Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Cristina De- naro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15829 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), , nata a [...], in data [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , , nato a PALERMO (PA), in [...] C.F._2 Parte_3
24/09/1999 (C.F. ), , nata a [...], C.F._3 Parte_4
in data 13/12/1996 (C.F. , , nata a [...]- C.F._4 Parte_5
MO (PA), in data 01/09/2004 (C.F. ), ., nata C.F._5 Parte_6
a PALERMO (PA), in data 16/06/1978 (C.F. ), IN PROPRIO E C.F._6
N.Q di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_1
( n i p o t e ) nato a [...] il [...], C.F.: CodiceFiscale_7 Parte_7
, nata a [...], in data [...] (C.F. ,
[...] C.F._8
, nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_8
), , nato a PALERMO (PA), in [...] C.F._9 Parte_9
16/04/1977 (C.F. , TUTTI elettivamente domiciliati in PIAZZA C.F._10
SAN FRANCESCO DI PAOLA 47 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GRECO
GIUSEPPE EMANUELE, li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nato/a a , in Controparte_1
data (C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA NICOLA LEOTTA N. 4 P.IVA_1
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RIZZOTTO CATERINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
–
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/05/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia. Vedi note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (moglie) , Parte_8 Parte_9
(figlio) , (figlia) ( figlia ) anche n. q. di genitore eser- Parte_7 Parte_6
cente la potestà genitoriale sul figlio minore ( n i p o t e ), Persona_1 Parte_4
(nipote), (nipote); (nipote), (nipote),
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Parte_6 [...]
(d'ora innanzi denominata ) , chieden- Controparte_2 CP_3 Controparte_4
do la condanna della struttura al risarcimento dei danni e non patrimoniali - iure proprio e iure successionis ( sub specie di danno biologico terminale e catastrofale e danno parentale)- patiti in conseguenza della morte del loro congiunto , , deceduto il Parte_3
5.10.2013 in conseguenza dell'errata gestione dell'arresto cardiaco da parte del personale del 118.
In particolare, gli attori deducevano che:
- in data 05.10.2013, si era recato presso la Guardia Medica di Villa- Parte_3 bate per l'insorgenza di un dolore acuto retro sternale. In quel contesto, a causa dello sta- to di agitazione del paziente, gli veniva somministrata la terapia tranquillante e diuretica e veniva prontamente allertato il Servizio di Urgenza Sanitaria 118;
- sul posto era, quindi, giunta un'ambulanza del Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria
118 del Servizio ed il paziente veniva preso in carico dal personale medico ed infermieri- stico dell'ambulanza il quale, nel redigere la scheda medica di bordo, scriveva “il paziente si trova vigile, cosciente, orientato e sudato con PAO 180/100 FC 99 m e SAT.02 98%. Si incanula accesso venoso si somministra lasix 2 fiale endovena e trinitina sub linguale. In
ABZ il paziente va in arresto cardio-circolatorio e respiratorio. Si iniziano manovre ria-
2 nimative BLS e ventilazione con O2+AMBU e si accede al P.S.” (Vedi scheda ambulanza-
Doc. 1);
- Il , purtroppo, era deceduto durante il trasporto in ambulanza (Vedi accetta- Parte_3
zione P.S. Ospedale Buccheri La Ferla n.G 2013/42959-Doc. 2).
Sulla base di tali premesse gli attori ravvisavano un preciso profilo di negligenza a carico del personale dell'ambulanza del Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 che, dis- costandosi dai protocolli previsti in caso di arresto cardio circolatorio ( linee guida del 2010 dell' American Heart Association per RCP e ECC nonché dal Decreto Assessoriale riguar- dante le linee guida sul funzionamento del S.U.E.S. 118 - decreto assessoriale Sicilia del
25.03.2009), non avevano effettuato alcuna monitorizzazione cardiaca né avevano utilizzato il defibrillatore (D.A.E.), pure presente a bordo ( cfr consulenza tecnica del c.t.p. Dott.
“Ciò che appare chiaro e che emerge dalla documentazione sanitaria Per_2
prodottami ed esaminata è che al momento dell'arresto cardiorespiratorio del i Parte_3
sanitari del 118 intervenuti si limitarono ad una superficiale valutazione dei parametri vitali
(PA; FC;
Saturazione) senza impiegare come previsto le apparecchiature elettromedicali di cui in dotazione necessarie per una corretta valutazione sulla natura dell'arresto cardio- respiratorio nonché delle corrette procedure da mettere eventualmente in atto come da esem- pio l'uso del DAE nel caso di arresto da defibrillazione;
tale condotta omissiva rappresenta una chiara perdita di chance sotto il profilo medico legale per avere privato il paziente delle procedure diagnostiche, terapeutiche ed interventistiche necessarie nel caso in specie quanto previste dalle linee guida a cui si è sopra fatto riferimento”. analizzati i fatti si ritiene di po- tere definire il trattamento prestato al Sig. nel suo trasporto in ambulanza non Parte_3 corretto e fuori le linee guida ed i protocolli regionali”).
Sulla base di tali premesse parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni :
ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del deces- so del Sig. , per i motivi tutti esposti in narrativa;
Parte_3
accogliere la domanda degli odierni attori e condannare la convenuta al pagamento nei confronti degli attori nelle loro rispettive qualità, del danno parentale, del danno terminale, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, iure proprio e iure heredi- tatis dagli stessi patiti a causa dell'evento per cui è causa, in quella misura ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3 condannare la convenuta al rimborso delle spese di CTU in ATP R.G. n. 8528/2019;
condannare la convenuta al pagamento delle spese legali relative al procedimento di ATP
R.G. n. 8528/2019 con distrazione in favore del procuratore antistatario;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., ed oltre aumento forfettario del 15%, oltre ad interessi, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso il compenso.
Con comparsa di risposta del 19.2.24 si costituiva in giudizio l'ospedale , eccependo, CP_1
in via preliminare, la prescrizione dei diritti azionari dagli attori e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande richiamando gli esiti della consulenza resa in sede di ATP, che aveva escluso ogni profilo di colpa in capo al personale a bordo dell'ambulanza ; in ogni caso, la difesa della resistente contestava sia l'an che il quantum dei danni richiesti.
All'udienza del 14.5.25 la causa è stata assunta in decisione a seguito di discussione orale.
Ciò posto, in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
convenuta . .
Occorre, a tal proposito, distinguere le pretese dei ricorrenti Parte_8 [...]
e (figlia) per il danno iure hereditatis spettan- Parte_10 Parte_6
te alla vittima da quelle di tutti i ricorrenti per il danno iure proprio subi- Parte_3
to a causa della morte del loro congiunto.
Quanto alla natura della responsabilità con riferimento al danno azionato dai ricorrenti
; e , subito Parte_8 Parte_10 Parte_6 dal paziente e trasmesso loro iure hereditatis, è noto che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – la responsabilità della struttura sani- taria ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a for-nire assistenza sanitario- ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita am-bulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n. 24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a
4 disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le at- trezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
Ne consegue che il termine prescrizionale per il danno iure hereditatis è quello decennale pro- prio della responsabilità di natura contrattuale.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria avanzata da tutti i congiunti iure proprio, la re- sponsabilità ha, invece, natura extracontrattuale, ex art.2043 c.c. in combinato disposto con l'art. 2049 c.c., non essendosi instaurato alcun rapporto contrattuale tra i congiunti del pa- ziente e le Aziende Ospedaliere Villa Sofia e Policlinico, ma dovendo le predette strutture rispondere del fatto illecito dei suoi collaboratori appunto ai sensi dell'art.2049 c.c. (vedi
Cass. n.11320/2022 e Cass. n.21404/2021), con conseguente applicazione del regime pre- scrizionale breve relativo al fatto illecito.
Tuttavia, trattandosi di fatto considerato dalla legge come reato (omicidio colposo), non opera la prescrizione quinquennale di cui al primo comma dell'art.2947, comma 1, c.c., bensì il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo.
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla legge n.251/2005 (c.d. , salva la specifica disciplina per i processi penali pendenti alla Per_3
data della sua entrata in vigore, che non rileva in questa sede.
La legge IE ha, infatti, riformato l'art.157 c.p. in tema di prescrizione del reato sta- bilendo, come regola generale, che la durata della prescrizione non può essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Nella specie, il delitto di omicidio colposo si sarebbe consumato in data 5.10.2013 , ossia dopo l'entrata in vigore della legge IE, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato e, per l'effetto, all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c., è di anni 6 decorrente dal de- cesso.
Sulla base di quanto deve ritenersi che alla data del primo atto interruttivo – da individuarsi non già nella notifica dell'atto di citazione ma nella notifica dell'atto di chiamata in causa in sede di atp, avvenuta il 16.7.19 con costituzione del 3.9.19) – non era decorso il termine di prescrizione né di 10 anni né di sei anni dalla morte .
5 In proposito, in ordine all'efficacia interruttiva della notifica del ricorso per atp ( cui può es- sere equiparata la chiamata in causa dell' a seguito dell'eccezione di difetto di legit- CP_1 timazione passiva proposta dall'Assessorato ) come correttamente rilevato da parte attrice
“La notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha effi- cacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell'accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una concilia- zione preventiva ovvero di dissuadere dall'intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di man- cata conciliazione. z. 3 - , Ordinanza n. 29643 del 18/11/2024).
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizioneva rigattata.
Passando all'esame del merito, i ricorrenti non hanno assolto l'onere della prova su di loro gravante con riferimento sia alla responsabilità contrattuale che extra-contrattuale dell' per le pretese iure hereditatis e iure proprio fatte valere nel presente giu- Controparte_1
dizio.
Invero, con riferimento alla responsabilità contrattuale gli attori non hanno provato il danno mentre, avuto riguardo, alla responsabilità extracontrattuale per le pretese iure proprio, i ri- correnti non hanno provato la condotta colposa dei medici .
Invero, il Collegio dei cc.tt.uu., nominato nel corso del procedimento di A.T.P., composto dalla dottssa. e dal dott. hanno escluso la sussistenza di profili di negli- Per_4 Per_5
genza addebitabili al personale del 118 :
Va premesso che non è stato specificatamente e tempestivamente contestato - ma anzi sembra addirittura ammesso - che l'autoambulanza che soccorse il fosse dotata di un Parte_3
monitor/defibrillatore lifepak ( cfr pag 3 atto di citazione “ Gli attori hanno ritenuto di as- sumere un ulteriore parere e difatti il consulente di parte così ha concluso: “nel corso del servizio di urgenza – emergenza prestato dai sanitari del SUES 118 erano presenti ben due apparecchiature elettromedicali deputate all'eventuale defibrillazione secondo quanto docu- mentato da parte convenuta (omissis) “ nel caso di specie,diversamente da quanto affermato
6 dai CCTTUU intervenuti nella fase di ATP, si ritiene censurabile la condotta dei sanitari pre- senti a bordo dell'ambulanza 118 in data 5.10.13 per non aver messo in atto i protocolli pre- visti in caso di infarto o patologia cardiaca durante la fase diassistenza del servizio urgenza
– emergenza del 118.).
Per tale ragione, la prova orale sul punto non è stata ammessa perché superflua. Non può darsi rilievo poi alle contestazioni solo tardivamente effettuate dalla difesa nel corso dell'udienza di discussion, durante la quale, per la prima volta, è stata messa in discussione la presenza a bordo dell'ambulanza del defibrillatore ( senza considerare che la carenza delle dotazioni previste all'interno dell'ambulanza non sarebbe comunque ascrivibile alla struttura convenuta ma semmai al ). CP_5
Invero, ciò che i ricorrenti hanno lamentato tempestivamente nell'atto introduttivo del giu- dizio è proprio che, nonostante la presenza di detta apparecchiatura, il paziente non fosse stato adeguatamente monitorato ( ad esempio tramite ecg) e che, quindi , per effetto del non corretto monitoraggio, egli non fosse stato rianimato con le manovre necessaria ( uso defibril- latore ) .
Ora, occorre premettere che il Collegio i CCTTUU ha così ricostruito le fasi dell'intervento del personale medico dell'ambulanza :
- alle 14:55, del 05/10/2013, il Sig. raggiunge la guardia medica di Villabate a Parte_3
causa di dolore toracico, probabilmente insorto al mattino (sulla base di quanto riportato nel verbale del medico di guardia medica di Villabate e nel verbale di P.S. del P.O. “Buc- cheri La Ferla”). In guardia medica, il medico riscontra dolore toracico anteriore e stato di forte agitazione psicomotoria, misura la pressione arteriosa, riscontrando valori di
180/100 mmHg ed una frequenza cardiaca di 100 battiti al minuto con un polso ritmico.
Quindi, somministra 10 gocce di bromazepam per via sublinguale ed 1 fiala di lasix (20 mg) intra muscolo, definendo impossibile la somministrazione endovenosa per lo stato di agitazione psicomotoria del paziente;
- quindi allerta il sistema di emergenza 118 che in pochi minuti alle 15:05 giunge sul posto.
Alle 15:10, il personale del 118 prende in carico il Sig. (come descritto nel Parte_3
verbale della guardia medica di Villabate). Esegue una rapida valutazione clinica, de- scrivendo il paziente vigile, cosciente, orientato e sudato;
monitorizza il paziente e rileva i parametri vitali: Press ione Arteriosa di 180/120 mmHg, una Frequenza cardiaca di 99
7 battiti per minuto ed una saturazione periferica di ossigeno(SpO2) pari a 98% in aria ambiente;
- nonostante le difficoltà del caso, già descritte dal medico di guardia medica, viene incan- nulata una vena periferica procedendo alla rapida somministrazione endovenosa di altre due fiale di lasix (40 mg), ed orientandosi per una sindrome coronarica acuta (SCA), somministra correttamente un vasodilatatore coronarico sublinguale (trinitrina). Quindi, posi ziona il paziente nella barella in dotazione alle autoambulanze e lo carica dentro
l'autoambulanza, procedendo al trasporto protetto verso il vicino Pronto Soccorso dell'ospedale “Buccheri La Ferla”, distante solo 6,2 Km dalla Guardia medica. Tutto ciò viene eseguito in 6 minuti, dalle 15:10 alle 15:16: alle 15:10, il personale del 118 si prende in carico il paziente (vedasi verbale della guardia medica di Villabate) ed alle
15:16 l'autoambulanza parte dalla guardia medica di Villabate diretta in codice rosso al
P.S. dell'ospedale “Buccheri La Ferla” (vedasi scheda del servizio della centrale opera- tiva del 118);
- in ambulanza, durante il trasporto, il Sig. va in arresto cardio respiratorio e Parte_3
si iniziano le manovre di rianimazione cardio polmonare: compressioni toraciche esterne
e ventilazione esterna con pallone di Ambu e ossigeno. Dopo 7 minuti dalla partenza, alle
15:23, l'auto ambulanza del 118 arriva al P.S. del “Buccheri La Ferla” ed il personale di soccorso del 118 si adopera quindi per scendere dall'ambulanza col paziente e trasferirlo urgentemente nella sala rossa del P.S. “Buccheri La Ferla”. Alle 15:26, il Sig. Pt_11 li viene registrato al Triage del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Buccheri La Ferla” ed i parametri rilevati alle 15:27, descrivono un paziente in arresto cardiaco con ritmo non defibrillabile: Frequenza Cardiaca 15 battiti al minuto (arresto cardiaco con ritmo non defibrillabile), Pressione Arteriosa 70/30 mmHg e Frequenza Respiratoria 5 atti al minu- to, temperatura corporea 35 °C e saturazione periferica di ossigeno (SpO 2 ) di 70%, sta- to di coma con GO CO LE (GCS) di 3. La fine del servizio di soccorso del per- sonale del 118 è delle ore 16:28 (vedasi scheda del servizio della centrale operativa del
118), ciò fa supporre, logicamente, che le manovre di rianimazione cardiopolmonare ini- ziate in autoambulanza intorno alle 15:16 (o dopo) sono state continuate per più di 30 minuti, senza mai interruzione, anche all'arrivo in ospedale e nella sala dei codici rossi del Pronto Soccorso dell'ospedale”.
8 Sulla base di tali premesse, i CCTTUU hanno, in primo luogo, affermato che il paziente , con- trariamente a quanto affermato dalla difesa degli attori, fosse stato monitorizzato durante il trasporto in ospedale.
Tale conclusione viene avallata valorizzando la circostanza che il monitor era già stato uti- lizzato in guardia medica e comunque prima dell'inizio del trasporto per le rilevazione dei parametri vitali: ( “...al mio arrivo paziente vigile, cosciente, orientato , sudato, PAO
180/120 mmHg, Fc. 99 battiti per minuto, SpO2 98% in aria ambiente …”). Invero, come precisato dai CTTUU…” Il monitor in dotazione nel mezzo di soccorso avanzato MSE (cioè con medico a bordo) auto medica P.E. 04, è un monitor/defibrillatore del tipo Lifepak. Questo monitor/defibrillatore permette con semplicità la determinazione rapida e contemporanea dei tre principali parametri vitali:
1. Frequenza e ritmo cardiaco e tracciato ECG.. 2. Satura- zione periferica in ossigeno e pletismogramma.. 3. Pressione arteriosa. Risulta inverosimile ipotizzare che il monitor/defibrillatore lifepak sia stato rimosso durante il trasporto dopo che era stato posizionato per la determinazione dei parametri ed avendo inquadrato una con- dizione di sindrome coronarica acuta ( è stata somministrata trinitrina).).
Accertato , sebbene sulla base di argomenti presuntivi , il continuo monitoraggio del paziente,
i consulenti hanno escluso profili di colpa, evidenziando come, nel caso in esame, il paziente fosse andato incontro ad un arresto cardiaco con ritmo non defibrillabile (asistolia o attività elettrica senza polso), che non richiedeva affatto l'uso del defibrillatore ma, per converso, an- dava trattato con massaggio cardiaco e ventilazione con pallone di Ambu e, dunque, con le stesse manovre rianimatorie eseguite dal personale del 118 ( Alla luce di queste riflessioni,
l'interpretazione ragionevole è che il durante il trasporto verso l'ospedale con Parte_3
l'auto ambulanza MS 70, si trovava in monitoraggio continuo attraverso il lifepak in dota- zione all'auto medica MSA P.E. 04, e ancora ritenere configurabile che l'arresto cardiaco in- sorto, è risultato essere un arresto cardiaco con ritmo non defibrillabile (asistolia o attività elettrica senza polso) poiché se fosse stato defibrillabile, sarebbero bastati poc hi secondi e semplicissimi gesti per erogare la scarica elettrica, molto più semplici del massaggio cardia- co stesso e della ventilazione con pallone di Ambu, in corso. E risulta anche improbabile rit- enere che il medico del 118, nel caso concreto, non abbi a riconosciuto un ritmo defibrilla- bile, in quanto si tratta di tracciati elettrici molto semplici da interpretare perché molto di- versi tra loro: L'unica difficoltà potrebbe essere quella di distinguere una Fibrillazione Ven-
9 tricolare (FV) da una Tachicardia Ventricolare senza polso (tracciati 1 e 2); ma anche questa difficoltà non è significativa in quanto in entrambi i casi bisogna comunque defibrillare per- ché si tratta di arresto cardiaco con ritmo defibrillabile. Dalla disamina della certificazione sanitaria, risulta, verosimile, ritenere che gli operatori sanitari del Servizio di Emergenza
Urgenza del 118, hanno posto in essere, un intervento rapido, puntuale, adeguato ed appro- priato, nel rispetto delle linee guida accreditate, nonostante il verificarsi dell'evento fatale.
Infatti, l'operato dei sanitari del 118 risulta conforme al l'algoritmo di gestione dell'arresto cardiaco con ritmo non defibrillabile. Questo algoritmo è standardizzato, unico, riconosciuto ed applicato in tutto il mondo, ed è stato formulato dall'associazione americana di cardiolo- gia, l' American Heart Association (AHA) e sottoposto periodicamente ad aggiornamenti e verifiche. Prevede l'immediata suddivisione dell'arresto cardiaco in 2 classi, sulla base del ritmo presentato in corso di arresto: Ritmo defibrillabile e Ritmo NON defibrillabile. Durante le manovre di compressione toracica e ventilazione esterna, in sequenza ben precisa di 30:2 cioè 30 compressioni toraciche alternate a 2 insufflazioni, se al monitor si osserva una fi- brillazione ventricolare o una tachicardia ventricolare senza polso si deve immediatamente defibrillare il cuore attraverso l'erogazione di uno shock elettrico difas ico di 200 Joule (360
Joule nei vecchi defibrillatori monofasici) e somministrare adrenalina e successivamente amiodarone (o lidocaina), continuando con le manovre di compressione toracica e venti- lazione esterna, interrompendole solo per il tempo necessari o ad erogare lo shock elettrico
(ed all'analisi del ritmo); se invece, al monitor si osserva un'asistolia oppure un'attività elettrica senza polso, NON si deve defibrillare, ma va continuato il massaggio cardiaco e la ventilazione esterna somministrando la fiala di adrenalina endovena ogni 3 5min., senza mai nessuna interruzione (solo per l'analisi del ritmo). Quindi, durante le compressioni toraciche con la ventilazione esterna, dopo aver collegato al monitor la vittima in arresto cardiaco, an- alizzato il ritmo al monitor, immediatamente si procederà alla defibrillazione solo in caso di ritmo defibrillabile (caso 1 e 2), mentre la defibrillazione non sarà erogata nel caso di ritmo non defibrillabile (caso 3 e 4), senza comunque mai interrompere in entrambi i casi le com- pressioni toraciche e la ventilazione esterna (l'interruzione è prevista soltanto durante il tem- po necessario all'analisi del ritmo ed all'eventuale erogazione dello shock elettrico in caso di ritmo defibrillabile) e somministrando i farmaci opportuni: adrenalina ed amioda- rone/lidocaina in caso di ritmo defibrillabile oppure soltanto adrenalina in caso di ritmo non
10 defibrillabile. Solo dal corretto sinergismo di tutte queste azioni, che insieme costituiscono le cosiddette manovre di rianimazione cardiopolmonare, si potrà determinare il recupero di un ritmo cardiaco spontaneo ed il ritorno alla circolazione spontanea (ROSC) e quindi la so- pravvivenza della vittima ( Nel caso concreto, sulla base dell'interpretazione dei dati emersi, ci sembra irrazionale e privo di fondamento scientifico che si sia scelto di non procedere consapevolmente ad una defibrillazione , in quanto tutti gli elementi presenti agli atti, depon- gono invece per una consapevole scelta terapeutica del personale de l 118 che ha portato ad evitare l'uso dello shock elettrico in quanto semplicemente non indicato”).
In ordine alla mancata annotazione del monitoraggio, i ctu hanno precisato che “ E' ragionevole, infatti, ritenere che la descrizione riportata sul verbale “ si iniziano manovre di rianimazione BLS + ventilazione con O2 + Ambu e si allerta il pronto soccorso ”, sottintenda una serie di azioni eseguite e non descritte perché rappresentano nel loro insieme il comples- so protocollo di rianimazione cardio polmonare riportato nell'algoritmo dell'arresto card iaco dell'AHA: 30 compressioni toraciche alternate a 2 insufflazioni di aria arricchita in os- sigeno, ripetuto in sequenza per 5 volte, somministrando una fiala di adrenalina endovena ogni 5 cicli di massaggio cardiaco e ventilazione (cioè ogni 3 5 minuti). Le manovre rianima- torie vanno continuate per almeno 30 minuti ed anche questo risulta compatibile con le azioni
e gli orari descritti negli atti: la fine del servizio di soccorso del personale del 118 è infatti delle ore 16:28 (vedasi scheda del servizio della centrale operativa del 118), ciò fa supporre, logicamente, che le manovre di rianimazione cardiopolmonare iniziate in autoambulanza in- torno alle 15:16 (o dopo) siano state continuate per più di 30 minuti, senza mai interruzione, anche all'arrivo in o spedale e nella sala dei codici rossi del Pronto Soccorso dell'ospedale.
Pertanto , i CCTTUU hanno concluso che può dunque affermarsi, verosimilmente, che la prestazione degli operatori sanitari del Servizio di Emergenza Urgenza del 118, è stata pun- tuale, appropriata ed adeguata con l'at attuazione di tutte le misure atte a valutare lo stato di emergenza e nel rispetto delle linee guida accreditate.
Le conclusioni degli esperti sono state oggetto di critiche da parte del CTP già in sed di pro- cedimento di accertamento tecnico preventivo ( sostanzialmente sovrapponibili a quelle reit- erate nell'odierno giudizio ) .
Nello specifico il CTP ha evidenziato che:
11 A) lo specialista, in sede di operazioni peritali, aveva puntualizzato che NON esistono Linee
Guida sul trattamento in ambulanza dell'infarto e dell'arresto cardiaco;
B) nel verbale di bordo del 118, ove dovevano essere registrate tutte le attività eseguite dal personale dell'ambulanza intervenuta, non vi era alcuna traccia dell'applicazione al pa- ziente di tale apparecchiatura, come del resto confermato dall'assenza nel predetto verbale di qualsivoglia tracciato elettrocardiografico effettuato. Dal predetto verbale emergeva, in- fatti, che i sanitari avevano effettuato soltanto le manovre rianimatorie BLS e ventilazio- ne con O2+AMBU, mentre nessuna nota sul trattamento di defibrillazione (BLSD) risul- tava da tale verbale. Non rinvenendo nel verbale di bordo del 118, alcuna informazione sulla esecuzione dell'elettrocardiogramma e sul tipo di ritmo rilevato, non si comprende come i C.T.U. nell'elaborato peritale avessero concluso che il trattamento terapeutico adottato sul paziente fosse stato tempestivo e corretto e, nella specie, sulla base di quali dati oggettivi, in assenza di ECG, i tecnici avessero posto la diagnosi di arresto cardio- respiratorio con asistolia – per altro statisticamente presente solo nel 15-20% dei casi - affermando, quindi, che il paziente non fosse defibrillabile;
C) la circostanza che il fosse stato adeguatamente monitorato non poteva desu- Parte_3
mersi dall'annotazione della “ pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione peri- ferica di ossigeno” le quali potevano essere rilevate non solo “con un moni- tor/defibrillatore lifepak”, ma anche con un comune apparecchio per la misurazione del- la saturazione e frequenza (SATURIMETRO) che si posiziona al dito del paziente e la
Part
poteva essere registrata con un semplice manometro manuale;
per altro non era compressibile “per quale ragione il personale dell'ambulanza avesse trascritto i dati, importanti, di PAO, SatO2 e FC e non l'importantissimo ECG”;
D) agli atti, quindi, non risultava nessuna somministrazione di adrenalina e nessuna regi- strazione elettrocardiografica, elemento questo indispensabile per valutare il tipo di ritmo e consequenziale o meno defibrillazione;
dato questo che confermava la non applicazione al paziente del monitor defibrillatore;
né la mancata trascrizione nel verbale di eventi e procedure seguite poteva essere giustificato dall'urgenza;
E) ritmi cardiaci defibrillabili, se non trattati, evolvono in breve tempo verso ritmi non defi- brillabili, come riportato dalle Linee Guida citate (v. Bibliografia allegata: “Supporto di
Base delle Funzioni Vitali (B.L.S.) Principi di Defibrillazione Semiautomatica Esterna
12 (B.L.S.D. “www.americanheart.org/eccguidelines, pag. 5, ove si legge: “la percentuale di successo della defibrillazione decresce del 10% ogni minuto che passa perché i ritmi de- fibrillabili evolvono in breve tempo - se non trattati - verso ritmi non defibrillabili gene- ralmente non suscettibili di terapia;
F) da tali premesse doveva trarsi la conclusione inequivocabile che il paziente non aveva ricevuto, a bordo dell'ambulanza, il corretto e completo trattamento per l'arresto cardiaco, come ben codificato nelle relative Linee Guida, internazionali, nazionali e regionali sul trattamento in ambulanza dell'infarto e dell'arresto cardiaco, secondo le quali l'unica te- rapia efficace per combattere l'arresto cardiaco “è l'uso immediato del defibrillatore esterno e l'applicazione delle manovre rianimatorie” (BLSD) [v. Bibliografia allegata:
“Supporto di Base delle Funzioni Vitali (B.L.S.) Principi di Defibrillazione Semiautoma- tica Esterna (B.L.S.D.) (v. pag. 3) “www.americanheart.org/eccguidelines]. Invero Tutte le Linee Guida e tutti i protocolli sul trattamento dell'infarto/arresto cardiaco in ambulan- za e non, all'unanimità evidenziano che la registrazione elettrocardiografica, eseguita dall'apparecchiatura di defibrillazione, dà certezza sulla necessità di effettuare o meno un trattamento defibrillante.
Il ctu, invero, dopo avere precisato di non avare mai negato l'esistenza di linee guida , ha condivisibilmente chiarito che :
- come emerge dalla lettura delle Linee Guida ( ma anche dalla esperienza, sul campo), la determinazione dei parametri vitali di un soggetto vittima di sindrome coronarica acu- ta/infarto del miocardio, in ambiente extra ospedaliero, avviene attraverso l'uso di un monitor/defibrillatore (lifepak), compatto e maneggevole, che permette con semplicità di gesti e facilità operativa, la contemporanea determinazione, con lo stesso strumento, dei 3 parametri vitali fondamentali: saturazione in ossigeno del sangue (SpO2), pressione arte- riosa (PAO), frequenza cardiaca (Fc + monitor_ECG); tutto ciò con un solo strumento, maneggevole e compatto. Sempre sulla base delle evidenze disponibili descritte e della ve- rifica aggiuntiva delle conoscenze scientifiche oltre che esperienziali, espresse nel parere tecnico reso, è logico affermare che i parametri registrati nella scheda di soccorso dal personale del 118, siano stati determinati con l'uso di questa apparecchiatura (lifepak), piuttosto che con l'uso di 3 distinte strumentazioni, meno maneggevoli e quindi più com- plicate da utilizzare: pulsossimetro, sfigmomanometro e monitor ECG.”;
13 - “Non è vero che il monitor/defibrillatore, effettua il tracciato elettrocardiografico, lo re- gistra su nastro e lo comunica in tempo reale all'UTIC del centro HUB di riferimento
….”; questa procedura è possibile, il lifepak lo può fare ma NON in automatico e nem- meno in tempo reale . La registrazione su carta dell'attività elettrica miocardica (trac- ciato ECG) avviene solo dopo aver pigiato il relativo tasto “stampa” e soprattutto la tra- smissione telematica è possibile attraverso una lunga procedura di inserimento dei dati anagrafici (con pomello rotante e selezione delle lettere “una per una”), connessione alla rete e quindi trasmissione;
insomma, non assolutamente automatica e/o in tempo reale;
tutto ciò, è logico poterlo immaginare, risulta abbastanza complicato durante il tragitto di un'ambulanza, in movimento, e soprattutto far questo, significherebbe sottrarre uno dei due operatori sanitari dalla rianimazione cardio polmonare in corso: ciò è quindi assolu- tamente impossibile da eseguire ed in contrasto con tutte le Line e Guida, che affermano che per fare una rianimazione cardio polmonare è necessaria la contemporanea azione di
2 operatori, uno che esegue le compressioni toraciche ed un altro che esegue le insuffla- zioni polmonari di aria/ossigeno”;
- Ritenere che il paziente non abbia ricevuto, a bordo dell'ambulanza, il corretto e comple- to trattamento per l'arresto cardiaco, sol perché manca il tracciato elettrocardiografico,
è assolutamente iniquo e scorretto poiché, nel caso concreto, si è proceduto ad un'analisi critica della documentazione sanitaria, analisi incentrata sul principio di una valutazione
“ex ante”. Bisogna, infatti, distinguere e soprattutto chiarire la differenza tra:
1. un trac- ciato ECG;
2. un monitoraggio continuo ECG. Nel primo caso, si fa riferimento alla re- gistrazione su carta millimetrata dell'attività elettrica cardiaca;
nel secondo caso, alla registrazione in continuo sullo schermo di un monitor, dell'attività elettrica cardiaca. Re- lativamente alle fasi di una sindrome coronarica acuta (SCA) e conseguente arresto car- diaco, un monitoraggio continuo ECG ha il limite di non permettere di individuare le ca- ratteristiche di infarto in corso (che necessita di tracciato ECG a 12 derivazioni su ca rta millimetrata), ma permette sicuramente di individuare un arresto cardiaco, prontamente e con certezza, intendendo per infarto la necrosi del tessuto muscolare cardiaco ischemico
e per arresto la cessazione dell'attività propulsiva del cuore. Infatti, il monitoraggio con- tinuo ECG permette di visualizzare sul monitor uno dei ritmi maligni (attività elettrica miocardica) con cui si manifesta un arresto cardiaco (sempre): Fibrillazione Ventricola-
14 re (o Tachicardia Ventricolare senza polso) 2. Asistolia (o Attività elettrica senza polso).
Di conseguenza, se presente un ritmo di tipo 1 si procederà alla defibrillazione seguita da massaggio cardiaco e ventilazione;
se presente un ritmo di tipo 2, NON si dovrà defibril- lare, e si procederà “SOLO” con massaggio cardiaco e ventilazione.
- nelle fasi extra--ospedaliere di gestione di una SCA/arresto cardiaco, non risulta necessa- rio un tracciato elettrocardiografico stampato su carta millimetrata ma è imperativo
l'utilizzo di un monitor/defibrillatore (come quello in dotazione nelle nostre ambulanze, del tipo lifepak) che permette prontamente, rapidamente e facilmente, di decidere se defi- brillare oppure NON un paziente vittima di arresto cardiaco. E' possibile anche stampa- re su carta millimetrata un tracciato ECG (striscia), attraverso un pulsante dedicato che avvia la stampa su carta di quanto visualizzato in continuo sul monitor, potendolo anche inviare al centro coronarico di riferimento, ma ciò attraverso una procedura comunque lunga, che necessità tempo per l'inserimento dei dati anagrafici ed il collegamento alla rete di trasmissione dati;
PROCEDURA CHE è del tutto inopportuno eseguire durante il tragitto di un'ambulanza, mentre il personale sanitario (2 persone) sta procedendo al massaggio cardiaco ed alla ventilazione di una vittima di arresto cardiaco. Non servireb- be a nulla ai fini della prognosi o delle chance di vita della vittima, non cambierebbe nul- la, non modificherebbe alcuna scelta terapeutica. Il non avere stampato il tracciato elet- trocardiografico non costituisce condotta rimproverabile stante che “ durante il tragitto di un'ambulanza, in movimento, per ottenere la stampa cartacea dell'attività ECG visualiz- zata al monitor, bisognerebbe sottrarre uno dei due operatori sanitari dalla rianimazione cardio polmonare in corso, andando in contrasto con tutte le Linee Guida che affermano di NON interrompere mai una rianimazione cardio polmonare (se non per motivi contem- plati nelle stesse Linee Guida, tra cui non rientra la stampa cartacea di un ECG);
- dalla ricostruzione degli atti risulta che l'attività elettrica miocardica del Sig. Parte_13
era sotto monitoraggio, a ciò non ha (però) fatto seguito una registrazione su carta milli- metrata che la documentasse (tracciato ECG). Tuttavia, a dispetto della mancata registra- zione doveva concludersi che , vittima di SCA (sindrome coronarica acuta), Parte_13
fosse andato incontro ad asistolia (oppure attività elettrica senza polso); tale ritmo mali- gno, causa di arresto cardiaco, riconosciuto al monitor, aveva infatti indotto i sanitari,
CORRETTAMENTE , a iniziare le manovre di massaggio cardiaco e ventilazione, SENZA
15 defibrillazione; tale conclusione poteva desumersi non solo dalla circostanza che fosse” estremamente facile RICONOSCERE al monitor una fibrillazione ventricolare (o una ta- chicardia ventricolare senza polso) o ancor di più, è estremamente facile DISTINGUERE un ritmo defibrillabile da un ritmo NON defibrillabile”, ma anche dal fatto che all'ospedale Buccheri La Ferla, ove il paziente era giunto alle 15:27 del 05/10/2013, era stata praticata ancora una volta una rianimazione cardiopolmonare senza defibrillazione, in quanto, trattavasi di un ritmo NON defibrillabile ( vengono rilevati i seguenti parametri vitali: 35 battiti di Frequenza Cardiaca e 70/30 mmHg di pressione arteriosa, viene ese- guito un pr elievo ematico di sangue (che ovviamente non sarebbe stato fatto su cadavere)
e vengono allertati i consulenti medici dello stesso ospedale, il cardiologo ed il rianima- tore dell'ospedale “Buccheri La Ferla”, per prestare immediato soccorso ad un arresto cardiaco in ROSC “insufficiente” (Ritorno alla Circolazione Spontanea dopo Arresto
Cardiaco). Questa rianimazione cardiopolmonare verosimilmente è stata iniziata subito all'arrivo in P.S. del Sig. , alle ore 15:26 e prolungata per almeno 30 minuti;
Pt_14
l'orario di chiusura del verbale del Pronto Soccorso riporta le ore 16:38; quindi il Sig.
viene trattato presso il P.S. dell'ospedale “Buccheri La Ferla” per ben 1 ora Parte_13
e 12 minuti praticando, a ancora una volta, una rianimazione cardiopolmonare senza de- fibrillazione, in quanto, trattavasi di un ritmo NON defibrillabile);
- Pertanto, le manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario del 118 erano risultate efficaci tanto da permettere un recupero dell'attività propulsiva del cuore (ROSC) e, quindi, corrette;
purtroppo l'esito fatale non si era potuto interrompere a causa dell' inter- vallo di tempo sproporzionato e superiore alle 4 ore tra l'insorgenza del dolore toracico (al risveglio) e l'inizio delle cure (ore 14:55 Guardia medica di Villabate), risultando l'elemento determinante nella riduzione, fino all'azzeramento, delle chance di sopravvi- venza del Sig. ; Parte_13
- non rispondeva al vero che le linea guida citate dal CTP affermano che l'unica terapia ef- ficace è l uso immediato del fibrillatore esterno e l'applicazione delle manovre rianimato- rie” , posto che , laddove sia già in corso l'arresto cardiaco, se la causa se la causa di quest'ultimo è un ritmo non defibrillabile (asistolia o attività elettrica senza polso),
l''unica terapia efficace è l'applicazione delle manovre rianimatorie senza la defibrilla- zione.
16 Le conclusioni cui è pervenuto il collegio sono del tutto condivisibili.
Invero, non appare affatto decisivo , al fine di escludere che il paziente sia stato correttamente monitorato e, quindi, correttamente rianimato, che nel verbale di intervento manchi l'annotazione del monitoraggio e della esecuzione dell'ECG , mancata esecuzione da cui, se- condo l'assunto della difesa, si desumerebbe dalla assenza del tracciato.
Al riguardo, occorre premettere che “ Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redat- ta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss.
c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Or- dinanza n. 16737 del 17/06/2024
Ora , nel caso di specie , la circostanza che il paziente sia stato monitorato può indiziariamen- te desumersi:
- dalla circostanza che il personale del 118, prima del trasporto, aveva monitorato il pazien- te rilevandone i parametri vitali (al mio arrivo paziente vigile, cosciente, orientato , suda- to, PAO 180/120 mmHg, Fc. 99 battiti per minuto, SpO2 98% in aria ambiente …”);
- dalla circostanza che, a bordo dell' autoambulanza, era presente un monitor/defibrillatore del tipo Lifepa che permette con semplicità la determinazione rapida e contemporanea dei tre principali parametri vitali:
1. Frequenza e ritmo cardiaco e tracciato ECG.. 2. Satura- zione periferica in ossigeno e pletismogramma.. 3. Pressione arteriosa;
sicché risulta mol- to più verosimile che, in una situazione di emergenza , il personale abbia utilizzato il mo- nitor piuttosto che tre distinte strumentazioni ( pulsossimetro, sfigmomanometro e moni- tor ECG) meno maneggevoli e, quindi, più complicate da utilizzare, soprattutto in una si- tuazione di emergenza;
- dovendosi ritenere, quindi, che i parametri vitali furono rilevati con l'uso del lifeak, risulta inverosimile ipotizzare che il monitor/defibrillatore lifepak sia stato rimosso durante il trasporto, dopo che era stato posizionato per la determinazione dei parametri, avendo il personale medico inquadrato una condizione di sindrome coronarica acuta (infatti, era sta- ta somministrata trinitrina).
17 Ed ancora, la circostanza che non il paziente non fosse stato monitorato tramite ecg non può desumersi dalla mancanza della relativa stampa di tracciato ( che pacificamente non è stato stampato con conseguenza irrilevanza della prova orale articolata sul punto ) o dall'omesso invio dei dati registrati all'UTIC del centro HUB di riferimento ,come previsto dalle linee guida.
Ed invero , come chiarito dai consulenti :
- NON è vero che il monitor/defibrillatore, “… effettua il tracciato elettrocardiografico, lo registra su nastro e lo comunica in tempo reale all'UTIC del centro HUB di riferimento”; questa procedura, sebbene possibile, non è automatica : invero, la registrazione su carta dell'attività elettrica miocardica (tracciato ECG) avviene solo dopo aver pigiato il relativo tasto “stampa” mentre la trasmissione telematica è possibile attraverso una lunga proce- dura di inserimento dei dati anagrafici (con pomello rotante e selezione delle lettere “una per una”), connessione alla rete e quindi trasmissione;
- Occorre quindi distinguere un tracciato ECG da un monitoraggio continuo ECG, essendo necessario solo il secondo;
- Per converso, sia l'invio dei dati registrati all'UTIC del centro HUB di riferimento sia la stampa del tracciato ecg erano attività non utili né consigliate in una situazione di emer- genza perché avrebbero distolto gli operatori dalle necessarie attività rianimatorie .
Infine, la correttezza delle procedure rianimatore adottate va affermata pure alla luce di quan- to attestato nel verbale di PS .
Al riguardo, giova sottolineare che :
- -giunti in ospedale – dopo appena 7 minuti dalla partenza - venivano allertati “ il cardi- ologo ed il rianimatore per prestare immediato soccorso ad un arresto cardiaco in ROSC “in- sufficiente” (Ritorno alla Circolazione Spontanea dopo Arresto Cardiaco ( cfr pag 12 e 13 chiarimenti CTU) ); le manovre attuate in ambulanza, quindi, avevano consentito un recupero dell'attività propulsiva del cuore (ROSC) , dato questa che ne attesta la correttezza e l'efficacia;
- il non era arrivato già deceduto presso il Buccheri la Ferla ma presso detto Parte_13
nosocomio furono tentate ( dalle 15.23. alla 15.38) manovre di rianimazione identiche a quelle poste in essere all'interno dell'ambulanza , dato questo che attesa la correttezza della
18 diagnosi di arresto cardiaco con ritmo non defibrillabile (asistolia o attività elettrica senza pol- so), effettuata dal CTU e, quindi, della procedura adottata dal personale del 118 ( il Tum- minello, in arrivo al P.S dell'Ospedale Buccheri La Ferla è stato trattato in presenza di un arresto cardiaco in ROSC “insufficiente”! (ritorno alla circolazione spontanea d opo arresto cardiaco) con rianimazione cardiopolmonare senza defibrillazione poiché in ritmo Non defib- rillabile);
- le manovre praticate - descritte, contrariamene a quanto dedotto dagli attori, nella Scheda medica di bordo SUES 118 ( “ Si iniziano manovre di rianimazione BLS + ventilazione con
O2 +Ambu e si allerta il pronto soccorso”. “) sono quelle previste della linee guida per i casi di arresto cardiaco con ritmo non defibrillabile (asistolia o attività elettrica senza polso ) , essendo l'affermazione secondo cui l'uso del defibrillatore sarebbe comunque necessario smentita dalle linee guida citate dal CTU ( cfr pag 21 CTU ), che richiedono l'uso del defibril- latore solo in caso di arresto in corso con Ritmo defibrillabile ( da escludersi nel caso di specie )
*****
Quanto, invece alla domanda di risarcimento del danno iure successionis – che avendo natura contrattuale ha un regime di prova semplificato quanto al profilo della colpa ( dovendosi provare da parte dei danneggiati solo il nesso causale) , la domanda va rigettata per carenza di prova del danno biologico e morale terminale patito dal de cuius e trasmissibile agli eredi.
In proposito va ricordato che , come statuito dalla Suprema Corte “Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le le- sioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidi- tà, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale.” (Cass.
21060/2016 vedere anche Cass. n.22451/2017 ).
Più recentemente la Suprema Corte ha chiarito che “ la persona ferita che non muoia immedi- atamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biolog- ico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve es- sere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia
19 del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente ( ez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023)
Per quanto concerne la liquidazione del danno biologico terminale, la Suprema Corte, con la sentenza appena menzionata , ha in particolare precisato che “il danno alla salute che può pat- ire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per uno spazio di tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente. Il lemma "invalidità", infatti, per secolare elaborazione medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte
(invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente). L'espressione "invalidità tem- poranea" designa lo stato menomativo causato da malattia, durante il decorso di questa. L'es- pressione "invalidità permanente" designa invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia. L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di inva- lidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea (oltre alla già citata Cass. n. 18056 del 2019 v., tra le altre,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015, Rv.
634697 - 01; così pure Sez. 3 Sentenza n. 7632 del 16/05/2003, Rv. 563159, § 3.3 dei "Motivi della decisione"). Per le ragioni fin qui esposte, nel caso di morte sopraggiunta dopo le le- sioni personali, e da esse provocata, un danno biologico permanente è inconcepibile. Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la le- sione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, normalmente superiore alle 24 ore, perché solo un tempo apprezzabile consente quell' "accertabilità medico legale" che cos- tituisce il fondamento del danno biologico temporaneo. Lo stabilire se la vittima abbia patito un danno biologico "suscettibile di accertamento medico legale" è un giudizio di fatto riserva- to al giudice di merito, e non sindacabile in questa sede. Va in proposito puntualizzato anche che, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una le- sione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidi-
20 ane (Sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012, Rv. 621706 - 01).
Nella specie, è deceduto appena 26 minuti dopo l'arresto cardiaco , sicché non è Parte_13
trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo e il decesso .
Del pari, a seguito dell'episodio infartuale acuto trattato in ambulanza , il ha Parte_13
perso conoscenza ( tanto che erano iniziate subito le manovre rianimatorie) sicché non vi è prova che egli abbia percepito come imminente la morte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
- 3.442 determinate sulla base di parametri medi inerenti alle cause di valore indeterminabi- le complessità media per procedimento di istruzione preventiva;
- in euro 10.860 determinate sulla base di parametri medi inerenti alle cause di valore inde- terminabile complessità media .
Le spese di CTU rese in sede di atp vanno poste definitivamente a carico degli attori .
PQM
Il Tribunale di Palermo – terza sezione civile - , ogni contraria istanza, eccezione e difesa di- sattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta le domande proposta da nei confronti di , , Parte_8 Parte_9
anche n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale Controparte_6
sul figlio minore , (; Persona_6 Parte_3 Parte_2
(, () ; nei confronti dell'
[...] Parte_1 Parte_6 [...]
Controparte_2
Condanna i predetti attori, in solido, al pagamento in favore dell'
[...]
delle spese di lite che liquida in euro 3.442,00 per il procedi- Controparte_2
mento di atp e in euro 10.860,00 per il presente giudizio per compensi oltre a spese generali iva e cpa nella misura di legge;
Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU rese nell'ambito del giudizio N.
R.G. 8528/2019
Palermo il 15.5.25
Il Giudice
Cristina Denaro
21 IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato dispo- sto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sanci- te dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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