CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BASSO CLAUDIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4930/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Santa Lucia 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259010754544000 IMPOSTA SANZION 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259010754544000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12/9/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259010754544000 dell'importo complessivo di € 3.051,04, avente ad oggetto le cartelle esattoriali n.10020240018294342000 (relative alle ritenute anno 2020) e n.10020240033416344000 (relativa alla tassa automobilistica anno 2017. La parte ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposto e l'intervenuta prescrizione. Chiedeva altresì la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno e della Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate di Salerno, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno e della
Regione Campania che chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto, ribadendo l'intervenuta rituale notifica degli atti presupposto.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Dall'esame degli atti è risultato che le cartelle di pagamento n. 10020240018294342000 e n.
10020240033416344000 sono state ritualmente notificate rispettivamente in data 27/03/2024 ed in data
19/9/2024.
In ordine alla ritualità della notifica a mezzo PEC, occorre riportare l'orientamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n.10266 del 27/04/2018) secondo cui “In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 -
Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale”.
Dimostrata l'intervenuta rituale notifica delle cartelle, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarle, anziché attendere la successiva notifica dell'impugnato atto impositivo.
Una volta fornita la prova dell'intervenuta rituale notifica degli atti presupposto, deve escludersi la possibilità di valutare l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal contribuente, da un lato in quanto inidonea ad incidere sulla validità della cartella, dall'altro, per l'inammissibilità in sede tributaria di azioni di accertamento negativo del credito.
A questo proposito, giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.3, Sentenza n.22946 del 10/11/2016) secondo cui “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA L APARTE RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA NELL' IMPORTO DI EURO 400,00 PER
CIASCUNA DELLE PARTI RESISTENTI, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BASSO CLAUDIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4930/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Santa Lucia 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259010754544000 IMPOSTA SANZION 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259010754544000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12/9/2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259010754544000 dell'importo complessivo di € 3.051,04, avente ad oggetto le cartelle esattoriali n.10020240018294342000 (relative alle ritenute anno 2020) e n.10020240033416344000 (relativa alla tassa automobilistica anno 2017. La parte ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposto e l'intervenuta prescrizione. Chiedeva altresì la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno e della Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate di Salerno, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno e della
Regione Campania che chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto, ribadendo l'intervenuta rituale notifica degli atti presupposto.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposto e l'intervenuta prescrizione.
Dall'esame degli atti è risultato che le cartelle di pagamento n. 10020240018294342000 e n.
10020240033416344000 sono state ritualmente notificate rispettivamente in data 27/03/2024 ed in data
19/9/2024.
In ordine alla ritualità della notifica a mezzo PEC, occorre riportare l'orientamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. Civ. Sez. Un., Sentenza n.10266 del 27/04/2018) secondo cui “In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 -
Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale”.
Dimostrata l'intervenuta rituale notifica delle cartelle, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarle, anziché attendere la successiva notifica dell'impugnato atto impositivo.
Una volta fornita la prova dell'intervenuta rituale notifica degli atti presupposto, deve escludersi la possibilità di valutare l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal contribuente, da un lato in quanto inidonea ad incidere sulla validità della cartella, dall'altro, per l'inammissibilità in sede tributaria di azioni di accertamento negativo del credito.
A questo proposito, giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.3, Sentenza n.22946 del 10/11/2016) secondo cui “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA L APARTE RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA NELL' IMPORTO DI EURO 400,00 PER
CIASCUNA DELLE PARTI RESISTENTI, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.