Art. 10.
Il testo dell' art. 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La misura della pensione e' quella derivante dalla somma dell'annualita' risultante dalla tabella applicabile tra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51".
Il testo dell' art. 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La misura della pensione e' quella derivante dalla somma dell'annualita' risultante dalla tabella applicabile tra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51".