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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23597/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in via Chiappero 29, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
BIANCIOTTO SABRINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 RACCONIGI il 29/06/2013.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 07/09/2015 e il 29/10/2021. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori e ad entrambi i genitori, in regime di affido Persona_3 Persona_4 condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il sig. possa visitare e tenere con sé le figlie minori, secondo il seguente Parte_2 calendario: a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica, quando riaccompagnerà le figlie a casa della mamma;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali per l'intero periodo, ad anni alterni e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE a carico del sig. di provvedere al mantenimento ordinario delle figlie e Pt_2 Per_1 Per_2 versando, a favore della moglie, una somma non inferiore ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), soggetta a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, da versare su un conto corrente personale, che la moglie provvederà ad aprire all'uopo, entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, dentistiche e mediche non coperte dal S.S.N. e spese scolastiche, sportive e ricreative, sostenute dalla moglie nell'interesse delle figlie, così come meglio indicato in dettaglio nel Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che la sig.ra percepirà in misura integrale l'assegno unico ed Parte_1 universale I.N.P.S. per le figlie.
DISPONE a carico del sig. , entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della sig.ra , il Pt_2 Parte_1 pagamento della somma di € 300,00, soggetta a rivalutazione annua, secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, fino a quando lei avrà trovato un'occupazione lavorativa che la renderà economicamente indipendente.
PRENDE ATTO che l'alloggio coniugale, già di proprietà del sig. , sarà allo stesso assegnato, Pt_2 con tutti gli arredi ivi esistenti, dopo che la moglie avrà provveduto ad asportare i beni e gli effetti personali suoi e delle figlie ed avrà reperito un'idonea abitazione in locazione.
PRENDE ATTO che l'automobile FIAT 500L, intestata al sig. , viene assegnata alla moglie, con Pt_2 obbligo di sottoscrivere gli atti necessari per la volturazione del veicolo a favore dell'altro coniuge e/o a terzi, dietro semplice richiesta e senza diritto ad alcun compenso.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso ai fini della richiesta di rilascio per sé del passaporto ovvero di altro documento equipollente, valido per l'espatrio, ma non per le figlie minori, per le quali sarà sempre necessario il preventivo ed esplicito consenso di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23597/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in via Chiappero 29, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
BIANCIOTTO SABRINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 RACCONIGI il 29/06/2013.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 07/09/2015 e il 29/10/2021. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori e ad entrambi i genitori, in regime di affido Persona_3 Persona_4 condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il sig. possa visitare e tenere con sé le figlie minori, secondo il seguente Parte_2 calendario: a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica, quando riaccompagnerà le figlie a casa della mamma;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali per l'intero periodo, ad anni alterni e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE a carico del sig. di provvedere al mantenimento ordinario delle figlie e Pt_2 Per_1 Per_2 versando, a favore della moglie, una somma non inferiore ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), soggetta a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, da versare su un conto corrente personale, che la moglie provvederà ad aprire all'uopo, entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, dentistiche e mediche non coperte dal S.S.N. e spese scolastiche, sportive e ricreative, sostenute dalla moglie nell'interesse delle figlie, così come meglio indicato in dettaglio nel Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che la sig.ra percepirà in misura integrale l'assegno unico ed Parte_1 universale I.N.P.S. per le figlie.
DISPONE a carico del sig. , entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della sig.ra , il Pt_2 Parte_1 pagamento della somma di € 300,00, soggetta a rivalutazione annua, secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, fino a quando lei avrà trovato un'occupazione lavorativa che la renderà economicamente indipendente.
PRENDE ATTO che l'alloggio coniugale, già di proprietà del sig. , sarà allo stesso assegnato, Pt_2 con tutti gli arredi ivi esistenti, dopo che la moglie avrà provveduto ad asportare i beni e gli effetti personali suoi e delle figlie ed avrà reperito un'idonea abitazione in locazione.
PRENDE ATTO che l'automobile FIAT 500L, intestata al sig. , viene assegnata alla moglie, con Pt_2 obbligo di sottoscrivere gli atti necessari per la volturazione del veicolo a favore dell'altro coniuge e/o a terzi, dietro semplice richiesta e senza diritto ad alcun compenso.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso ai fini della richiesta di rilascio per sé del passaporto ovvero di altro documento equipollente, valido per l'espatrio, ma non per le figlie minori, per le quali sarà sempre necessario il preventivo ed esplicito consenso di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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