CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3760/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070029395917000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070029395917000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento e per le spese.
Resistente: insiste per il rigetto e per la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90060850 26/000 notificata in data 04/08/2025, limitatamente alle somme riportate dalla cartella di pagamento n.
02820070029395917000, asseritamente notificata in data 30/01/2008, riferita ad IRPEF, IRAP e IVA annualità
2004, di euro 34.431,04 e al riguardo deduce la intervenuta prescrizione del relativo credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in data 5 novembre 2025 contrasta le eccezioni del ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 18 novembre 2025 è stata respinta la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
In data 21 novembre 2025 il ricorrente deposita atto di rinuncia al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Con memorie illustrative depositate in data 15 dicembre 2025 l' Agenzia delle Entrate Riscossione prende atto della rinuncia all'azione formulata dal ricorrente e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle competenze legali secondo il principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte prende atto della rinuncia al giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse, depositata dal ricorrente in data 21 novembre 2025.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.100,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3760/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070029395917000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820070029395917000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento e per le spese.
Resistente: insiste per il rigetto e per la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90060850 26/000 notificata in data 04/08/2025, limitatamente alle somme riportate dalla cartella di pagamento n.
02820070029395917000, asseritamente notificata in data 30/01/2008, riferita ad IRPEF, IRAP e IVA annualità
2004, di euro 34.431,04 e al riguardo deduce la intervenuta prescrizione del relativo credito.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in data 5 novembre 2025 contrasta le eccezioni del ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 18 novembre 2025 è stata respinta la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
In data 21 novembre 2025 il ricorrente deposita atto di rinuncia al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Con memorie illustrative depositate in data 15 dicembre 2025 l' Agenzia delle Entrate Riscossione prende atto della rinuncia all'azione formulata dal ricorrente e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle competenze legali secondo il principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte prende atto della rinuncia al giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse, depositata dal ricorrente in data 21 novembre 2025.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.100,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato