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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/12/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. AS
ON, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.695/2022 R.G., vertente tra:
وnata a Sant'Agata di Militello (Me), il 23.01.1973, ivi residente in [...]
Contrada Minà, Case Agricole n° 10, C.F C.F. 1 elettivamente domiciliata in
Torrenova (Me), Contrada Fragale n° 73, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Giovanni Calcò,
giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1 nato il [...] a [...] ed ivi residente nella c.da
,
Terreforti n. 41/C, codice fiscale C.F. 2 elettivamente domiciliato in Mistretta al
Corso Umberto I n. 149 presso lo studio dell'Avv. Antonio Mario Di Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione;
"ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.68/2022, emesso Parte_1 dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 249/2022, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 15.277,17, oltre spese e compensi del procedimento monitorio.
Controparte_1 il quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il Si costituiva rigetto.
Nel corso del giudizio, le parti, con quanto dichiarato nell'istanza depositata e all'odierna udienza,
hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione della lite, ed hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio.
Entrambe le parti, hanno chiesto pronunziarsi declaratoria di cessata materia del contendere, con rinunzia alla concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., ante riforma, per il deposito di note conclusive.
Parte opponente, ha precisato che, sebbene dal fascicolo telematico risulti l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della propria assistita, a suo tempo, era soltanto stata fatta riserva di presentazione dell'apposita, prodromica, domanda, senza, però, seguito di sorta.
La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Le parti, nel corso del giudizio, con quanto dichiarato nell'istanza depositata e all'odierna udienza,
hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione della lite, ed hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio.
Entrambe le parti, hanno chiesto pronunziarsi declaratoria di cessata materia del contendere, con rinunzia alla concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., ante riforma, per il deposito di note conclusive.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982,
n.2463).
Conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo n.68/2022, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 249/2022.
Le parti hanno pure raggiunto un accordo sulla compensazione delle spese, e pertanto, in virtù di tale accordo, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n.68/2022, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN
249/2022;
3)Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 10/12/2025.
Il Giudice on.
ON AS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. AS
ON, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.695/2022 R.G., vertente tra:
وnata a Sant'Agata di Militello (Me), il 23.01.1973, ivi residente in [...]
Contrada Minà, Case Agricole n° 10, C.F C.F. 1 elettivamente domiciliata in
Torrenova (Me), Contrada Fragale n° 73, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Giovanni Calcò,
giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1 nato il [...] a [...] ed ivi residente nella c.da
,
Terreforti n. 41/C, codice fiscale C.F. 2 elettivamente domiciliato in Mistretta al
Corso Umberto I n. 149 presso lo studio dell'Avv. Antonio Mario Di Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione;
"ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.68/2022, emesso Parte_1 dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 249/2022, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 15.277,17, oltre spese e compensi del procedimento monitorio.
Controparte_1 il quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il Si costituiva rigetto.
Nel corso del giudizio, le parti, con quanto dichiarato nell'istanza depositata e all'odierna udienza,
hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione della lite, ed hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio.
Entrambe le parti, hanno chiesto pronunziarsi declaratoria di cessata materia del contendere, con rinunzia alla concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., ante riforma, per il deposito di note conclusive.
Parte opponente, ha precisato che, sebbene dal fascicolo telematico risulti l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della propria assistita, a suo tempo, era soltanto stata fatta riserva di presentazione dell'apposita, prodromica, domanda, senza, però, seguito di sorta.
La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Le parti, nel corso del giudizio, con quanto dichiarato nell'istanza depositata e all'odierna udienza,
hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione della lite, ed hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio.
Entrambe le parti, hanno chiesto pronunziarsi declaratoria di cessata materia del contendere, con rinunzia alla concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., ante riforma, per il deposito di note conclusive.
Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982,
n.2463).
Conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo n.68/2022, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 249/2022.
Le parti hanno pure raggiunto un accordo sulla compensazione delle spese, e pertanto, in virtù di tale accordo, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n.68/2022, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN
249/2022;
3)Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 10/12/2025.
Il Giudice on.
ON AS