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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 202, avente ad OGGETTO: danni da circolazione tradale, e vertente TRA
, elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia Parte_1
(NA) alla Via A. D'Auria n. 189 presso lo studio dell'Avv. Luciano Palermo e dall'Avv. Emanuele Castaldo Barrigiano, come da procura allegata ATTRICE E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 ciliato in Caserta al Corso Trieste n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Malatesta, come da procura allegata CONVENUTA NONCHE'
, residente in Poggiomarino (NA) alla Controparte_2 via Giugliano n. 59 CONVENUTA CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti della e di per CP_1 Controparte_2 chiedere la condanna delle convenute in solido al risarcimento di tutti i danni, oltre spese di giudizio. A tal fine l'attrice deduceva che, in data 06.10.2016, verso le ore 08.45 circa, alla guida dell'autovettura Lancia Y targata CT685NR, di proprietà di , percorreva la Strada Parte_2
Provinciale San Giuseppe V triano, in Poggiomarino (NA), e si apprestava ad uscire da una traversa laterale posta sulla destra, si fermava al crocevia per verificare se giungessero altri veicoli dai due sensi di marcia ed iniziava la manovra di svolta a sinistra immettendosi lentamente sulla relativa corsia di marcia, con direzione San Giuseppe Vesuviano, allorquando veniva violentemente urtata dalla vettura Lancia Y targata DC862FJ, di proprietà e condotta da ed Controparte_2 assicurata per la RCA con la , la quale, proveniente CP_1 dalla direzione San Gius no, improvvisamente superava la vettura che si era precedentemente fermata per consentire l'attraversamento dell'incrocio da parte dell' attrice e, a causa dell'elevata velocità e della sua imprudente e
1 sconsiderata condotta di guida, impattava contro la Lancia Y dell'attrice. In conseguenza del sinistro, trasportata con ambulanza, all'Ospedale “Villa Malta” di Sarno, dove accedeva in codice rosso. Successivamente, a causa della gravità delle sue condizioni e visto il peggioramento del suo stato di coscienza, l'attrice veniva trasferita presso il P.O. “Umberto I” di Nocera, dove veniva sottoposta, in urgenza, in pari data, ad intervento di craniotomia per evacuazione del voluminoso ematoma epidurale destro, con postumi permanenti e invalidanti valutati dal consulente di parte, Dott. nel seguente modo: Persona_1
I.T.T. giorni 40 (quaranta); I.T.P. al 75% per giorni 30 (trenta); I.T.P. al 50% per giorni 60 (sessanta); danno biologico nella misura del 50%, per un ammontare pari ad € 446.589,50 con la massima personalizzazione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , la CP_1 quale contestava la fondatezza dell'av nda risarcitoria, chiedendone il rigetto.
, sebbene ritualmente citata, restava Controparte_2
Espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e CTU, la causa è stata introitata a sentenza, con decorrenza 3.9.2025. Orbene, ed in via preliminare va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In secondo luogo, va dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente citata e non comparsa.
[...]
2 Analogamente va dichiarata la proponibilità della domanda in presenza della regolare costituzione in mora ex art. 148 CdA nonché, con nota pec del 12.10.2020 l'attrice ha, invitato la convenuta compagnia assicuratrice a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nei termini descritti dall'attore. Tale dinamica del sinistro, così come illustrata dall'attrice in citazione, trova infatti pieno conforto nelle dichiarazioni rese, all' udienza del 8.3.2024 da che dichiarava di Testimone_1 conoscere i fatti di causa, luogo del sinistro:”
“dichiaro di conoscere i fatti per cui è causa, in quanto all'epoca dei fatti mi trovavo sulla strada dove è avvenuto il sinistro ed ero alla guida della mia autovettura dove mi precedevano tre autovetture;
confermo il capo 5) precisando che la vettura che mi precedeva era l'auto lancia y di colore grigio che eseguiva la manovra di sorpasso alle altre due auto che erano davanti a lei;
confermo il capo 6) ma non ricordo se l'auto blu avesse urtato il muretto e non so quantificare la distanza ma ripeto che davanti a me c'era la lancia y di colore grigio ed altre due auto;
confermo il capo 7) precisando che quando mi sono avvicinato alla signora ho visto che sanguinava dall'orecchio ed era priva di coscienza;
confermo il capo 8) precisando di aver lasciato le mie generalità ai parenti intervenuti successivamente sul luogo del sinistro e non ho visto l'autoambulanza arrivare. Non so se sono arrivate sul posto autorità.”. Tra l'altro, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, nel caso di scontro tra autoveicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia perfettamente uniformato alle norme sulla circolazione ea quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
3 Nel caso in esame, vi è da evidenziare anche che all'esito dell'attività espletata nell'ambito del procedimento penale a carico della per il reato p. e p. dall'art. Controparte_2
590 bis c.p. ovvero per “lesioni stradali”, (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata - PM Dott. Emilio Prisco – N.rg.nr. 9296/2016), il P.I. Controparte_3 concludeva il proprio elaborato nei seguent ebbe a verificarsi sulla corsia di marcia della vettura Lancia ON Grigia, condotta dall'indagata, in adiacenza del margine sinistro e vedeva impegnata la sezione anteriore sinistra di quest'ultima e la sezione centro laterale posteriore sinistra della vettura Lancia ON Blu condotta dalla parte offesa. L'urto, severo, produceva una rotazione di entrambi i veicoli che inerzialmente raggiungevano le rispettive posizioni di quiete così come rinvenute dai verbalizzanti, mentre i conducenti riportavano lesioni. Giova evidenziare che le circostanze esposte dalla parte offesa non hanno trovato alcun riscontro tecnico sia in merito all'assenza di avvistamento della Lancia ON dell'indagata sulla carreggiata, sia che la stessa fosse in fase di sorpasso ad una vettura rimasta sconosciuta in fase di collisione. Per quanto attiene il comportamento della conducente della vettura Lancia ON Grigia, nella persona dell'indagata signora
, è pensiero dello scrivente evidenziare Controparte_2 nto emerso dalle indagini tecniche pur avendo una velocità di circa 60 km/h, in violazione dell'art. 142 del CdS rimaneva coinvolta suo malgrado, per l'inaspettata e forviante condotta avversa in immissione sulla carreggiata anche in considerazione che seppur viaggiava entro il limite imposto 13,8 m/s (50km/h) l'evento non era evitabile in considerazione dei tempi e spazi mutuamente percorsi dai rispettivi veicoli venuti ad interferenza sulla carreggiata, peraltro da una traversa privata non presegnalata. Infine, è atto dovuto evidenziare che la causale massiva delle lesioni riportate dall'indagata sono da configurarsi in ragione della sezione interessata dalla sua vettura nell'urto (centro laterale posteriore) dalla circostanza che la stessa non indossando la cintura di sicurezza non era vincolata subendo la centrifugazione del corpo durante la fase evolutiva della vettura in uscita dall'urto. L'evento così ricostruito risulta in conflitto con le dichiarazioni della parte offesa la quale ha liberamente disatteso ai precetti stradali di cui: Art. 154 C.d.S. (Cambio di direzione o di corsia o altre manovre) (…) Art. 172 codice della strada – l'obbligo delle cinture di sicurezza …” determinandosi quindi un pari concorso di colpa a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa. Ed infatti la Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza 4 settembre 2024, n. 23804, richiama il parametro normativo di riferimento, ossia l'art. 1227 c. 1 c.c., in base al quale il
4 risarcimento deve essere diminuito in base alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. La valutazione del giudice postula un giudizio ipotetico e controfattuale in base al quale ricostruire cosa sarebbe accaduto nell'ipotesi in cui ciascuno dei due soggetti avesse tenuto la condotta alternativa corretta e confrontare le condotte colpose di danneggiante e danneggiato. È necessario comparare le due colpe e valutare quale tra le due condotte colpose sia risultata più grave rispetto all'altra e quale abbia comportato un contributo causale prevalente nella causazione del sinistro. Nel caso di specie il “Cambio di direzione o di corsia o altre manovre” (Art. 154 C.d.S.) operato dall'attrice, ha determinato una corresponsabilità nel determinismo fattuale nell'evento per cui è causa che, va determinata nel 50% sulla base degli elementi in atti (e tenendo conto anche nella omessa tenuta della cintura di sicurezza nel profilo quantitativo delle lesioni subìte). Inoltre deve evidenziarsi che in relazione alla sentenza n. 232/2022 emessa dal GdP di Torre Annunziata, la quale si è limitata a rigettare la domanda formulata dalla odierna convenuta contumace, non può produrre alcun giudicato esterno di cui il terzo può giovarsi degli effetti del giudicato a lui favorevole, in considerazione che nella predetta sentenza alcun accertamento è stato effettuato: “l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico” (Tribunale di Roma, ordinanza ex art 702 bis c.p.c. Repert. N. 12321/2023 del 29/05/2023). Venendo ora all'individuazione e quantificazione dei danni patiti dall'attrice, occorre fare riferimento alla documentazione sanitaria in atti ed alla relazione medica relativa alla espletata CTU. Sul punto, va preliminarmente evidenziato che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, (n. 26972/08) non esclude in astratto l'autonomia del danno biologico da quello morale, ma precisa che nella ipotesi in cui la sofferenza del pregiudizio soggettivo in sé considerata non come componente del più complesso pregiudizio patrimoniale, allora, e solo in tale accezione, tale danno deve essere qualificato come biologico. A ciò si aggiunga che l'obiettivo della sentenza, oltre che a quello riconfigurare il c.d. danno esistenziale, è quello di personalizzare il danno “non patrimoniale”. Peraltro le successive sentenze, sempre di legittimità, hanno confermato tale autonomia. A ciò si aggiunga che di recente è intervenuto il legislatore (DPR n. 37/2009) sancendo, ancora una volta, tale autonomia. E' pur vero che detta norma seppur intervenendo in un settore speciale, rivela un procedimento
5 logico-giuridico in evidente contrasto con la interpretazione che si è voluta dare alla predetta Sentenza del 2008. Inoltre, il Tribunale di Milano, nello sviluppare le proprie tabelle, ha di fatto, riconosciuto l'autonomia tra danno biologico e morale, ed il Tribunale Palermo, (sez. III civile, sentenza 03.06.2009) ha ritenuto che “il danno morale è risarcibile;
la sua liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell'arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d'animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico esprimendosi in una frazione di esso”. Da ultimo, è stato affermato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus"
“interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2018, n. 901 - Vedi anche: n. 24075 del 2017 - Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 24/03/2006, n. 6572 -Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 11/11/2008, n. 26972). Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma
6 non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma
7 l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Pertanto, ed in ordine al quantum, sulla scorta della CTU il danno biologico è valutabile secondo le tabelle della SIMLA nella misura del 27%(ventisette punti percentuali) considerando anche il danno estetico e le condizioni cliniche soggettive della periziata, le lesioni lamentate sono riconducibili alla dinamica del fatto dannoso riferito;
ne è conseguita un'inabilità temporanea assoluta di 16gg (sedici giorni), per il periodo di ricovero, un'inabilità temporanea parziale di 20gg (venti giorni), da valutarsi mediamente al 75%, un'inabilità temporanea parziale di 30gg (trenta giorni), da valutarsi mediamente al 50% ed un'inabilità temporanea parziale di 30gg (trenta giorni), da valutarsi mediamente al 25%, e che gli esiti permanenti non incidono sull'espletamento delle normali attività quotidiane;
il livello di sofferenza conseguito dalla periziata alle lesioni subite è di grado grave;
la periziata non necessita di assistenza continua per potersi lavare e vestire.
Pertanto sulla base del DPR n. 12 del 13/01/2025 si ottengono tali voci di liquidazione:
€
Danno permanente complessivo (€ 129.013,71 x 101.533,79 0,787):
Invalidità temporanea totale per 16 giorni: € 883,84
Invalidità temporanea al 75% per 20 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 414,30
B) Danno temporaneo totale: € 2.955,34
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 104.489,13
€ TOTALE GENERALE: 104.489,13
Inoltre deve anche evidenziarsi che non spetta alcun danno morale, in quanto non è stata provata che “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
8 dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensità”. Pertanto, avendo accertato il pari concorso di colpa da parte dell'attrice, le convenute in solido tra loro, vanno condannate al pagamento in favore di della complessiva Parte_1 somma di € 52.244,57 dall'evento e fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto dichiara la pari e concorrente responsabilità da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa;
-condanna le convenute, in solido tra loro ed in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 52.244,57 oltre interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna le medesime convenute sempre in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle competenze e spese processuali, e che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Luciano Palermo ed Avv. Emanuele Castaldo Barrigiano dichiaratisi antistatari;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Torre Annunziata, 15 dicembre 2025.
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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, elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia Parte_1
(NA) alla Via A. D'Auria n. 189 presso lo studio dell'Avv. Luciano Palermo e dall'Avv. Emanuele Castaldo Barrigiano, come da procura allegata ATTRICE E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 ciliato in Caserta al Corso Trieste n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Malatesta, come da procura allegata CONVENUTA NONCHE'
, residente in Poggiomarino (NA) alla Controparte_2 via Giugliano n. 59 CONVENUTA CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti della e di per CP_1 Controparte_2 chiedere la condanna delle convenute in solido al risarcimento di tutti i danni, oltre spese di giudizio. A tal fine l'attrice deduceva che, in data 06.10.2016, verso le ore 08.45 circa, alla guida dell'autovettura Lancia Y targata CT685NR, di proprietà di , percorreva la Strada Parte_2
Provinciale San Giuseppe V triano, in Poggiomarino (NA), e si apprestava ad uscire da una traversa laterale posta sulla destra, si fermava al crocevia per verificare se giungessero altri veicoli dai due sensi di marcia ed iniziava la manovra di svolta a sinistra immettendosi lentamente sulla relativa corsia di marcia, con direzione San Giuseppe Vesuviano, allorquando veniva violentemente urtata dalla vettura Lancia Y targata DC862FJ, di proprietà e condotta da ed Controparte_2 assicurata per la RCA con la , la quale, proveniente CP_1 dalla direzione San Gius no, improvvisamente superava la vettura che si era precedentemente fermata per consentire l'attraversamento dell'incrocio da parte dell' attrice e, a causa dell'elevata velocità e della sua imprudente e
1 sconsiderata condotta di guida, impattava contro la Lancia Y dell'attrice. In conseguenza del sinistro, trasportata con ambulanza, all'Ospedale “Villa Malta” di Sarno, dove accedeva in codice rosso. Successivamente, a causa della gravità delle sue condizioni e visto il peggioramento del suo stato di coscienza, l'attrice veniva trasferita presso il P.O. “Umberto I” di Nocera, dove veniva sottoposta, in urgenza, in pari data, ad intervento di craniotomia per evacuazione del voluminoso ematoma epidurale destro, con postumi permanenti e invalidanti valutati dal consulente di parte, Dott. nel seguente modo: Persona_1
I.T.T. giorni 40 (quaranta); I.T.P. al 75% per giorni 30 (trenta); I.T.P. al 50% per giorni 60 (sessanta); danno biologico nella misura del 50%, per un ammontare pari ad € 446.589,50 con la massima personalizzazione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , la CP_1 quale contestava la fondatezza dell'av nda risarcitoria, chiedendone il rigetto.
, sebbene ritualmente citata, restava Controparte_2
Espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e CTU, la causa è stata introitata a sentenza, con decorrenza 3.9.2025. Orbene, ed in via preliminare va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In secondo luogo, va dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente citata e non comparsa.
[...]
2 Analogamente va dichiarata la proponibilità della domanda in presenza della regolare costituzione in mora ex art. 148 CdA nonché, con nota pec del 12.10.2020 l'attrice ha, invitato la convenuta compagnia assicuratrice a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nei termini descritti dall'attore. Tale dinamica del sinistro, così come illustrata dall'attrice in citazione, trova infatti pieno conforto nelle dichiarazioni rese, all' udienza del 8.3.2024 da che dichiarava di Testimone_1 conoscere i fatti di causa, luogo del sinistro:”
“dichiaro di conoscere i fatti per cui è causa, in quanto all'epoca dei fatti mi trovavo sulla strada dove è avvenuto il sinistro ed ero alla guida della mia autovettura dove mi precedevano tre autovetture;
confermo il capo 5) precisando che la vettura che mi precedeva era l'auto lancia y di colore grigio che eseguiva la manovra di sorpasso alle altre due auto che erano davanti a lei;
confermo il capo 6) ma non ricordo se l'auto blu avesse urtato il muretto e non so quantificare la distanza ma ripeto che davanti a me c'era la lancia y di colore grigio ed altre due auto;
confermo il capo 7) precisando che quando mi sono avvicinato alla signora ho visto che sanguinava dall'orecchio ed era priva di coscienza;
confermo il capo 8) precisando di aver lasciato le mie generalità ai parenti intervenuti successivamente sul luogo del sinistro e non ho visto l'autoambulanza arrivare. Non so se sono arrivate sul posto autorità.”. Tra l'altro, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, nel caso di scontro tra autoveicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia perfettamente uniformato alle norme sulla circolazione ea quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
3 Nel caso in esame, vi è da evidenziare anche che all'esito dell'attività espletata nell'ambito del procedimento penale a carico della per il reato p. e p. dall'art. Controparte_2
590 bis c.p. ovvero per “lesioni stradali”, (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata - PM Dott. Emilio Prisco – N.rg.nr. 9296/2016), il P.I. Controparte_3 concludeva il proprio elaborato nei seguent ebbe a verificarsi sulla corsia di marcia della vettura Lancia ON Grigia, condotta dall'indagata, in adiacenza del margine sinistro e vedeva impegnata la sezione anteriore sinistra di quest'ultima e la sezione centro laterale posteriore sinistra della vettura Lancia ON Blu condotta dalla parte offesa. L'urto, severo, produceva una rotazione di entrambi i veicoli che inerzialmente raggiungevano le rispettive posizioni di quiete così come rinvenute dai verbalizzanti, mentre i conducenti riportavano lesioni. Giova evidenziare che le circostanze esposte dalla parte offesa non hanno trovato alcun riscontro tecnico sia in merito all'assenza di avvistamento della Lancia ON dell'indagata sulla carreggiata, sia che la stessa fosse in fase di sorpasso ad una vettura rimasta sconosciuta in fase di collisione. Per quanto attiene il comportamento della conducente della vettura Lancia ON Grigia, nella persona dell'indagata signora
, è pensiero dello scrivente evidenziare Controparte_2 nto emerso dalle indagini tecniche pur avendo una velocità di circa 60 km/h, in violazione dell'art. 142 del CdS rimaneva coinvolta suo malgrado, per l'inaspettata e forviante condotta avversa in immissione sulla carreggiata anche in considerazione che seppur viaggiava entro il limite imposto 13,8 m/s (50km/h) l'evento non era evitabile in considerazione dei tempi e spazi mutuamente percorsi dai rispettivi veicoli venuti ad interferenza sulla carreggiata, peraltro da una traversa privata non presegnalata. Infine, è atto dovuto evidenziare che la causale massiva delle lesioni riportate dall'indagata sono da configurarsi in ragione della sezione interessata dalla sua vettura nell'urto (centro laterale posteriore) dalla circostanza che la stessa non indossando la cintura di sicurezza non era vincolata subendo la centrifugazione del corpo durante la fase evolutiva della vettura in uscita dall'urto. L'evento così ricostruito risulta in conflitto con le dichiarazioni della parte offesa la quale ha liberamente disatteso ai precetti stradali di cui: Art. 154 C.d.S. (Cambio di direzione o di corsia o altre manovre) (…) Art. 172 codice della strada – l'obbligo delle cinture di sicurezza …” determinandosi quindi un pari concorso di colpa a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa. Ed infatti la Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza 4 settembre 2024, n. 23804, richiama il parametro normativo di riferimento, ossia l'art. 1227 c. 1 c.c., in base al quale il
4 risarcimento deve essere diminuito in base alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. La valutazione del giudice postula un giudizio ipotetico e controfattuale in base al quale ricostruire cosa sarebbe accaduto nell'ipotesi in cui ciascuno dei due soggetti avesse tenuto la condotta alternativa corretta e confrontare le condotte colpose di danneggiante e danneggiato. È necessario comparare le due colpe e valutare quale tra le due condotte colpose sia risultata più grave rispetto all'altra e quale abbia comportato un contributo causale prevalente nella causazione del sinistro. Nel caso di specie il “Cambio di direzione o di corsia o altre manovre” (Art. 154 C.d.S.) operato dall'attrice, ha determinato una corresponsabilità nel determinismo fattuale nell'evento per cui è causa che, va determinata nel 50% sulla base degli elementi in atti (e tenendo conto anche nella omessa tenuta della cintura di sicurezza nel profilo quantitativo delle lesioni subìte). Inoltre deve evidenziarsi che in relazione alla sentenza n. 232/2022 emessa dal GdP di Torre Annunziata, la quale si è limitata a rigettare la domanda formulata dalla odierna convenuta contumace, non può produrre alcun giudicato esterno di cui il terzo può giovarsi degli effetti del giudicato a lui favorevole, in considerazione che nella predetta sentenza alcun accertamento è stato effettuato: “l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico” (Tribunale di Roma, ordinanza ex art 702 bis c.p.c. Repert. N. 12321/2023 del 29/05/2023). Venendo ora all'individuazione e quantificazione dei danni patiti dall'attrice, occorre fare riferimento alla documentazione sanitaria in atti ed alla relazione medica relativa alla espletata CTU. Sul punto, va preliminarmente evidenziato che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, (n. 26972/08) non esclude in astratto l'autonomia del danno biologico da quello morale, ma precisa che nella ipotesi in cui la sofferenza del pregiudizio soggettivo in sé considerata non come componente del più complesso pregiudizio patrimoniale, allora, e solo in tale accezione, tale danno deve essere qualificato come biologico. A ciò si aggiunga che l'obiettivo della sentenza, oltre che a quello riconfigurare il c.d. danno esistenziale, è quello di personalizzare il danno “non patrimoniale”. Peraltro le successive sentenze, sempre di legittimità, hanno confermato tale autonomia. A ciò si aggiunga che di recente è intervenuto il legislatore (DPR n. 37/2009) sancendo, ancora una volta, tale autonomia. E' pur vero che detta norma seppur intervenendo in un settore speciale, rivela un procedimento
5 logico-giuridico in evidente contrasto con la interpretazione che si è voluta dare alla predetta Sentenza del 2008. Inoltre, il Tribunale di Milano, nello sviluppare le proprie tabelle, ha di fatto, riconosciuto l'autonomia tra danno biologico e morale, ed il Tribunale Palermo, (sez. III civile, sentenza 03.06.2009) ha ritenuto che “il danno morale è risarcibile;
la sua liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell'arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d'animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico esprimendosi in una frazione di esso”. Da ultimo, è stato affermato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus"
“interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2018, n. 901 - Vedi anche: n. 24075 del 2017 - Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 24/03/2006, n. 6572 -Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 11/11/2008, n. 26972). Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma
6 non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma
7 l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Pertanto, ed in ordine al quantum, sulla scorta della CTU il danno biologico è valutabile secondo le tabelle della SIMLA nella misura del 27%(ventisette punti percentuali) considerando anche il danno estetico e le condizioni cliniche soggettive della periziata, le lesioni lamentate sono riconducibili alla dinamica del fatto dannoso riferito;
ne è conseguita un'inabilità temporanea assoluta di 16gg (sedici giorni), per il periodo di ricovero, un'inabilità temporanea parziale di 20gg (venti giorni), da valutarsi mediamente al 75%, un'inabilità temporanea parziale di 30gg (trenta giorni), da valutarsi mediamente al 50% ed un'inabilità temporanea parziale di 30gg (trenta giorni), da valutarsi mediamente al 25%, e che gli esiti permanenti non incidono sull'espletamento delle normali attività quotidiane;
il livello di sofferenza conseguito dalla periziata alle lesioni subite è di grado grave;
la periziata non necessita di assistenza continua per potersi lavare e vestire.
Pertanto sulla base del DPR n. 12 del 13/01/2025 si ottengono tali voci di liquidazione:
€
Danno permanente complessivo (€ 129.013,71 x 101.533,79 0,787):
Invalidità temporanea totale per 16 giorni: € 883,84
Invalidità temporanea al 75% per 20 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 414,30
B) Danno temporaneo totale: € 2.955,34
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 104.489,13
€ TOTALE GENERALE: 104.489,13
Inoltre deve anche evidenziarsi che non spetta alcun danno morale, in quanto non è stata provata che “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
8 dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensità”. Pertanto, avendo accertato il pari concorso di colpa da parte dell'attrice, le convenute in solido tra loro, vanno condannate al pagamento in favore di della complessiva Parte_1 somma di € 52.244,57 dall'evento e fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto dichiara la pari e concorrente responsabilità da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa;
-condanna le convenute, in solido tra loro ed in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 52.244,57 oltre interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna le medesime convenute sempre in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle competenze e spese processuali, e che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Luciano Palermo ed Avv. Emanuele Castaldo Barrigiano dichiaratisi antistatari;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Torre Annunziata, 15 dicembre 2025.
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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