Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 16/01/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, all'esito della stessa, decide la NOTIF. SENTENZA controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
…………………………. decisione NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2773/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO, pendente TRA (già ), con sede legale in Ivrea alla Via Parte_1 Controparte_1
JE 13 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di RI
, partita IVA , REA 974956), in persona del dott. , P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2 in virtù di procura rilasciata con atto autenticato il 16.04.2012 per Notaio (Rep. Per_1
n° 25658/14092), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola (C.F.
giusta procura generale alle liti per atto a rogito notaio , C.F._1 Per_1
Rep. 26265, elettivamente domiciliata in Salerno al C Emanuele N. 58 presso lo studio dell'avv. Gaetano DI Sirio;
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/01/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , Controparte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 2463/2018 Parte_1 pubblicata il 30/11/2018 e pronunciata dal Giudice di Pace di Sarno, nella causa promossa da contro iscritta al numero di ruolo generale Controparte_2 Parte_1
22 Parte appellante impugnava la sentenza in relazione alla quantificazione delle spese legali, nella parte in cui il Giudice disponeva: “condanna la convenuta società al pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidate
N.R.G. 2773/2019 - G.M. DOTT. SS IA ESPOSITO 1
trattandosi di giudizio dinanzi al Giudice di Pace con valore da € 0,01 fino a € 1.100,00 il Giudice ha disatteso i parametri dello scaglione di riferimento che prevedono: fase di studio € 65,00; fase introduttiva del giudizio
€ 65,00; fase istruttoria € 65,00; fase decisionale € 135,00, per un totale di € 330,00. Evidenziava che nel caso di specie il Giudice di Primo grado aveva liquidato le spese di lite in € 950,00 per compenso ed € 100,00 per spese, ossia in misura di gran lunga superiore rispetto ai parametri vigenti posto che un eventuale discostamento dal D.M. 55/2014 doveva, in ogni caso, essere motivato. Concludeva, pertanto, come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi di appello, in via principale riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese legali e, ridurre il compenso ad € 330,00 come innanzi quantificato, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare la parte appellata alla relativa restituzione della differenza;
con vittoria di spese e competenze legali con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente Controparte_2 citato e non costituito.
2. Sul merito. L'appello è fondato e va accolto. Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento. Invero, per il codice di rito, nell'ambito delle disposizioni sulla competenza del giudice, il valore della causa «si determina dalla domanda» (ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), secondo le disposizioni successive, dove, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, si precisa che «il valore si determina in base alla somma indicata … dall'attore» (ai sensi dell'art. 14 c.p.c.). Nel caso di specie, il valore della domanda attorea era pari ad € 1032,00 e, applicando i parametri medi di cui al DM 55/14 (all'epoca vigente), spettava all'attore vittorioso la somma di € 330,00 per compensi, oltre accessori, non avendo il Giudice di Pace in alcun modo motivato eventuali aumenti. In accoglimento dell'appello va riformata la sentenza impugnata, con conseguente condanna alla restituzione della differenza eventualmente versata.
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per la non complessità della controversia ed esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 2773 /2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO pendente tra d , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Controparte_2
1. accoglie, per le causali in motivazione l'appello e, per l'effetto:
N.R.G. 2773/2019 - G.M. DOTT. SS IA ESPOSITO 2 2. in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , degli onor zio Controparte_2 che si liquidano in € 330,00 oltre accessori;
3.condanna alla restituzione di quanto versato in eccesso;
Controparte_2
4.condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese giudizio, che si liquidano i 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 25/02/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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