Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 620/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con gli avv.ti ANDREA Parte_1
GIANNATTASIO e SALVATORE GIANNATTASIO;
contro
– con il funzionario dott. E_
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 19/02/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. ANDREA GIANNATTASIO, per la parte resistente le Funzionarie Dott.ssa e Controparte_2 [...]
CP_3
Ai sensi dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.,
- si dà atto delle dichiarazioni delle predette identità dei presenti collegati da remoto, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
- i presenti collegati da remoto si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a non registrare l'udienza, stante il divieto di legge;
- il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
- i difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. e sono in possesso di strumenti
1
Il Giudice,
- rilevato che dallo stato matricolare della docente , risulta, per l'anno Parte_1
scolastico 2020/2021, un'assenza suscettibile di detrazione economica al 100%, di cui i conteggi prodotti non sembrano tenere conto;
- considerato che l'art. 71 del d.l. 112 del 25.06.2008, convertito in L. 133 del 2008, recante la disciplina delle “Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, prevede, al comma 1, che “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”, e al comma 6 che “le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”; invita
2 la parte ricorrente a chiarire se la PD richiesta tenga conto dei giorni di assenza non retribuita ed eventualmente a rettificare i propri conteggi, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
L'Avv. GIANNATTASIO in effetti dichiara di decurtare la domanda dell'importo di €
5,82 per il giorno di permesso non retribuito che risulta per l'anno 2020/2021, rideterminandola pertanto in € 895,76.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
Entrambe le parti si riportano ai rispettivi atti e dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 620/2024, avente per oggetto “retribuzione professionale docenti”, promossa
DA
(c.f. ) - con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli Avv.ti ANDREA GIANNATTASIO e SALVATORE GIANNATTASIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato E_ P.IVA_1
e difeso dal Funzionario, dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 9.10.2024, ha Parte_1
promosso il presente giudizio, assumendo di avere stipulato con l'Amministrazione convenuta diversi contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021 e di non avere ricevuto in relazione ad essi l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, al cui pagamento assume di avere diritto, sicché ha chiesto la condanna del
[...]
alla corresponsione in suo favore della somma E_
complessiva di € 901,58.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il E_
si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto. 4 La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, nel corso della quale la parte resistente ha rideterminato la propria domanda in € 895,76, avendo essa decurtato un giorno per permesso non retribuito, inizialmente considerato;
il MINISTERO si è riportato alla propria memoria difensiva.
2. È senz'altro infondata l'eccezione della resistente di difetto di legittimazione passiva. Infatti
è del tutto inconferente quanto argomentato dal convenuto in ordine al processo CP_1
di gestione giuridica e contabile dei contratti del personale scolastico, nato dalla collaborazione Contro tra il e il Controparte_4
[...]
) ora . Trattasi infatti di Controparte_6 CP_7 E_
questione che esula dai rapporti giuridici in essere tra le odierne parti in causa, in forza dei quali unica obbligata alla prestazione nei confronti dei lavoratori deve ritenersi l'Amministrazione oggi convenuta.
3. Occorre innanzitutto rilevare che non sono in contestazione i contratti di supplenza allegati dall'odierno ricorrente, il quale ha instaurato con il convenuto, in plurime CP_1
occasioni nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 (complessivamente, per oltre cinque mesi), rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento in suo favore della cd. PD (retribuzione professionale docenti), in relazione ai predetti contratti ed in applicazione dei principi ormai ripetutamente affermati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Il MINISTERO convenuto sostiene, di contro, che la PD non competerebbe all'odierno ricorrente, in quanto lo stesso ha stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie, esclusi, in quanto tali, dal campo di applicazione dell'emolumento, prestando servizio nell'anno scolastico
2020/2021, per periodi significativamente inferiori all'anno.
Secondo l'Amministrazione, infatti, le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale della scuola prevedono diverse tipologie di supplenze, specificamente indicate nella
L. 124/1999 (recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) e nel D.M.
13.6.2007 adottato ai sensi dellart.4 della medesima legge, a cui corrispondono determinati tipi di contratto e, di conseguenza, per ciascuno una diversa struttura retributiva, “elaborata nel pieno rispetto dei parametri indicati dal CCNL Comparto Scuola vigente”.
5 La questione oggetto di causa è stata già risolta dalla S.C. con orientamento che qui si condivide e le cui argomentazioni meritano di essere integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Si legge nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della PD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante
Cass. n. 17773/2017);
6 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del CE;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del CE Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma
7 generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della PD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs.
n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
"al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la PD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese""” (in senso conforme, v. Cass. civ., sez. lav., n. 6293 del 5.3.2020).
4. Tanto premesso, anche con riferimento ai contratti stipulati dall'odierno ricorrente non sono state provate, ed invero nemmeno allegate, dal E_
, “significative diversificazioni nell'attività” del docente rispetto a quella propria degli
[...]
assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche;
infatti l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto allegare e provare che, durante il tempo delle singole supplenze (comunque protrattesi per l'apprezzabile periodo di oltre cinque mesi), il ricorrente non abbia svolto la stessa attività dei colleghi ed in particolare non abbia partecipato ai “processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole”, ai quali hanno invece partecipato gli altri docenti. Alcuna eccezione è stata, inoltre, formulata con riguardo al quantum oggetto della domanda.
Per tale ragione, il ricorso deve essere accolto nei termini richiesti, con riconoscimento in favore di del credito azionato, come rideterminato all'odierna udienza. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della sua natura.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti del Parte_1 E_
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna il a corrispondere a E_ [...]
, a titolo di “retribuzione professionale docenti”, per i servizi Parte_1
dallo stesso resi con i contratti a tempo determinato indicati in ricorso e sulla base degli importi previsti dal C.C.N.L. di settore, la somma di € 895,76, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 260,00 per compensi professionali, € 21,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 19 febbraio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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