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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica,
nella causa instaurata
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Craparo Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Torre
-resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_3
-contumace-
OGGETTO: retribuzione;
fondo di previdenza complementare;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.3.2022, – premesso di avere Parte_1 prestato attività di lavoro alle dipendenze di - dal 2.5.2002 al 12.6.2019 - ha lamentato CP_1 la mancata corresponsione delle seguenti somme: - euro 1.211,32, di cui € 900 a titolo di premio di incentivazione ex art. 79, co.1 CCNL
(di cui euro 600,00 riferiti all'anno 2018 ed euro 300,00 riferiti all'anno 2019) e CP_1
€ 311,32 quali retribuzioni non corrisposte per le giornate del 12 maggio 2019, 6, 11 e
12 giugno 2019;
- euro 789,27, a titolo di quota di TFR non versata presso il fondo previdenziale
. CP_3
Ciò premesso ha convenuto in giudizio e chiedendo di “accertare e CP_1 CP_3 dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere, anche a titolo di risarcimento danno, il pagamento dell'importo di € 1.211,32 somma scaturente dalla mancata corresponsione dell'indennità per la giornata di riposo relativa alla domenica del 12/05/2019, per il recupero ore delle giornate del 06/06/2019, dell'11/06/2019 e per la giornata del 12/06/2019 nonché al riconoscimento del premio di incentivazione annuale (quota A) previsto dal comma 1, dell'art. 79 del CCNL Avis dell'importo di € 600,00 relativo all'anno 2018 e di € 300,00 per le sei mensilità dell'anno 2019 e per l'effetto condannare l' Controparte_4
(C.F.: , in persona del Presidente pro-
[...] P.IVA_1 tempore, a versare tale importo in favore della ricorrente il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di messa in mora (07/08/2019) e fino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare il mancato versamento da parte dell
[...]
(C.F.: Controparte_4
), in persona del Presidente pro-tempore, presso il fondo di previdenza P.IVA_1 complementare - Pensione Aperto a contribuzione definita - Numero Posizione n.3256546 intestato alla Sig.ra delle quote di TFR maturate e per l'effetto condannare Parte_1
CP_ la stessa al pagamento dell'importo complessivo di € 789,27 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Condannare la resistente alla rifusione delle spese competenze ed onorari di causa e dove ritenuto opportuno anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa”.
AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI SCIACCA
O.D.V. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto.
Pag. 2 di 9 seppure raggiunta da regolare notifica, non si è costituita e ne è stata CP_3 pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro i termini assegnati.
Il ricorso è parzialmente infondato.
*
Va preliminarmente rigettata la eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità della domanda. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, per configurarsi la nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto fondanti la domanda, di cui rispettivamente ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c, è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, di guisa che il convenuto non sia posto nelle condizioni di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (ex multis Cass. sez. lav. Ord. 17 luglio 2018 nr.
19009). Nel caso di specie, il ricorso contiene tutti gli elementi che consentono di definire
l'editio actionis, essendo puntualmente allegati tutti i fatti costituitivi delle specifiche pretese contrattuali azionate;
del resto, il tenore complessivo delle difese, dalle quali emerge la piena contezza della convenuta del contenuto delle pretese fatte valere, il che esclude alcuna concreta lesione al diritto di difesa, la cui tutela è sottesa nella disciplina evocata.
Ciò premesso, nel merito la ricorrente lamenta in primo luogo di non avere percepito la maggiorazione per lavoro domenicale di € 86,29 in relazione alla prestazione svolta nella giornata del 12 maggio 2019.
L'art. 46 del CCNL AVIS stabilisce che: “Tutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.
Comunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva
[…]”.
Sulla scorta della disposizione richiamata, qualora la domenica non coincida con il giorno di riposo settimanale effettivo del dipendente, la prestazione lavorativa comporta il diritto alla corresponsione della indennità festiva, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Pag. 3 di 9 Con riguardo alla indennità rivendicata, l'art. 72 del CCNL AVIS prevede che:
“Al dipendente, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
- […]
- indennità per servizio festivo nella misura di € 17,82 per giornata (almeno 6 ore) e di € 8,91 da un minimo di tre e inferiore a 6 ore. […]”.
Nel caso concreto, dalla lettura della busta paga, si ricava che la ricorrente ha lavorato domenica 12 maggio 2019 per ore 5,15 in relazione alle quali è stata corrisposta la relativa maggiorazione di € 10,47 (indicata alla voce 17 - lavoro festivo). La restante parte del trattamento spettante per tale giornata è confluito in busta paga nella voce 0 – retribuzione ordinaria, in conformità al dettato della disposizione pattizia richiamata (art. 46 c.c.n.l)
La domanda sul punto è pertanto infondata, avendo la convenuta corrisposto il trattamento retributivo spettante alla ricorrente in modo conforme alle disposzioni del CCNL applicabile al caso.
La ricorrente ha dedotto altresì che, in relazione alla giornata del 6.6.2019, la busta paga riporta erroneamente solo 1,15 ore di lavoro, mentre in realtà la lavoratrice risultava assente per malattia, come documentato da certificazione medica trasmessa al datore di lavoro in data
7.6.2019 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso).
Tale circostanza, secondo la prospettazione attorea, avrebbe comportato una errata imputazione oraria e, conseguentemente, una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante per l'intera giornata, quantificata in euro 75,03.
In base all'art. 63 CCNL “[…] L' è tenuta ad anticipare per conto CP_1 CP_1 dell' le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se CP_5 la malattia è riconosciuta ed assistita dall' e l'infortunio dall' , la stessa è tenuta CP_5 CP_6 ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere: a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso […]”
Tale previsione contrattuale si coordina con quanto disposto dall'art. 2110 c.c., secondo cui:
“In caso di infortunio o malattia, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità.”
Pag. 4 di 9 Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito la prova (doc. 9 ricorso) della trasmissione al datore di lavoro della certificazione medica attestante il proprio stato di malattia, adempiendo così agli obblighi previsti dalla normativa e dal contratto collettivo. La resistente non ha contestato la validità del certificato né ha fornito prova che la malattia non sia stata riconosciuta o assistita dall' . CP_5
Pertanto, considerato che la malattia è stata regolarmente documentata e non contestata dalla convenuta e, tenuto conto dell'obbligo datoriale di integrare la retribuzione fino al 100% in base all'art. 63 CCNL l'associazione resistente deve essere condannata a corrispondere CP_1
l'intera retribuzione giornaliera pari ad euro 75,03.
Con riferimento alla giornata dell'11 giugno 2019, parte ricorrente ha allegato di aver prestato regolare attività lavorativa per l'intero turno giornaliero, comprensivo del rientro pomeridiano, giustificato – secondo quanto dichiarato – dalla necessità di assistere all'intervento tecnico di derattizzazione, effettuato alla presenza del tecnico incaricato. A fronte di tale prestazione, la busta paga riporta unicamente 0,24 ore lavorate, con conseguente decurtazione retributiva (cfr. doc. 8, ricorso).
Il fatto allegato risulta tuttavia sfornita di alcun mezzo di prova sostegno e pertanto la domanda sul punto va respinta.
Parimenti infondata è la richiesta di trattamento retributivo in relazione alla giornata del 12 giugno 2019, indicata in busta paga quale giorno di fruizione ferie (cfr. doc. 8).
Parte ricorrente ha dedotto di aver regolarmente prestato attività lavorativa, come comprovato dal verbale di consegna della cassa e delle chiavi della sede nel quale è documentata la CP_1 sua presenza sul luogo di lavoro alle ore 13:25 (cfr. doc. 4).
L'assunto, tuttavia, è irrilevante considerato che dalla busta paga si ricava che il datore di lavoro, nel mese di giugno 2019, ha corrisposto alla ricorrente la retribuzione per 24 giorni, corrispondenti al totale delle giornate di lavoro con quelle di ferie, il che rende del tutto irrilevante stabilire se la ricorrente fosse effettivamente in ferie, avendo la stessa già percepito il trattamento retributivo spettantele.
In ordine alla richiesta di corresponsione del premio di incentivazione, l'art. 79 comma 1
CCNL Avis (in atti) dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un premio di incentivazione il cui ammontare totale è dato dalla somma
Pag. 5 di 9 del premio di incentivazione previsto dai cc.cc.nn.ll. previgenti (di seguito quota A) e del premio “variabile” introdotto dal presente rinnovo (di seguito quota B o C).
La quota A del premio resta confermata nella misura di € 600,00 lordi annui. L'erogazione della quota A avviene con periodicità mensile ed è ridotta in base alle giornate di assenza
[…]”.
In particolare, la ricorrente, come precisato nelle note conclusive del 28.10.2024, ha fatto riferimento alla quota A del premio, pari a € 600,00 lordi annui, la cui erogazione, secondo la lettera del contratto collettivo, avviene con periodicità mensile ed è ridotta esclusivamente in base alle giornate di assenza.
Sul punto, ha eccepito che l'erogazione del premio sarebbe subordinata a valutazioni CP_1 discrezionali dell' , connesse al raggiungimento di obiettivi di produttività e CP_1 qualità del servizio e dunque non automaticamente dovuta.
L'assunto è smentito dal chiaro tenore letterale della disposizione collettiva applicabile al rapporto. Ed infatti, dalla lettura dell'art. 79, comma 1, emerge che la quota A del premio ha natura fissa e predeterminata, e che la sua erogazione non è subordinata ad alcuna valutazione discrezionale del datore di lavoro, bensì costituisce un diritto contrattualmente riconosciuto al lavoratore, salvo le riduzioni previste in caso di assenza.
La distinzione operata dal contratto collettivo tra quota A (fissa) e quota B o C (variabile) conferma che solo quest'ultima è legata a criteri di produttività e qualità, mentre la prima ha carattere obbligatorio e automatico (“A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un premio di incentivazione”).
Pertanto, deve ritenersi fondata la pretesa della ricorrente alla corresponsione del premio di incentivazione nella misura di euro 900,00, di cui euro 600,00 per l'anno 2018 e di euro
300,00 per le mensilità di gennaio-giugno 2019 e per l'effetto il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di tali importi essendone pacifica la mancata corresponsione
La ricorrente infine ha lamentato l'omesso versamento, in suo favore, sulla posizione di previdenza complementare accesa presso il Fondo Allianz, di una quota di TFR pari ad euro
789,27.
Preliminarmente appare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
La disciplina delle forme pensionistiche complementari, inquadrata nell'ambito dell'art. 38 della Costituzione al pari della previdenza obbligatoria (secondo l'orientamento della
Pag. 6 di 9 “funzionalizzazione della previdenza complementare”, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova oggi disciplina nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 252/2005 stabilisce che: “L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria”.
L'art. 3, comma 3 statuisce che: “Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale”.
Per quanto riguarda il finanziamento, l'art. 8 del suddetto d.lgs. dispone che: “Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. […]”. (comma 1)
La struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di pensione, a seguito della scelta manifestata dal lavoratore per la destinazione del TFR, è sussumibile nella fattispecie della delegazione di pagamento di cui all'art. 1268 c.c., in cui il lavoratore assume la veste del delegante, il datore di lavoro quella di delegato ed il fondo di pensione, la veste di delegatario.
A seguito dell'adesione da parte del lavoratore alla previdenza complementare, il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e di versarli successivamente al fondo di previdenza complementare. Il fondo di previdenza, in forza della suddetta adesione, accumula i contributi versati dal datore di lavoro per conto dell'aderente e assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli, nei termini concordati.
Qualora il datore di lavoro non versi al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, quest'ultimo può agire in giudizio per chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la condanna dello stesso al versamento dei contributi nei confronti del Fondo. Dello stesso avviso è la giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire "la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, l quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto […] il lavoratore ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che invece non può fare, perché le finalità della disciplina
Pag. 7 di 9 legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti (cfr.
Cass. civ., sez. Lav., 27.1.2022, n. 2406)
Venendo al caso concreto, è innanzitutto non contestato e documentato (cfr. doc. 12, modulo di adesione Previras) che la ricorrente ha aderito al fondo di previdenza complementare.
A questo punto, a fronte della puntuale allegazione circa il mancato versamento delle quote di
TFR, era onere del datore fornire prova di avere regolarmente versato al fondo la residua parte di TFR (€ 789,22 pari alla differenza tra il totale maturato risultante dal CUD e quello effettivamente versato -cfr. doc. 6 e 13). Siffatta prova non è stata in alcun modo fornita dal convenuto, il quale va pertanto va condannata a versare al fondo pensionistico , CP_3 regolarmente citato dal ricorrente, la somma di euro 789,27, oltre interessi legali e rivalutazione
Infine, non merita di essere accolta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente, non avendo la stessa dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di pregiudizio conseguente al comportamento processuale di controparte.
Non è infatti possibile liquidare un danno, sia pure equitativamente, se dagli atti non risulti alcun elemento da cui desumere l'esistenza dello stesso (in tali termini Cass. civ. Sez. III,
05/03/2015, n. 4443: “La condanna della parte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
e, dunque, della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto,
Controparte_1 va condannata al pagamento di euro 1.125,03 in favore della ricorrente per i titoli di
[...] cui sopra e a versare sul Fondo di previdenza complementare - Pensione Aperto a contribuzione definita sulla posizione della ricorrente la somma di euro 789,27 di TFR.
AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI SCIACCA
O.D.V. va condannata alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate
Pag. 8 di 9 come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da €1.101 a € 5.200) in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento parziale del ricorso,
condanna DI Controparte_1
SCIACCA O.D.V., al pagamento in favore di di € 974,97, per i Parte_1 titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al saldo;
condanna AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., a versare sul Fondo di previdenza complementare- Pensione Aperto a contribuzione definita sulla posizione della ricorrente n. 3256546 presso la CP_3 somma di euro 789,27 a titolo di TFR;
condanna AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 pari ad € 1.350,00 per onorari oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Sciacca 11.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica,
nella causa instaurata
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Craparo Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Torre
-resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_3
-contumace-
OGGETTO: retribuzione;
fondo di previdenza complementare;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.3.2022, – premesso di avere Parte_1 prestato attività di lavoro alle dipendenze di - dal 2.5.2002 al 12.6.2019 - ha lamentato CP_1 la mancata corresponsione delle seguenti somme: - euro 1.211,32, di cui € 900 a titolo di premio di incentivazione ex art. 79, co.1 CCNL
(di cui euro 600,00 riferiti all'anno 2018 ed euro 300,00 riferiti all'anno 2019) e CP_1
€ 311,32 quali retribuzioni non corrisposte per le giornate del 12 maggio 2019, 6, 11 e
12 giugno 2019;
- euro 789,27, a titolo di quota di TFR non versata presso il fondo previdenziale
. CP_3
Ciò premesso ha convenuto in giudizio e chiedendo di “accertare e CP_1 CP_3 dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere, anche a titolo di risarcimento danno, il pagamento dell'importo di € 1.211,32 somma scaturente dalla mancata corresponsione dell'indennità per la giornata di riposo relativa alla domenica del 12/05/2019, per il recupero ore delle giornate del 06/06/2019, dell'11/06/2019 e per la giornata del 12/06/2019 nonché al riconoscimento del premio di incentivazione annuale (quota A) previsto dal comma 1, dell'art. 79 del CCNL Avis dell'importo di € 600,00 relativo all'anno 2018 e di € 300,00 per le sei mensilità dell'anno 2019 e per l'effetto condannare l' Controparte_4
(C.F.: , in persona del Presidente pro-
[...] P.IVA_1 tempore, a versare tale importo in favore della ricorrente il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data di messa in mora (07/08/2019) e fino al soddisfo;
2) accertare e dichiarare il mancato versamento da parte dell
[...]
(C.F.: Controparte_4
), in persona del Presidente pro-tempore, presso il fondo di previdenza P.IVA_1 complementare - Pensione Aperto a contribuzione definita - Numero Posizione n.3256546 intestato alla Sig.ra delle quote di TFR maturate e per l'effetto condannare Parte_1
CP_ la stessa al pagamento dell'importo complessivo di € 789,27 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Condannare la resistente alla rifusione delle spese competenze ed onorari di causa e dove ritenuto opportuno anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa”.
AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI SCIACCA
O.D.V. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto.
Pag. 2 di 9 seppure raggiunta da regolare notifica, non si è costituita e ne è stata CP_3 pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro i termini assegnati.
Il ricorso è parzialmente infondato.
*
Va preliminarmente rigettata la eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità della domanda. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, per configurarsi la nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto fondanti la domanda, di cui rispettivamente ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c, è necessario che ne sia assolutamente impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, di guisa che il convenuto non sia posto nelle condizioni di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (ex multis Cass. sez. lav. Ord. 17 luglio 2018 nr.
19009). Nel caso di specie, il ricorso contiene tutti gli elementi che consentono di definire
l'editio actionis, essendo puntualmente allegati tutti i fatti costituitivi delle specifiche pretese contrattuali azionate;
del resto, il tenore complessivo delle difese, dalle quali emerge la piena contezza della convenuta del contenuto delle pretese fatte valere, il che esclude alcuna concreta lesione al diritto di difesa, la cui tutela è sottesa nella disciplina evocata.
Ciò premesso, nel merito la ricorrente lamenta in primo luogo di non avere percepito la maggiorazione per lavoro domenicale di € 86,29 in relazione alla prestazione svolta nella giornata del 12 maggio 2019.
L'art. 46 del CCNL AVIS stabilisce che: “Tutti i dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.
Comunque, nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva
[…]”.
Sulla scorta della disposizione richiamata, qualora la domenica non coincida con il giorno di riposo settimanale effettivo del dipendente, la prestazione lavorativa comporta il diritto alla corresponsione della indennità festiva, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Pag. 3 di 9 Con riguardo alla indennità rivendicata, l'art. 72 del CCNL AVIS prevede che:
“Al dipendente, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
- […]
- indennità per servizio festivo nella misura di € 17,82 per giornata (almeno 6 ore) e di € 8,91 da un minimo di tre e inferiore a 6 ore. […]”.
Nel caso concreto, dalla lettura della busta paga, si ricava che la ricorrente ha lavorato domenica 12 maggio 2019 per ore 5,15 in relazione alle quali è stata corrisposta la relativa maggiorazione di € 10,47 (indicata alla voce 17 - lavoro festivo). La restante parte del trattamento spettante per tale giornata è confluito in busta paga nella voce 0 – retribuzione ordinaria, in conformità al dettato della disposizione pattizia richiamata (art. 46 c.c.n.l)
La domanda sul punto è pertanto infondata, avendo la convenuta corrisposto il trattamento retributivo spettante alla ricorrente in modo conforme alle disposzioni del CCNL applicabile al caso.
La ricorrente ha dedotto altresì che, in relazione alla giornata del 6.6.2019, la busta paga riporta erroneamente solo 1,15 ore di lavoro, mentre in realtà la lavoratrice risultava assente per malattia, come documentato da certificazione medica trasmessa al datore di lavoro in data
7.6.2019 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso).
Tale circostanza, secondo la prospettazione attorea, avrebbe comportato una errata imputazione oraria e, conseguentemente, una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante per l'intera giornata, quantificata in euro 75,03.
In base all'art. 63 CCNL “[…] L' è tenuta ad anticipare per conto CP_1 CP_1 dell' le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se CP_5 la malattia è riconosciuta ed assistita dall' e l'infortunio dall' , la stessa è tenuta CP_5 CP_6 ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere: a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso […]”
Tale previsione contrattuale si coordina con quanto disposto dall'art. 2110 c.c., secondo cui:
“In caso di infortunio o malattia, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità.”
Pag. 4 di 9 Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito la prova (doc. 9 ricorso) della trasmissione al datore di lavoro della certificazione medica attestante il proprio stato di malattia, adempiendo così agli obblighi previsti dalla normativa e dal contratto collettivo. La resistente non ha contestato la validità del certificato né ha fornito prova che la malattia non sia stata riconosciuta o assistita dall' . CP_5
Pertanto, considerato che la malattia è stata regolarmente documentata e non contestata dalla convenuta e, tenuto conto dell'obbligo datoriale di integrare la retribuzione fino al 100% in base all'art. 63 CCNL l'associazione resistente deve essere condannata a corrispondere CP_1
l'intera retribuzione giornaliera pari ad euro 75,03.
Con riferimento alla giornata dell'11 giugno 2019, parte ricorrente ha allegato di aver prestato regolare attività lavorativa per l'intero turno giornaliero, comprensivo del rientro pomeridiano, giustificato – secondo quanto dichiarato – dalla necessità di assistere all'intervento tecnico di derattizzazione, effettuato alla presenza del tecnico incaricato. A fronte di tale prestazione, la busta paga riporta unicamente 0,24 ore lavorate, con conseguente decurtazione retributiva (cfr. doc. 8, ricorso).
Il fatto allegato risulta tuttavia sfornita di alcun mezzo di prova sostegno e pertanto la domanda sul punto va respinta.
Parimenti infondata è la richiesta di trattamento retributivo in relazione alla giornata del 12 giugno 2019, indicata in busta paga quale giorno di fruizione ferie (cfr. doc. 8).
Parte ricorrente ha dedotto di aver regolarmente prestato attività lavorativa, come comprovato dal verbale di consegna della cassa e delle chiavi della sede nel quale è documentata la CP_1 sua presenza sul luogo di lavoro alle ore 13:25 (cfr. doc. 4).
L'assunto, tuttavia, è irrilevante considerato che dalla busta paga si ricava che il datore di lavoro, nel mese di giugno 2019, ha corrisposto alla ricorrente la retribuzione per 24 giorni, corrispondenti al totale delle giornate di lavoro con quelle di ferie, il che rende del tutto irrilevante stabilire se la ricorrente fosse effettivamente in ferie, avendo la stessa già percepito il trattamento retributivo spettantele.
In ordine alla richiesta di corresponsione del premio di incentivazione, l'art. 79 comma 1
CCNL Avis (in atti) dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un premio di incentivazione il cui ammontare totale è dato dalla somma
Pag. 5 di 9 del premio di incentivazione previsto dai cc.cc.nn.ll. previgenti (di seguito quota A) e del premio “variabile” introdotto dal presente rinnovo (di seguito quota B o C).
La quota A del premio resta confermata nella misura di € 600,00 lordi annui. L'erogazione della quota A avviene con periodicità mensile ed è ridotta in base alle giornate di assenza
[…]”.
In particolare, la ricorrente, come precisato nelle note conclusive del 28.10.2024, ha fatto riferimento alla quota A del premio, pari a € 600,00 lordi annui, la cui erogazione, secondo la lettera del contratto collettivo, avviene con periodicità mensile ed è ridotta esclusivamente in base alle giornate di assenza.
Sul punto, ha eccepito che l'erogazione del premio sarebbe subordinata a valutazioni CP_1 discrezionali dell' , connesse al raggiungimento di obiettivi di produttività e CP_1 qualità del servizio e dunque non automaticamente dovuta.
L'assunto è smentito dal chiaro tenore letterale della disposizione collettiva applicabile al rapporto. Ed infatti, dalla lettura dell'art. 79, comma 1, emerge che la quota A del premio ha natura fissa e predeterminata, e che la sua erogazione non è subordinata ad alcuna valutazione discrezionale del datore di lavoro, bensì costituisce un diritto contrattualmente riconosciuto al lavoratore, salvo le riduzioni previste in caso di assenza.
La distinzione operata dal contratto collettivo tra quota A (fissa) e quota B o C (variabile) conferma che solo quest'ultima è legata a criteri di produttività e qualità, mentre la prima ha carattere obbligatorio e automatico (“A decorrere dal 1° gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un premio di incentivazione”).
Pertanto, deve ritenersi fondata la pretesa della ricorrente alla corresponsione del premio di incentivazione nella misura di euro 900,00, di cui euro 600,00 per l'anno 2018 e di euro
300,00 per le mensilità di gennaio-giugno 2019 e per l'effetto il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di tali importi essendone pacifica la mancata corresponsione
La ricorrente infine ha lamentato l'omesso versamento, in suo favore, sulla posizione di previdenza complementare accesa presso il Fondo Allianz, di una quota di TFR pari ad euro
789,27.
Preliminarmente appare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
La disciplina delle forme pensionistiche complementari, inquadrata nell'ambito dell'art. 38 della Costituzione al pari della previdenza obbligatoria (secondo l'orientamento della
Pag. 6 di 9 “funzionalizzazione della previdenza complementare”, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova oggi disciplina nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 252/2005 stabilisce che: “L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria”.
L'art. 3, comma 3 statuisce che: “Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale”.
Per quanto riguarda il finanziamento, l'art. 8 del suddetto d.lgs. dispone che: “Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. […]”. (comma 1)
La struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di pensione, a seguito della scelta manifestata dal lavoratore per la destinazione del TFR, è sussumibile nella fattispecie della delegazione di pagamento di cui all'art. 1268 c.c., in cui il lavoratore assume la veste del delegante, il datore di lavoro quella di delegato ed il fondo di pensione, la veste di delegatario.
A seguito dell'adesione da parte del lavoratore alla previdenza complementare, il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e di versarli successivamente al fondo di previdenza complementare. Il fondo di previdenza, in forza della suddetta adesione, accumula i contributi versati dal datore di lavoro per conto dell'aderente e assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli, nei termini concordati.
Qualora il datore di lavoro non versi al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, quest'ultimo può agire in giudizio per chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la condanna dello stesso al versamento dei contributi nei confronti del Fondo. Dello stesso avviso è la giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire "la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, l quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto […] il lavoratore ben può agire per ottenere coattivamente il versamento delle somme da parte del datore di lavoro che le abbia trattenute. Quello che invece non può fare, perché le finalità della disciplina
Pag. 7 di 9 legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti (cfr.
Cass. civ., sez. Lav., 27.1.2022, n. 2406)
Venendo al caso concreto, è innanzitutto non contestato e documentato (cfr. doc. 12, modulo di adesione Previras) che la ricorrente ha aderito al fondo di previdenza complementare.
A questo punto, a fronte della puntuale allegazione circa il mancato versamento delle quote di
TFR, era onere del datore fornire prova di avere regolarmente versato al fondo la residua parte di TFR (€ 789,22 pari alla differenza tra il totale maturato risultante dal CUD e quello effettivamente versato -cfr. doc. 6 e 13). Siffatta prova non è stata in alcun modo fornita dal convenuto, il quale va pertanto va condannata a versare al fondo pensionistico , CP_3 regolarmente citato dal ricorrente, la somma di euro 789,27, oltre interessi legali e rivalutazione
Infine, non merita di essere accolta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente, non avendo la stessa dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di pregiudizio conseguente al comportamento processuale di controparte.
Non è infatti possibile liquidare un danno, sia pure equitativamente, se dagli atti non risulti alcun elemento da cui desumere l'esistenza dello stesso (in tali termini Cass. civ. Sez. III,
05/03/2015, n. 4443: “La condanna della parte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
e, dunque, della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto,
Controparte_1 va condannata al pagamento di euro 1.125,03 in favore della ricorrente per i titoli di
[...] cui sopra e a versare sul Fondo di previdenza complementare - Pensione Aperto a contribuzione definita sulla posizione della ricorrente la somma di euro 789,27 di TFR.
AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI SCIACCA
O.D.V. va condannata alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate
Pag. 8 di 9 come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da €1.101 a € 5.200) in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento parziale del ricorso,
condanna DI Controparte_1
SCIACCA O.D.V., al pagamento in favore di di € 974,97, per i Parte_1 titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al saldo;
condanna AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., a versare sul Fondo di previdenza complementare- Pensione Aperto a contribuzione definita sulla posizione della ricorrente n. 3256546 presso la CP_3 somma di euro 789,27 a titolo di TFR;
condanna AVIS -ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - SEZIONE DI
SCIACCA O.D.V., alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 pari ad € 1.350,00 per onorari oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Sciacca 11.7.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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