Art. 3.
All'onere di L. 35.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di L. 35.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.