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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Quarta Civile Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5751/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE
TRA
nato il [...] a [...] – Parte_1
BRASILE) e residente in [...](CR - BRASILE) Rua Pe Guerra n. 1136, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sapienza
-Ricorrente- pagina 1 di 8 E
Controparte_1
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il
Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 16.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, cittadino brasiliano, ha evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendente diretto di Per_1
cittadino italiano nato a Lucca il [...], in [...] emigrato
[...]
in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 31.10.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
pagina 2 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non pagina 3 di 8 sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud
America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che il ricorrente è discendente diretto di (detto ), Persona_2 Per_1
nato il [...] nel Comune di Molazzana (LU).
Dalla documentazione in atti emerge infatti che: pagina 4 di 8 - (detto ) nasceva il 24.04.1890 Persona_2 Per_1
nel Comune di Molazzana (LU), figlio di e Persona_3 CP_3
come comprovato dall'Estratto per Riassunto dell'atto di nascita
[...]
rilasciato dal competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Molazzana
(doc. 3, Nascita ); Persona_2
- il sig. l'08.11.1920 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_2
presso il Comune di Lucca, come risulta dall'Estratto Parte_2
dai registri degli atti di matrimonio rilasciato dal competente Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lucca (doc. 4, Matrimonio ); Persona_2
- seppur emigrato in Brasile, il sig. non rinunciava alla Persona_2
cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano(doc. 5);
- il 15.01.1970 il sig. decedeva nella città di Turiuba (SP), Persona_1
come risulta dal Certificato di Morte rilasciato dal competente Ufficiale dello
Stato Civile di TE ZI (SP) (doc. 6);
- dall'unione coniugale tra e il Persona_1 Parte_2
30.01.1927 nasceva a Rio Preto (SP) il sig. , come comprovato Persona_4
dal Certificato di Nascita rilasciato dal competente Ufficiale dello Stato Civile di Rio Preto(doc. 7);
- il 30.01.1957 il sig. contraeva matrimonio con la Parte_3
sig.ra presso la città di Rio de Janeiro (CR), come Parte_4
risulta dal Certificato di Matrimonio rilasciato dal competente Ufficiale dello
Stato Civile di Rio de Janeiro(doc. 8);
- il 20.09.1975 il sig. decedeva nella città di Rio de Parte_3
Janeiro, come risulta dal Certificato di Morte rilasciato dal competente
Ufficiale dello Stato Civile di Rio de Janeiro,(doc. 9);
- dall'unione coniugale tra e il Parte_3 Pt_2 Parte_4
21.12.1961 nasceva a Rio de Janeiro il sig. Parte_1
pagina 5 di 8 odierno ricorrente, come comprovato dal Certificato di Nascita rilasciato dal competente Ufficiale dello Stato Civile di Rio de Janeiro(doc. 10).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite Persona_2
(detto ) mai si naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa Per_1
rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti.(doc.5).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona pagina 6 di 8 all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc., nei confronti del resistente CP_1
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile CP_1 CP_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel pagina 7 di 8 Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 24.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 5751/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza italiana”
VERTENTE
TRA
nato il [...] a [...] – Parte_1
BRASILE) e residente in [...](CR - BRASILE) Rua Pe Guerra n. 1136, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sapienza
-Ricorrente- pagina 1 di 8 E
Controparte_1
-Resistente contumace-
E
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
presso il
Tribunale di Firenze
-Interveniente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies cpc depositato in data 16.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, cittadino brasiliano, ha evocato in giudizio innanzi a questo
Tribunale il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendente diretto di Per_1
cittadino italiano nato a Lucca il [...], in [...] emigrato
[...]
in Brasile dove ha vissuto senza rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano.
Non si costituiva il del quale pertanto veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Gli atti venivano comunicati al PUBBLICO MINISTERO.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc all'udienza del 31.10.2025, fissata con modalità di svolgimento cartolare e rituale deposito di nota scritta ex art. 127-ter cpc contenente le conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
pagina 2 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
1) L'interesse ad agire
Al riguardo va osservato che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 cpc).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1
che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato»(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non pagina 3 di 8 sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento
(previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud
America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2) Il merito
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione.
Ebbene, alla stregua della documentazione prodotta risulta che il ricorrente è discendente diretto di (detto ), Persona_2 Per_1
nato il [...] nel Comune di Molazzana (LU).
Dalla documentazione in atti emerge infatti che: pagina 4 di 8 - (detto ) nasceva il 24.04.1890 Persona_2 Per_1
nel Comune di Molazzana (LU), figlio di e Persona_3 CP_3
come comprovato dall'Estratto per Riassunto dell'atto di nascita
[...]
rilasciato dal competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Molazzana
(doc. 3, Nascita ); Persona_2
- il sig. l'08.11.1920 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_2
presso il Comune di Lucca, come risulta dall'Estratto Parte_2
dai registri degli atti di matrimonio rilasciato dal competente Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lucca (doc. 4, Matrimonio ); Persona_2
- seppur emigrato in Brasile, il sig. non rinunciava alla Persona_2
cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano(doc. 5);
- il 15.01.1970 il sig. decedeva nella città di Turiuba (SP), Persona_1
come risulta dal Certificato di Morte rilasciato dal competente Ufficiale dello
Stato Civile di TE ZI (SP) (doc. 6);
- dall'unione coniugale tra e il Persona_1 Parte_2
30.01.1927 nasceva a Rio Preto (SP) il sig. , come comprovato Persona_4
dal Certificato di Nascita rilasciato dal competente Ufficiale dello Stato Civile di Rio Preto(doc. 7);
- il 30.01.1957 il sig. contraeva matrimonio con la Parte_3
sig.ra presso la città di Rio de Janeiro (CR), come Parte_4
risulta dal Certificato di Matrimonio rilasciato dal competente Ufficiale dello
Stato Civile di Rio de Janeiro(doc. 8);
- il 20.09.1975 il sig. decedeva nella città di Rio de Parte_3
Janeiro, come risulta dal Certificato di Morte rilasciato dal competente
Ufficiale dello Stato Civile di Rio de Janeiro,(doc. 9);
- dall'unione coniugale tra e il Parte_3 Pt_2 Parte_4
21.12.1961 nasceva a Rio de Janeiro il sig. Parte_1
pagina 5 di 8 odierno ricorrente, come comprovato dal Certificato di Nascita rilasciato dal competente Ufficiale dello Stato Civile di Rio de Janeiro(doc. 10).
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che
«in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25317/2022).
Risulta peraltro provato che il capostipite Persona_2
(detto ) mai si naturalizzò brasiliano come da certificazione negativa Per_1
rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti.(doc.5).
In ogni caso è da precisare che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona pagina 6 di 8 all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti» ( Cass. SS.UU. n. 25317/2022).
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
3) Le spese processuali
Non si ritiene di dover emettere una pronuncia di condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 cpc., nei confronti del resistente CP_1
atteso che non vi è alcuna soccombenza, in considerazione dell'atteggiamento non oppositivo della parte e della sentenza di mero accertamento emessa.
Né d'altra parte è applicabile il principio di causalità sotteso alla norma sulla soccombenza, tenuto conto del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana che hanno determinato una oggettiva difficoltà per i consolati di gestire le relative procedure, dato riscontrabile altresì dal numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza italiana presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, accerta che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile CP_1 CP_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nel pagina 7 di 8 Registro di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
niente per le spese.
Firenze, 24.XI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 8 di 8