CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/04/2024, n. 14610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14610 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN AN nato a [...] il [...] TI UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14610 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 13/03/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che gli imputati ricorrono contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, n.1 e n. 7 (per esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede) cod. pen.; Considerato che con un unico motivo, di identico tenore, entrambi i ricorsi lamentano che la sentenza impugnata non ha adeguatamente argomentato circa l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che, come documentato dai procuratori dei ricorrenti, in data 7 marzo 2024, la persona offesa, GAIA SEGATTINI, a mezzo del suo legale, nominato procuratore speciale, avv. ROBERTO ZUCCHI, ha rimesso la querela nei confronti dei ricorrenti, i quali hanno accettato detta rimessione a mezzo del proprio procuratore speciale;
Considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, a querela di parte;
Ritenuto quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;
Considerato che le spese devono essere poste a carico dei querelati;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela;
Pone le spese processuali a carico dei querelati. Così deciso il 13/03/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14610 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 13/03/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che gli imputati ricorrono contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, n.1 e n. 7 (per esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede) cod. pen.; Considerato che con un unico motivo, di identico tenore, entrambi i ricorsi lamentano che la sentenza impugnata non ha adeguatamente argomentato circa l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che, come documentato dai procuratori dei ricorrenti, in data 7 marzo 2024, la persona offesa, GAIA SEGATTINI, a mezzo del suo legale, nominato procuratore speciale, avv. ROBERTO ZUCCHI, ha rimesso la querela nei confronti dei ricorrenti, i quali hanno accettato detta rimessione a mezzo del proprio procuratore speciale;
Considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, a querela di parte;
Ritenuto quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;
Considerato che le spese devono essere poste a carico dei querelati;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela;
Pone le spese processuali a carico dei querelati. Così deciso il 13/03/2024