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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/10/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. RT IZ PRESIDENTE
Dott. ssa EL AC GIUDICE REL.
Dott. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CAMATTA 1 A MODENA, presso lo studio dell'avv.
RE DR, rappresentato e difeso dall'avv. RE
DR
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA TIRABOSCHI N. 127 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv. TT PA, rappresentato e difeso dall'avv.
TT PA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'8.10.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025 chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10.05.1997 a Modena con CP_2
Per_ Esponeva che dal matrimonio erano nati tre figli: (20/8/1997), AN
Per_ (9/3/2001) e (23/10/2008); che AN era maggiorenne e non
Per_ economicamente autosufficiente e ancora minorenne;
che a seguito del ricorso per separazione personale e della comparizione dei coniugi davanti al Presidente il 13.09.2023 la causa era stata istruita ed era stata emessa sentenza di separazione pubblicata in data 17.01.2025, con cui era stato disposto l'affido in via c.d. super esclusiva della figlia minore alla madre e disposto a carico del marito un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00 per la moglie e di 600,00 complessivi per i due figli (€. 350
per Alice ed €. 250 per AN) così confermando i provvedimenti temporanei ed urgenti;
che non aveva più contatti con i figli ed in particolare
Per_ con la minore , essendo stato escluso dalla madre la quale non forniva
2 alcuna informazione al riguardo, come suo dovere;
che l'affido superesclusivo era stato disposto sulla base di singoli episodi di mancato consenso a gite scolastiche, inidonei a giustificarne il perdurare;
che in alcun modo poteva considerarsi dovuto un contributo in favore della sig.ra sotto forma di assegno divorzile, non sussistendo una effettiva CP_2
disparità reddituale tra le parti e neppure ricorrendo una funzione compensativo-perequativa del contributo.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'affido condiviso della figlia minore
Per_
, con previsione di un calendario di visite paterne e la conferma delle statuizioni economiche riguardanti i figli statuite in sede di separazione;
domandava la revoca dell'assegno posto a proprio carico in favore della moglie.
Si costituiva chiedendo la conferma dell'affido CP_2
superesclusivo della minore nonché prevedersi un contributo al
Per_ mantenimento in favore dei figli ed AN di €. 700 complessivi (350
per ciascun figlio) e di €. 400 a titolo di assegno divorzile.
La causa, istruita tramite l'acquisizione di documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8.10.2025.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
MODENA in data 11/05/1997 con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero
2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata pronunziata la
3 separazione giudiziale fra i coniugi (con sentenza n. 64 pubblicata
17.01.2025) ed essendo trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Modena in sede di separazione personale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione protrattasi per diversi anni, ed anche dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per_ Quanto all'affidamento della figlia ancora minorenne ed alla regolamentazione dei rapporti con il genitore non affidatario, devono confermarsi le statuizioni di cui alla recente sentenza di separazione;
invero,
si era dato atto in tale sede di una serie di comportamenti del sig. tali Pt_1
da determinarne l'inidoneità dello stesso all'esercizio di una responsabilità
genitoriale condivisa ed in particolare di ritardi non giustificati nel prestare il consenso per attività sportive (in particolare per il pattinaggio) e gite
Per_ scolastiche nonchè di scarsa collaborazione nel percorso intrapreso da presso il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare della Ausl di
Modena.
.
Considerate tali condotte paterne, ostacolanti il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale, si è
4 ritenuto, in sede di separazione giudiziale, contrario all'interesse della minore l'affido condiviso.
Ciò anche in ragione del fatto che era indagato, ed è ora imputato, Pt_1
per reati commessi ai danni della moglie, circostanza che rende oggettivamente più difficile la necessaria collaborazione tra i genitori nelle scelte relative alla figlia, nonché del fatto che egli ha difficoltà a relazionarsi
Per_ con la figlia ed è stato molto assente nella sua vita (come dalla stessa riferito in modo chiaro in sede di ascolto, avvenuto in data 19/9/2023 cui si rinvia).
Fra le parti è tuttora prendente un processo penale e è stato Parte_1
rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 582 c.p., 585 c.p., 577 comma 1°
nr. 1 c.p., e 612 bis comma 2 c.p. ai danni della moglie (v. CP_1
docc. n. 76 e 77 parte convenuta).
A fronte dei rapporti tra le parti così come sopra descritti, in relazione ai quali non risultano dalle allegazioni di entrambe le parti avvenuti sostanziali miglioramenti, deve ritenersi che il non sia, allo stato, genitore Pt_1
idoneo a prendersi cura della propria figlia;
egli nel corso di questi anni non
è stato in grado di mantenere con la stessa una relazione solida, si è
disinteressato della sua vita e ha omesso di prestare prontamente il consenso ad attività e cure mediche raccomandate in ragione delle sue condizioni psicofisiche o comunque importanti per la sua crescita.
5 Per_ Quanto alle visite paterne, tenuto conto dell'età di (17 anni appena compiuti), si può prevedere senz'altro che esse avvengano previo accordo tra la minore e il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
L'attuale situazione e il minimo lasso di tempo intercorso dalla sentenza di separazione, rende manifestamente superfluo procedere nuovamente
Per_ all'ascolto di , prossima a compiere i 18 anni, avendo ella peraltro già
ampiamente manifestato al giudice la propria volontà di frequentare il padre in forma libera.
Per ciò che afferisce al contributo di mantenimento da porre a carico del padre per i figli fino al raggiungimento della autosufficienza economica,
tenuto conto da un lato delle condizioni reddituali delle parti (lavoratrice dipendente part time con entrate nette di 1200 euro al mese;
dipendente presso Hera il ricorrente con stipendio mensile netto pari ad €. 2500),
dall'altro delle esigenze dei figli rapportate all'età, del tenore di vita, e dei compiti domestici e di cura gravanti allo stato in via esclusiva sulla madre,
appare congruo confermare a carico del a decorrere dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza, un assegno di mantenimento di €. 600 mensili
Per_ (250 per il figlio AN e 350 per ), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
di questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
6 Del resto, non risultano essersi verificati sostanziali mutamenti nelle entrate delle parti a far data dalla sentenza di separazione (pronunziata nel gennaio del 2025).
Venendo alla domanda della di conferma dell'obbligo del CP_2 Pt_1
di corrisponderle l'assegno di mantenimento, da riqualificare in domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva).
Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà
essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello
7 perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, si è già detto che le entrate mensili medie della ammontano a circa €. 1200,00 mensili da lavoro part CP_2
time.
Giova ribadire che non si sono verificati sostanziali mutamenti a far data dalla separazione se non che ella non vive più presso l'abitazione della madre ma ha preso in locazione un appartamento di proprietà del Comune
8 di Modena con esborsi di 703 euro mensili (cfr. verbale di udienza
8.10.2025 e docc. 89 ss.).
Dalla certificazione Unica 2025 depositata risultano redditi annui netti di
€.15.340,69, dato che conforta le allegazioni della resistente circa le sue entrate (quanto ai redditi degli anni precedenti essi risultano allineati).
La inoltre, è gravata da alcuni finanziamenti a suo dire aumentati CP_2
di entità rispetto all'epoca della separazione (cfr. verbale di udienza
8.10.2025); attualmente essi risultano ammontare a 331,86 mensili (docc.
99-101 parte resistente).
Quanto al dalle ultime buste paga depositate risultano effettivamente Pt_1
redditi mensili netti di circa 2100 euro quale lavoratore dipendente presso
Hera s.p.a. (doc. 14 parte ricorrente e dichiarazioni di cui al verbale di udienza dell'8.10.2025); egli non ha significative spese abitative vivendo nella casa di proprietà del padre (casa ex coniugale).
Dal CUD 2025 emergono redditi annui netti da lavoro dipendente di
€.30000 circa e pertanto emerge una media di € 2.500 euro circa al mese.
Le 6 buste paga prodotte in questa sede (doc. n. 14 di controparte) non ricomprendono la busta paga del mese di giugno, mensilità nella quale
è solito percepire circa €. 6.000,00 (€ 5.945,98 nel mese di Parte_1
giugno 2024, v. doc. n. 4 di parte ricorrente, pag. 5).
9 Anche il ha uscite mensili per finanziamenti accesi prima della Pt_1
pronunzia della sentenza di separazione, per un totale di €. 243,00 (doc. 6
giudizio di separazione).
A fronte di tali elementi risulta confermata la sperequazione reddituale tra i coniugi già sussistente al momento della separazione, quando venne previsto dal Tribunale di Modena un assegno di mantenimento a carico del marito di €. 200 mensili;
d'altro canto, il reddito dichiarato dalla ricorrente, tenuto conto della perdita della casa familiare, della necessità di pagare un canone di locazione e delle problematiche di salute che affliggono la figlia,
comportanti continui esborsi, non può ritenersi tale da consentirle di condurre una vita dignitosa.
In assenza di specifiche allegazioni in ordine ai presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sulla base dei criteri compensativo e perequativo, esso può essere determinato nell'importo già previsto a titolo di mantenimento, che appare idoneo a integrare quanto percepito dalla ricorrente per attività lavorativa per condurre una vita dignitosa.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa N.
1335/2025 R.G. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
10 -Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
11/05/1997 in MODENA fra nato a [...] Parte_1
EL IG (MO)il 24/07/1966 e , nata a CP_1
NAPOLI (NA) il 15/02/1972, e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 1997, al numero 81 parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Per_
-Affida la figlia minore in via super esclusiva alla madre, presso la quale è collocata;
le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute saranno assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con obbligo di informare il padre in ordine alle decisioni assunte.
Per_
-Dispone che possa vedere la figlia minore previo Parte_1
accordo diretto con la stessa, nel rispetto della sua volontà e dei suoi impegni.
-Con decorrenza dalla presente sentenza, dispone che il padre versi alla
Per_ madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di €. 350,00 e del figlio AN di €. 250,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie,
da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese
11 straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale
di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
-Con decorrenza dalla presente sentenza, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a favore della moglie, a titolo di assegno divorzile,
la somma mensile di €. 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese.
-Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1
procedimento, che liquida in €. 3500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio in data 23/10/2025.
Il Presidente
RT IZ
Il Giudice est.
EL AC
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. RT IZ PRESIDENTE
Dott. ssa EL AC GIUDICE REL.
Dott. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CAMATTA 1 A MODENA, presso lo studio dell'avv.
RE DR, rappresentato e difeso dall'avv. RE
DR
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA TIRABOSCHI N. 127 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv. TT PA, rappresentato e difeso dall'avv.
TT PA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'8.10.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025 chiedeva Parte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10.05.1997 a Modena con CP_2
Per_ Esponeva che dal matrimonio erano nati tre figli: (20/8/1997), AN
Per_ (9/3/2001) e (23/10/2008); che AN era maggiorenne e non
Per_ economicamente autosufficiente e ancora minorenne;
che a seguito del ricorso per separazione personale e della comparizione dei coniugi davanti al Presidente il 13.09.2023 la causa era stata istruita ed era stata emessa sentenza di separazione pubblicata in data 17.01.2025, con cui era stato disposto l'affido in via c.d. super esclusiva della figlia minore alla madre e disposto a carico del marito un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00 per la moglie e di 600,00 complessivi per i due figli (€. 350
per Alice ed €. 250 per AN) così confermando i provvedimenti temporanei ed urgenti;
che non aveva più contatti con i figli ed in particolare
Per_ con la minore , essendo stato escluso dalla madre la quale non forniva
2 alcuna informazione al riguardo, come suo dovere;
che l'affido superesclusivo era stato disposto sulla base di singoli episodi di mancato consenso a gite scolastiche, inidonei a giustificarne il perdurare;
che in alcun modo poteva considerarsi dovuto un contributo in favore della sig.ra sotto forma di assegno divorzile, non sussistendo una effettiva CP_2
disparità reddituale tra le parti e neppure ricorrendo una funzione compensativo-perequativa del contributo.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'affido condiviso della figlia minore
Per_
, con previsione di un calendario di visite paterne e la conferma delle statuizioni economiche riguardanti i figli statuite in sede di separazione;
domandava la revoca dell'assegno posto a proprio carico in favore della moglie.
Si costituiva chiedendo la conferma dell'affido CP_2
superesclusivo della minore nonché prevedersi un contributo al
Per_ mantenimento in favore dei figli ed AN di €. 700 complessivi (350
per ciascun figlio) e di €. 400 a titolo di assegno divorzile.
La causa, istruita tramite l'acquisizione di documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8.10.2025.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
MODENA in data 11/05/1997 con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero
2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata pronunziata la
3 separazione giudiziale fra i coniugi (con sentenza n. 64 pubblicata
17.01.2025) ed essendo trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Modena in sede di separazione personale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione protrattasi per diversi anni, ed anche dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per_ Quanto all'affidamento della figlia ancora minorenne ed alla regolamentazione dei rapporti con il genitore non affidatario, devono confermarsi le statuizioni di cui alla recente sentenza di separazione;
invero,
si era dato atto in tale sede di una serie di comportamenti del sig. tali Pt_1
da determinarne l'inidoneità dello stesso all'esercizio di una responsabilità
genitoriale condivisa ed in particolare di ritardi non giustificati nel prestare il consenso per attività sportive (in particolare per il pattinaggio) e gite
Per_ scolastiche nonchè di scarsa collaborazione nel percorso intrapreso da presso il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare della Ausl di
Modena.
.
Considerate tali condotte paterne, ostacolanti il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale, si è
4 ritenuto, in sede di separazione giudiziale, contrario all'interesse della minore l'affido condiviso.
Ciò anche in ragione del fatto che era indagato, ed è ora imputato, Pt_1
per reati commessi ai danni della moglie, circostanza che rende oggettivamente più difficile la necessaria collaborazione tra i genitori nelle scelte relative alla figlia, nonché del fatto che egli ha difficoltà a relazionarsi
Per_ con la figlia ed è stato molto assente nella sua vita (come dalla stessa riferito in modo chiaro in sede di ascolto, avvenuto in data 19/9/2023 cui si rinvia).
Fra le parti è tuttora prendente un processo penale e è stato Parte_1
rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 582 c.p., 585 c.p., 577 comma 1°
nr. 1 c.p., e 612 bis comma 2 c.p. ai danni della moglie (v. CP_1
docc. n. 76 e 77 parte convenuta).
A fronte dei rapporti tra le parti così come sopra descritti, in relazione ai quali non risultano dalle allegazioni di entrambe le parti avvenuti sostanziali miglioramenti, deve ritenersi che il non sia, allo stato, genitore Pt_1
idoneo a prendersi cura della propria figlia;
egli nel corso di questi anni non
è stato in grado di mantenere con la stessa una relazione solida, si è
disinteressato della sua vita e ha omesso di prestare prontamente il consenso ad attività e cure mediche raccomandate in ragione delle sue condizioni psicofisiche o comunque importanti per la sua crescita.
5 Per_ Quanto alle visite paterne, tenuto conto dell'età di (17 anni appena compiuti), si può prevedere senz'altro che esse avvengano previo accordo tra la minore e il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
L'attuale situazione e il minimo lasso di tempo intercorso dalla sentenza di separazione, rende manifestamente superfluo procedere nuovamente
Per_ all'ascolto di , prossima a compiere i 18 anni, avendo ella peraltro già
ampiamente manifestato al giudice la propria volontà di frequentare il padre in forma libera.
Per ciò che afferisce al contributo di mantenimento da porre a carico del padre per i figli fino al raggiungimento della autosufficienza economica,
tenuto conto da un lato delle condizioni reddituali delle parti (lavoratrice dipendente part time con entrate nette di 1200 euro al mese;
dipendente presso Hera il ricorrente con stipendio mensile netto pari ad €. 2500),
dall'altro delle esigenze dei figli rapportate all'età, del tenore di vita, e dei compiti domestici e di cura gravanti allo stato in via esclusiva sulla madre,
appare congruo confermare a carico del a decorrere dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza, un assegno di mantenimento di €. 600 mensili
Per_ (250 per il figlio AN e 350 per ), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
di questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
6 Del resto, non risultano essersi verificati sostanziali mutamenti nelle entrate delle parti a far data dalla sentenza di separazione (pronunziata nel gennaio del 2025).
Venendo alla domanda della di conferma dell'obbligo del CP_2 Pt_1
di corrisponderle l'assegno di mantenimento, da riqualificare in domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva).
Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà
essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello
7 perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Venendo all'esame del caso di specie, si è già detto che le entrate mensili medie della ammontano a circa €. 1200,00 mensili da lavoro part CP_2
time.
Giova ribadire che non si sono verificati sostanziali mutamenti a far data dalla separazione se non che ella non vive più presso l'abitazione della madre ma ha preso in locazione un appartamento di proprietà del Comune
8 di Modena con esborsi di 703 euro mensili (cfr. verbale di udienza
8.10.2025 e docc. 89 ss.).
Dalla certificazione Unica 2025 depositata risultano redditi annui netti di
€.15.340,69, dato che conforta le allegazioni della resistente circa le sue entrate (quanto ai redditi degli anni precedenti essi risultano allineati).
La inoltre, è gravata da alcuni finanziamenti a suo dire aumentati CP_2
di entità rispetto all'epoca della separazione (cfr. verbale di udienza
8.10.2025); attualmente essi risultano ammontare a 331,86 mensili (docc.
99-101 parte resistente).
Quanto al dalle ultime buste paga depositate risultano effettivamente Pt_1
redditi mensili netti di circa 2100 euro quale lavoratore dipendente presso
Hera s.p.a. (doc. 14 parte ricorrente e dichiarazioni di cui al verbale di udienza dell'8.10.2025); egli non ha significative spese abitative vivendo nella casa di proprietà del padre (casa ex coniugale).
Dal CUD 2025 emergono redditi annui netti da lavoro dipendente di
€.30000 circa e pertanto emerge una media di € 2.500 euro circa al mese.
Le 6 buste paga prodotte in questa sede (doc. n. 14 di controparte) non ricomprendono la busta paga del mese di giugno, mensilità nella quale
è solito percepire circa €. 6.000,00 (€ 5.945,98 nel mese di Parte_1
giugno 2024, v. doc. n. 4 di parte ricorrente, pag. 5).
9 Anche il ha uscite mensili per finanziamenti accesi prima della Pt_1
pronunzia della sentenza di separazione, per un totale di €. 243,00 (doc. 6
giudizio di separazione).
A fronte di tali elementi risulta confermata la sperequazione reddituale tra i coniugi già sussistente al momento della separazione, quando venne previsto dal Tribunale di Modena un assegno di mantenimento a carico del marito di €. 200 mensili;
d'altro canto, il reddito dichiarato dalla ricorrente, tenuto conto della perdita della casa familiare, della necessità di pagare un canone di locazione e delle problematiche di salute che affliggono la figlia,
comportanti continui esborsi, non può ritenersi tale da consentirle di condurre una vita dignitosa.
In assenza di specifiche allegazioni in ordine ai presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sulla base dei criteri compensativo e perequativo, esso può essere determinato nell'importo già previsto a titolo di mantenimento, che appare idoneo a integrare quanto percepito dalla ricorrente per attività lavorativa per condurre una vita dignitosa.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa N.
1335/2025 R.G. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
10 -Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
11/05/1997 in MODENA fra nato a [...] Parte_1
EL IG (MO)il 24/07/1966 e , nata a CP_1
NAPOLI (NA) il 15/02/1972, e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 1997, al numero 81 parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Per_
-Affida la figlia minore in via super esclusiva alla madre, presso la quale è collocata;
le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute saranno assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con obbligo di informare il padre in ordine alle decisioni assunte.
Per_
-Dispone che possa vedere la figlia minore previo Parte_1
accordo diretto con la stessa, nel rispetto della sua volontà e dei suoi impegni.
-Con decorrenza dalla presente sentenza, dispone che il padre versi alla
Per_ madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di €. 350,00 e del figlio AN di €. 250,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie,
da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese
11 straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale
di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
-Con decorrenza dalla presente sentenza, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a favore della moglie, a titolo di assegno divorzile,
la somma mensile di €. 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese.
-Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1
procedimento, che liquida in €. 3500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio in data 23/10/2025.
Il Presidente
RT IZ
Il Giudice est.
EL AC
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