CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N.341 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2020, avverso la sentenza n. 1538/2020(RG 7256/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di rapporto di lavoro subordinato, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. F. ADAMO
- Appellante -
contro in qualità di eredi di CP 1 CP_2 Persona 1
Rappr. e difese dall'avv. A. GALASSO
-Appellata-
OGGETTO: "Accertamento rapporto di lavoro subordinato"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 13/8/2020 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 3/1/89-9/10/2017 in qualità di commesso addetto alla sala giochi sita in via Generale Messina n. 146 a Taranto di proprietà di Persona 1 ,alle dipendenze di quest'ultimo. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati gli estremi della subordinazione, nonostante ci siano state delle deposizioni testimoniali favorevoli al ricorrente. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Per l'appellato, nel frattempo deceduto, si sono costituite le eredi riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Come già chiarito dal giudice di primo grado le deposizioni testimoniali a cui il ricorrente ha fatto riferimento sono molto generiche e non circostanziate. I testi ascoltati, di parte ricorrente, in particolare Tes 1, Tes 2 e Tes 3 qualificatisi i primi due come abituali frequentatori del locale per alcuni anni, il terzo come amico che si intratteneva in strada a chiacchierare con il ricorrente, hanno ricordato di avere visto sempre all'interno del locale il ricorrente alternarsi nella gestione del locale insieme a Persona 2 distribuendo gettoni,
,
facendo cassa e occupandosi di tutto quanto necessario per l'uso delle macchinette e le necessità dei clienti. Tutti ricordavano di avere visto a volte la sera il CP_2 o un suo delegato avvicinarsi al locale, entrando talvolta o restando all'esterno, ricevendo dal ricorrente qualcosa, probabilmente soldi.
Nessuno sapeva esattamente a quale titolo il ricorrente versasse dei soldi al CP 2 né aveva visto il
CP 2 dare direttive al ricorrente né retribuirlo. Anche il teste Per 2, che aveva condiviso con il ricorrente la gestione del locale per tanti anni, pur dichiarando che essi venissero retribuiti, specificava che egli riceveva una paga settimanale di circa 150, 200 euro, ammettendo tuttavia che l'organizzazione dei turni e la gestione del locale venisse concordata dagli stessi, anche se dovevano rispettare un orario di apertura e chiusura del locale. Il CP_2 passava dal locale un paio di volte alla settimana e comunque la domenica. Insomma tale deposizione solleva dubbi in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro, tenuto conto che sia il Per_2 che il CP_2 hanno ammesso di avere rivestito cariche sociali come presidente dell'associazione del circolo ricreativo che ivi aveva sede o segretario in alcuni periodi, ambedue regolavano liberamente la gestione del locale e l'alternanza dei turni, Non coincidono poi le somme che i due colleghi dichiarano di avere ricevuto né la modalità di versamento(secondo il Vienny settimanale, il Conti mensile).
In conclusione, tutti gli elementi raccolti nell'istruttoria lasciano propendere per l'esistenza di rapporti economici tra le parti, ma non è stato appurato che tipo di rapporti vi siano stati, poiché non
è emerso alcun elemento che faccia propendere per la subordinazione del ricorrente piuttosto che per un contratto di tipo associativo con divisione degli incassi, tenuto anche conto che il CP_2 era il proprietario del locale, ma come spiegato dallo stesso ricorrente, era anche il presidente della sezione di Taranto della Federitalia, che rilascia le licenze per l'apertura delle sale giochi e quindi non poteva figurare come titolare di sala giochi. Non è sufficiente infatti a desumere la subordinazione dall'unica circostanza emersa nell'istruttoria, secondo cui il CP 2 a volte passasse fuori il locale e ricevesse del denaro dal ricorrente, in mancanza di altri sintomi della subordinazione.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. La natura della pronuncia è idonea all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 2500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato anticipante. La natura della pronuncia è idonea all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Taranto, 8/10/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R.Di Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N.341 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2020, avverso la sentenza n. 1538/2020(RG 7256/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di rapporto di lavoro subordinato, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. F. ADAMO
- Appellante -
contro in qualità di eredi di CP 1 CP_2 Persona 1
Rappr. e difese dall'avv. A. GALASSO
-Appellata-
OGGETTO: "Accertamento rapporto di lavoro subordinato"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 13/8/2020 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 3/1/89-9/10/2017 in qualità di commesso addetto alla sala giochi sita in via Generale Messina n. 146 a Taranto di proprietà di Persona 1 ,alle dipendenze di quest'ultimo. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati gli estremi della subordinazione, nonostante ci siano state delle deposizioni testimoniali favorevoli al ricorrente. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Per l'appellato, nel frattempo deceduto, si sono costituite le eredi riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Come già chiarito dal giudice di primo grado le deposizioni testimoniali a cui il ricorrente ha fatto riferimento sono molto generiche e non circostanziate. I testi ascoltati, di parte ricorrente, in particolare Tes 1, Tes 2 e Tes 3 qualificatisi i primi due come abituali frequentatori del locale per alcuni anni, il terzo come amico che si intratteneva in strada a chiacchierare con il ricorrente, hanno ricordato di avere visto sempre all'interno del locale il ricorrente alternarsi nella gestione del locale insieme a Persona 2 distribuendo gettoni,
,
facendo cassa e occupandosi di tutto quanto necessario per l'uso delle macchinette e le necessità dei clienti. Tutti ricordavano di avere visto a volte la sera il CP_2 o un suo delegato avvicinarsi al locale, entrando talvolta o restando all'esterno, ricevendo dal ricorrente qualcosa, probabilmente soldi.
Nessuno sapeva esattamente a quale titolo il ricorrente versasse dei soldi al CP 2 né aveva visto il
CP 2 dare direttive al ricorrente né retribuirlo. Anche il teste Per 2, che aveva condiviso con il ricorrente la gestione del locale per tanti anni, pur dichiarando che essi venissero retribuiti, specificava che egli riceveva una paga settimanale di circa 150, 200 euro, ammettendo tuttavia che l'organizzazione dei turni e la gestione del locale venisse concordata dagli stessi, anche se dovevano rispettare un orario di apertura e chiusura del locale. Il CP_2 passava dal locale un paio di volte alla settimana e comunque la domenica. Insomma tale deposizione solleva dubbi in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro, tenuto conto che sia il Per_2 che il CP_2 hanno ammesso di avere rivestito cariche sociali come presidente dell'associazione del circolo ricreativo che ivi aveva sede o segretario in alcuni periodi, ambedue regolavano liberamente la gestione del locale e l'alternanza dei turni, Non coincidono poi le somme che i due colleghi dichiarano di avere ricevuto né la modalità di versamento(secondo il Vienny settimanale, il Conti mensile).
In conclusione, tutti gli elementi raccolti nell'istruttoria lasciano propendere per l'esistenza di rapporti economici tra le parti, ma non è stato appurato che tipo di rapporti vi siano stati, poiché non
è emerso alcun elemento che faccia propendere per la subordinazione del ricorrente piuttosto che per un contratto di tipo associativo con divisione degli incassi, tenuto anche conto che il CP_2 era il proprietario del locale, ma come spiegato dallo stesso ricorrente, era anche il presidente della sezione di Taranto della Federitalia, che rilascia le licenze per l'apertura delle sale giochi e quindi non poteva figurare come titolare di sala giochi. Non è sufficiente infatti a desumere la subordinazione dall'unica circostanza emersa nell'istruttoria, secondo cui il CP 2 a volte passasse fuori il locale e ricevesse del denaro dal ricorrente, in mancanza di altri sintomi della subordinazione.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. La natura della pronuncia è idonea all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 2500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato anticipante. La natura della pronuncia è idonea all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Taranto, 8/10/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R.Di Todaro