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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 9925 - 2023
Il Tribunale di NA Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9925 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare- tabelle millesimali”
TRA nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) in proprio ed in qualità di erede di;
C.F._1 Persona_1 [...]
nato a [...] il 23.8.1973 (C.F.: in Parte_2 C.F._2 qualità di erede di e nata a [...] il Persona_1 Parte_3
15.5.1978 (C.F.: ) in qualità di erede di , C.F._3 Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (NA) , alla via Cacciapuoti
n. 57, presso lo studio dell'avv. Miriam Marino che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
ATTORI
E
(P. Iva ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in San Felice Circeo (LT), alla Via Monte Circeo n. 221, in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in NA , alla via Morghen n. 181, presso lo studio dell'avv. Mariano di Lorenzo , giusta procura alle liti in atti.
CONVENUTA
NONCHÉ
nata a Giugliano in [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: elettivamente domiciliata in NA alla Via Morghen , C.F._4 presso lo studio dell'avv. Mariano di Lorenzo, giusta procura alle liti in atti.
CONVENUTA CONCLUSIONI
All'udienza civile del 7.5.2025 i procuratori delle parti si riportavano a tutti gli scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento, concludendo come da verbale di udienza cui si rinvia per relationem e il G.I. riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECSIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con ricorso depositato il 13.11.2023, gli odierni ricorrenti deducevano che :
- essi istanti sono comproprietari , per successione ereditaria di Per_1
, di un immobile sito in Giugliano in Campania (NA), alla via Ugo Foscolo
[...]
n.6, riportato in catasto al foglio 64, particella 45, e la ricorrente è Parte_1 proprietaria, in proprio del 50% di tale immobile;
che sono proprietari esclusivi del lastrico solare nonché del piano cantinato annesso a tale immobile;
- che i resistenti sono ciascuno proprietario di un appartamento sito al primo piano del fabbricato di via Ugo Foscolo e, precisamente al piano superiore rispetto a quello dei ricorrenti;
- in data 12.09.2023 veniva convocata dalla soc. e da Controparte_1 CP_2
l'assemblea della comunione, in seconda convocazione, per discutere:
[...]
1)“Esame e approvazione tabelle millesimali, relazione allegata”; 2) scelta e nomina amministratore del fabbricato, determinazioni consequenziali. 3) Varie ed eventuali
- a mezzo pec del 10.9.2023 del proprio legale, evidenziavano il loro dissenso circa la redazione delle tabelle millesimali, atteso che la ripartizione delle spese comuni avveniva secondo legge o secondo i criteri di cui alle statuizioni della sentenza resa dal Giudice di Pace di Marano di NA, passata in giudicata, e contestavano la validità della convocazione, anticipando la loro assenza al consesso assembleare ritenendo l'inutilità della convocata assemblea per mancanza dei presupposti di validità della stessa;
- riunita in seconda convocazione, l'assemblea dei comunisti deliberava l'approvazione all'unanimità delle tabelle millesimali e soprassedeva sul punto 2 all'odg;
- Il verbale di assemblea veniva comunicato ai ricorrenti con nota raccomandata del 13.9.2023 pervenuta a ciascuno di essi successivamente;
- tale delibera era da ritenersi illegittima, nulla e, comunque, invalida per vizio inerente la sua costituzione per mancanza di quorum per la deliberazione adottata;
-in data 13.10.2023 veniva depositata istanza di mediazione e fissato il primo incontro per il giorno 16.11.2023;
Per tali motivi chiedevano:
- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 12.09.2023;
- nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la predetta delibera;
-accertare i diritti di proprietà delle parti in causa e le loro rispettive quote;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio;
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio si costituiva la soc. la Controparte_1 quale deduceva preliminarmente l'inammissibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di parte ricorrente, evidenziando che:
- l'impugnazione della delibera assembleare del 13.09.2023 era tardiva, atteso che agli atti non vi era prova della presentazione della domanda di mediazione all'Organismo di Mediazione e la convocazione per l'incontro del
16.11.2023;
Per tali motivi chiedeva:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera per violazione del termine ex art. 1137 c.c.;
- nel merito, confermare la validità della delibera impugnata;
- condannare i ricorrenti in solido al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.
§§ §§ §§§
Rigettata la istanza di sospensione esecutiva della delibera assembleare per mancanza dei presupposti di legge, il Giudice a scioglimento della riserva assunta in data 3.5.2024 , rilevato che parte ricorrente aveva notificato il ricorso introduttivo, in uno con il decreto di comparizione delle parti, fuori termine, onerava la stessa parte a rinotificare nelle forme e nei termini di legge e rinviava all'udienza del 20.11.2024
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale si riportava alle Controparte_2 difese svolte dalla soc. facendole proprie. Controparte_1 A scioglimento della riserva assunta in data 20.11.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, rinviava la causa ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 7.5.2025.
All'udienza del 7.5.2025 il G.I, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione
§§§ §§ §§§
Preliminarmente, osserva il Tribunale quanto alla questione relativa alla tempestività della impugnazione della delibera oggetto di giudizio ed alla relativa eccezione articolata dal convenuto, occorre premettere che le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria;
pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria.
Ciò comporta che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti.
In particolare, l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale", aggiungendo che, "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo". Il combinato disposto delle norme sopra richiamate interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare;
infatti, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Tanto premesso nel caso de quo, passando all'esame delle doglianze di parte ricorrente, relative alla domanda di annullamento del punto n. 1) o.d.g. della delibera assembleare del 12.9.2023, rileva il giudicante che la domanda va dichiarata improcedibile, atteso che parte ricorrente non ha documentalmente provato di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, nei termini previsti dalla normativa citata, mediante il deposito in giudizio della comunicazione di avvio della procedura di mediazione e delle necessarie incombenze successive, certificazione della mancata adesione delle parti invitate e dell'esito negativo della mediazione.
Invero, il potere impugnatorio della delibera assembleare discende dall'art. 1137 c.c. prevede il termine di giorni 30, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. .
La procedibilità dell'azione giudiziale per le impugnazioni delle delibere assembleari è dunque subordinata all'introduzione della procedura di mediazione, così come disciplinato dall'art. 5, comma 1 bis del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, prevedendo che il condomino che intende impugnare una delibera assembleare, dovrà necessariamente procedere al deposito dell'istanza di mediazione presso un organismo riconosciuto, prima di procedere alla instaurazione della domanda giudiziale.
Sul punto occorre precisare che un primo aspetto controverso è se, per evitare lo spirare infruttuoso del termine di decadenza, sia sufficiente depositare l'istanza di mediazione entro il suddetto termine di trenta giorni oppure occorre che entro quel termine la parte invitata ne sia effettivamente venuta a conoscenza.
La questione è stata oggetto di scrutinio dalla Corte di Cassazione, la quale ha operato una interpretazione letterale del citato art. 5; più in particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'istanza di mediazione ovvero il suo deposito presso l'organismo di conciliazione, non sia sufficiente a interrompere il temine di decadenza di cui all'articolo 1137 c.c., affermando che “…solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche con il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza” (Cass. civ. 28 gennaio 2019 n. 2273).
Da qui ne discende che non è sufficiente il mero deposito dell'istanza, con relativo numero di protocollo, presso l'organismo di mediazione adito, ma è necessario che la parte interessata ne venga materialmente a conoscenza in qualunque forma;
va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge citata, la domanda di mediazione e la data del primo incontro possono essere comunicati all'altra parte non solo su iniziativa dell'organo investito dell'istanza, ma anche a cura della parte istante, prevedendo, quindi, la norma un preciso onere della parte a provvedervi, previsione che permette di superare eventuali dubbi di costituzionalità in ordine alla produzione degli effetti negativi derivanti dal mancato rispetto di tale adempimento nella sfera giuridica dell'istante (Trib. NA, VI civ., sent. del 4 dicembre 2019).
Continuando, il Tribunale di NA rifacendosi ad un precedente di merito
(Corte di Appello di Genova, sentenza n. 946/2018), ha ribadito che la parte che intenda giovarsi degli effetti della domanda può rendersi essa stessa attiva e diligente per effettuare nei termini la comunicazione all'altra parte;
la facoltà della parte istante di provvedere direttamente alla comunicazione della domanda – prevista espressamente dalla legge – salvaguarda l'interpretazione letterale della norma, secondo la quale gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati alla comunicazione della domanda di mediazione, e non già al suo deposito, presso l'organismo prescelto.
Orbene, nella fattispecie in esame e alla luce della documentazione versata in atti non vi è prova della comunicazione della domanda di mediazione ai resistenti. Risulta allegata una nota pec del 13.10.2023 del legale degli istanti, indirizzata, peraltro, unicamente alla soc. con cui si Controparte_1 informava la stessa della proposizione della domanda di mediazione senza, tuttavia, l'allegazione della istanza e dell'invito del mediatore al primo incontro di mediazione.
Il verbale di mediazione successivamente depositato in atti in data 10 aprile
2024 da parte istante, in cui il mediatore dichiara di aver regolarmente convocato le parti con nota pec e con racc,ta a/r, Controparte_3 Controparte_2 non risulta certificata la provenienza e la conformità all'originale eventualmente redatto, in quanto, privo di sottoscrizione del mediatore designato dall'Organismo
e di ogni altro elemento riconducibile sia al mediatore sia all'istituto di mediazione.
Né può considerarsi provata la regolarità dell'instaurata procedura di mediazione, mediante i messaggi e-mail interlocutori, datati 16.11.2023 tra il mediatore e l'avv. Miriam Marino, poiché, il contenuto dei Parte_4 rispettivi allegati al file denominato” verbale primo incontro del 16.11.prot. 126.23, pdf” e “verbale sottoscritto.pdf “ non è visibile melius leggibile, attesa la impossibilità di lettura digitale, considerando che il deposito è avvenuto in maniera irregolare
(cfr. Cass. Civ. ord.. n. 28721/2020). “Il deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche - che prescrivono per gli atti processuali telematici il cd. formato "PDF" - va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante”.
Nel processo civile telematico, il deposito degli atti processuali deve avvenire nel rispetto delle modalità tecniche prescritte dal D.M. n. 44/2011, utilizzando il formato PDF, quale requisito posto a garanzia del raggiungimento dello scopo dell'atto. Il deposito in formato .eml non è conforme alle regole tecniche e non può essere considerato valido, anche qualora sia stato effettuato prima della scadenza del termine.
L'onere della prova sulla tempestività dell'impugnazione ed al fine di impedire gli effetti decadenziali della medesima, si ribadisce, grava sulla parte che l'ha presentata.
Nel nostro ordinamento la parte che sia onerata dello svolgimento di una attività è correlativamente onerata dell'onere probatorio di aver compiuto tale attività.
Parte attrice non ha assolto il citato onere probatorio e quindi il termine per impugnare la delibera in oggetto risulta decorso.
Da quanto finora osservato, discende la tardività dell'impugnazione proposta e, quindi, la inammissibilità della domanda attorea
Deve ritenersi, pertanto, che la procedura di mediazione non sia stata espletata regolarmente secondo il dettato normativo.
§§§ §§ §§§
Per tali motivi la domanda proposta è improcedibile.
Con riferimento al regime delle spese processuali, in considerazione della natura e dell'esito della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA Nord, Prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
9925-2023 proposta da nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ); nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: e nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3 (C.F.: ) nei confronti di C.F._3 Controparte_1
(P.IVA: ) in persona del suo amministratore e legale rappresentante P.IVA_1
p.t. e nata a Giugliano in [...] ( NA) il 24.7.1968 Controparte_2
(C.F.: , disattesa ogni altra domanda, contraria istanza, C.F._4 eccezione e deduzione, così provvede:
-Dichiara improcedibile la domanda di parte ricorrente così come in parte motiva.
-Compensa integralmente le spese tra le parti
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla cancelleria, per quanto di sua competenza.
Aversa il 20.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 9925 - 2023
Il Tribunale di NA Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9925 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare- tabelle millesimali”
TRA nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) in proprio ed in qualità di erede di;
C.F._1 Persona_1 [...]
nato a [...] il 23.8.1973 (C.F.: in Parte_2 C.F._2 qualità di erede di e nata a [...] il Persona_1 Parte_3
15.5.1978 (C.F.: ) in qualità di erede di , C.F._3 Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania (NA) , alla via Cacciapuoti
n. 57, presso lo studio dell'avv. Miriam Marino che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
ATTORI
E
(P. Iva ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in San Felice Circeo (LT), alla Via Monte Circeo n. 221, in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in NA , alla via Morghen n. 181, presso lo studio dell'avv. Mariano di Lorenzo , giusta procura alle liti in atti.
CONVENUTA
NONCHÉ
nata a Giugliano in [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: elettivamente domiciliata in NA alla Via Morghen , C.F._4 presso lo studio dell'avv. Mariano di Lorenzo, giusta procura alle liti in atti.
CONVENUTA CONCLUSIONI
All'udienza civile del 7.5.2025 i procuratori delle parti si riportavano a tutti gli scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento, concludendo come da verbale di udienza cui si rinvia per relationem e il G.I. riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECSIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con ricorso depositato il 13.11.2023, gli odierni ricorrenti deducevano che :
- essi istanti sono comproprietari , per successione ereditaria di Per_1
, di un immobile sito in Giugliano in Campania (NA), alla via Ugo Foscolo
[...]
n.6, riportato in catasto al foglio 64, particella 45, e la ricorrente è Parte_1 proprietaria, in proprio del 50% di tale immobile;
che sono proprietari esclusivi del lastrico solare nonché del piano cantinato annesso a tale immobile;
- che i resistenti sono ciascuno proprietario di un appartamento sito al primo piano del fabbricato di via Ugo Foscolo e, precisamente al piano superiore rispetto a quello dei ricorrenti;
- in data 12.09.2023 veniva convocata dalla soc. e da Controparte_1 CP_2
l'assemblea della comunione, in seconda convocazione, per discutere:
[...]
1)“Esame e approvazione tabelle millesimali, relazione allegata”; 2) scelta e nomina amministratore del fabbricato, determinazioni consequenziali. 3) Varie ed eventuali
- a mezzo pec del 10.9.2023 del proprio legale, evidenziavano il loro dissenso circa la redazione delle tabelle millesimali, atteso che la ripartizione delle spese comuni avveniva secondo legge o secondo i criteri di cui alle statuizioni della sentenza resa dal Giudice di Pace di Marano di NA, passata in giudicata, e contestavano la validità della convocazione, anticipando la loro assenza al consesso assembleare ritenendo l'inutilità della convocata assemblea per mancanza dei presupposti di validità della stessa;
- riunita in seconda convocazione, l'assemblea dei comunisti deliberava l'approvazione all'unanimità delle tabelle millesimali e soprassedeva sul punto 2 all'odg;
- Il verbale di assemblea veniva comunicato ai ricorrenti con nota raccomandata del 13.9.2023 pervenuta a ciascuno di essi successivamente;
- tale delibera era da ritenersi illegittima, nulla e, comunque, invalida per vizio inerente la sua costituzione per mancanza di quorum per la deliberazione adottata;
-in data 13.10.2023 veniva depositata istanza di mediazione e fissato il primo incontro per il giorno 16.11.2023;
Per tali motivi chiedevano:
- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 12.09.2023;
- nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la predetta delibera;
-accertare i diritti di proprietà delle parti in causa e le loro rispettive quote;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio;
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio si costituiva la soc. la Controparte_1 quale deduceva preliminarmente l'inammissibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di parte ricorrente, evidenziando che:
- l'impugnazione della delibera assembleare del 13.09.2023 era tardiva, atteso che agli atti non vi era prova della presentazione della domanda di mediazione all'Organismo di Mediazione e la convocazione per l'incontro del
16.11.2023;
Per tali motivi chiedeva:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera per violazione del termine ex art. 1137 c.c.;
- nel merito, confermare la validità della delibera impugnata;
- condannare i ricorrenti in solido al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.
§§ §§ §§§
Rigettata la istanza di sospensione esecutiva della delibera assembleare per mancanza dei presupposti di legge, il Giudice a scioglimento della riserva assunta in data 3.5.2024 , rilevato che parte ricorrente aveva notificato il ricorso introduttivo, in uno con il decreto di comparizione delle parti, fuori termine, onerava la stessa parte a rinotificare nelle forme e nei termini di legge e rinviava all'udienza del 20.11.2024
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale si riportava alle Controparte_2 difese svolte dalla soc. facendole proprie. Controparte_1 A scioglimento della riserva assunta in data 20.11.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, rinviava la causa ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 7.5.2025.
All'udienza del 7.5.2025 il G.I, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione
§§§ §§ §§§
Preliminarmente, osserva il Tribunale quanto alla questione relativa alla tempestività della impugnazione della delibera oggetto di giudizio ed alla relativa eccezione articolata dal convenuto, occorre premettere che le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria;
pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria.
Ciò comporta che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti.
In particolare, l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale", aggiungendo che, "dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito dei verbale di cui all'articolo II presso la segreteria dell'organismo". Il combinato disposto delle norme sopra richiamate interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare;
infatti, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo.
Tanto premesso nel caso de quo, passando all'esame delle doglianze di parte ricorrente, relative alla domanda di annullamento del punto n. 1) o.d.g. della delibera assembleare del 12.9.2023, rileva il giudicante che la domanda va dichiarata improcedibile, atteso che parte ricorrente non ha documentalmente provato di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, nei termini previsti dalla normativa citata, mediante il deposito in giudizio della comunicazione di avvio della procedura di mediazione e delle necessarie incombenze successive, certificazione della mancata adesione delle parti invitate e dell'esito negativo della mediazione.
Invero, il potere impugnatorio della delibera assembleare discende dall'art. 1137 c.c. prevede il termine di giorni 30, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. .
La procedibilità dell'azione giudiziale per le impugnazioni delle delibere assembleari è dunque subordinata all'introduzione della procedura di mediazione, così come disciplinato dall'art. 5, comma 1 bis del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, prevedendo che il condomino che intende impugnare una delibera assembleare, dovrà necessariamente procedere al deposito dell'istanza di mediazione presso un organismo riconosciuto, prima di procedere alla instaurazione della domanda giudiziale.
Sul punto occorre precisare che un primo aspetto controverso è se, per evitare lo spirare infruttuoso del termine di decadenza, sia sufficiente depositare l'istanza di mediazione entro il suddetto termine di trenta giorni oppure occorre che entro quel termine la parte invitata ne sia effettivamente venuta a conoscenza.
La questione è stata oggetto di scrutinio dalla Corte di Cassazione, la quale ha operato una interpretazione letterale del citato art. 5; più in particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'istanza di mediazione ovvero il suo deposito presso l'organismo di conciliazione, non sia sufficiente a interrompere il temine di decadenza di cui all'articolo 1137 c.c., affermando che “…solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche con il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza” (Cass. civ. 28 gennaio 2019 n. 2273).
Da qui ne discende che non è sufficiente il mero deposito dell'istanza, con relativo numero di protocollo, presso l'organismo di mediazione adito, ma è necessario che la parte interessata ne venga materialmente a conoscenza in qualunque forma;
va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge citata, la domanda di mediazione e la data del primo incontro possono essere comunicati all'altra parte non solo su iniziativa dell'organo investito dell'istanza, ma anche a cura della parte istante, prevedendo, quindi, la norma un preciso onere della parte a provvedervi, previsione che permette di superare eventuali dubbi di costituzionalità in ordine alla produzione degli effetti negativi derivanti dal mancato rispetto di tale adempimento nella sfera giuridica dell'istante (Trib. NA, VI civ., sent. del 4 dicembre 2019).
Continuando, il Tribunale di NA rifacendosi ad un precedente di merito
(Corte di Appello di Genova, sentenza n. 946/2018), ha ribadito che la parte che intenda giovarsi degli effetti della domanda può rendersi essa stessa attiva e diligente per effettuare nei termini la comunicazione all'altra parte;
la facoltà della parte istante di provvedere direttamente alla comunicazione della domanda – prevista espressamente dalla legge – salvaguarda l'interpretazione letterale della norma, secondo la quale gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati alla comunicazione della domanda di mediazione, e non già al suo deposito, presso l'organismo prescelto.
Orbene, nella fattispecie in esame e alla luce della documentazione versata in atti non vi è prova della comunicazione della domanda di mediazione ai resistenti. Risulta allegata una nota pec del 13.10.2023 del legale degli istanti, indirizzata, peraltro, unicamente alla soc. con cui si Controparte_1 informava la stessa della proposizione della domanda di mediazione senza, tuttavia, l'allegazione della istanza e dell'invito del mediatore al primo incontro di mediazione.
Il verbale di mediazione successivamente depositato in atti in data 10 aprile
2024 da parte istante, in cui il mediatore dichiara di aver regolarmente convocato le parti con nota pec e con racc,ta a/r, Controparte_3 Controparte_2 non risulta certificata la provenienza e la conformità all'originale eventualmente redatto, in quanto, privo di sottoscrizione del mediatore designato dall'Organismo
e di ogni altro elemento riconducibile sia al mediatore sia all'istituto di mediazione.
Né può considerarsi provata la regolarità dell'instaurata procedura di mediazione, mediante i messaggi e-mail interlocutori, datati 16.11.2023 tra il mediatore e l'avv. Miriam Marino, poiché, il contenuto dei Parte_4 rispettivi allegati al file denominato” verbale primo incontro del 16.11.prot. 126.23, pdf” e “verbale sottoscritto.pdf “ non è visibile melius leggibile, attesa la impossibilità di lettura digitale, considerando che il deposito è avvenuto in maniera irregolare
(cfr. Cass. Civ. ord.. n. 28721/2020). “Il deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche - che prescrivono per gli atti processuali telematici il cd. formato "PDF" - va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante”.
Nel processo civile telematico, il deposito degli atti processuali deve avvenire nel rispetto delle modalità tecniche prescritte dal D.M. n. 44/2011, utilizzando il formato PDF, quale requisito posto a garanzia del raggiungimento dello scopo dell'atto. Il deposito in formato .eml non è conforme alle regole tecniche e non può essere considerato valido, anche qualora sia stato effettuato prima della scadenza del termine.
L'onere della prova sulla tempestività dell'impugnazione ed al fine di impedire gli effetti decadenziali della medesima, si ribadisce, grava sulla parte che l'ha presentata.
Nel nostro ordinamento la parte che sia onerata dello svolgimento di una attività è correlativamente onerata dell'onere probatorio di aver compiuto tale attività.
Parte attrice non ha assolto il citato onere probatorio e quindi il termine per impugnare la delibera in oggetto risulta decorso.
Da quanto finora osservato, discende la tardività dell'impugnazione proposta e, quindi, la inammissibilità della domanda attorea
Deve ritenersi, pertanto, che la procedura di mediazione non sia stata espletata regolarmente secondo il dettato normativo.
§§§ §§ §§§
Per tali motivi la domanda proposta è improcedibile.
Con riferimento al regime delle spese processuali, in considerazione della natura e dell'esito della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA Nord, Prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
9925-2023 proposta da nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ); nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: e nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3 (C.F.: ) nei confronti di C.F._3 Controparte_1
(P.IVA: ) in persona del suo amministratore e legale rappresentante P.IVA_1
p.t. e nata a Giugliano in [...] ( NA) il 24.7.1968 Controparte_2
(C.F.: , disattesa ogni altra domanda, contraria istanza, C.F._4 eccezione e deduzione, così provvede:
-Dichiara improcedibile la domanda di parte ricorrente così come in parte motiva.
-Compensa integralmente le spese tra le parti
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla cancelleria, per quanto di sua competenza.
Aversa il 20.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo