanto l'atto d'accertamento, sottostante l'intimazione di pagamento, doveva essere notificato entro il 31.12.2018. Ne seguiva, pertanto, la nullità dell'atto impositivo e di conseguenza la nullità derivata di tutti gli atti successivi.
In sede di controdeduzioni, tuttavia, il Comune ribadiva la correttezza del suo operato ed insisteva per il rigetto del ricorso, in particolare facendo preliminarmente presente che in ogni caso si sarebbe dovuto parlare di annullabilità e non di nullità dell'atto, riguardando il tema della tardività della notifica solo il profilo processuale e non quello sostanziale del provvedimento. Inoltre, si faceva presente come l'atto d'accertamento non fosse stato mai impugnato dalla contribuente, analogamente a tutti gli atti successivi coi quali l'ente aveva tentato di riscuotere l'imposta non versata (ingiunzione e solleciti di pagamento e atti di pignoramento presso terzi, ritualmente notificati alla ricorrente -come da allegati in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice monocratico ritiene fondate e documentate le ragioni della resistente.
Nel merito, infatti, il Comune di Rozzano ha dimostrato di aver regolarmente notificato l'atto d'accertamento, che era stato consegnato via PEC e fisicamente all'Ufficio-messi in data 31.12.2018.
Pertanto, solo in un momento successivo l'atto era stato poi consegnato brevi manu il 14.1.2019. La notifica, quindi, risultava regolare ai sensi degli artt. 60, comma 1, DPR 600/73 e 149 c.p.c. In conclusione, non essendo mai stato impugnato, né l'atto impositivo originario, né quelli successivi sopra citati, la pretesa erariale, di cui all'atto da ultimo impugnato, è legittima ed il ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in composizione monocratica respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NOCERINO CARLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4342/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rozzano - Piazza Foglia N.1 20089 Rozzano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Fraternita' Sistemi - Impresa Sociale - Societa' Cooperativa - 02383950983
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. INT-2025-550 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 sas veniva notificata in data 5.9.2025 una intimazione di pagamento, per complessivi euro 3.852,50, relativa all'IMU per il 2013, il cui omesso versamento era stato in precedenza contestato con l'atto d'accertamento n.1472/2013 del Comune di
Rozzano, notificato in data il 14.1.2019.
Avverso tale atto, presentava ricorso la contribuente che contestava la tardività e quindi la decadenza del potere impositivo, in quanto l'atto d'accertamento, sottostante l'intimazione di pagamento, doveva essere notificato entro il 31.12.2018. Ne seguiva, pertanto, la nullità dell'atto impositivo e di conseguenza la nullità derivata di tutti gli atti successivi.
In sede di controdeduzioni, tuttavia, il Comune ribadiva la correttezza del suo operato ed insisteva per il rigetto del ricorso, in particolare facendo preliminarmente presente che in ogni caso si sarebbe dovuto parlare di annullabilità e non di nullità dell'atto, riguardando il tema della tardività della notifica solo il profilo processuale e non quello sostanziale del provvedimento. Inoltre, si faceva presente come l'atto d'accertamento non fosse stato mai impugnato dalla contribuente, analogamente a tutti gli atti successivi coi quali l'ente aveva tentato di riscuotere l'imposta non versata (ingiunzione e solleciti di pagamento e atti di pignoramento presso terzi, ritualmente notificati alla ricorrente -come da allegati in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice monocratico ritiene fondate e documentate le ragioni della resistente.
Nel merito, infatti, il Comune di Rozzano ha dimostrato di aver regolarmente notificato l'atto d'accertamento, che era stato consegnato via PEC e fisicamente all'Ufficio-messi in data 31.12.2018.
Pertanto, solo in un momento successivo l'atto era stato poi consegnato brevi manu il 14.1.2019. La notifica, quindi, risultava regolare ai sensi degli artt. 60, comma 1, DPR 600/73 e 149 c.p.c. In conclusione, non essendo mai stato impugnato, né l'atto impositivo originario, né quelli successivi sopra citati, la pretesa erariale, di cui all'atto da ultimo impugnato, è legittima ed il ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in composizione monocratica respinge il ricorso e compensa le spese.