CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
NO UI AN, OR
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 459/2025 depositato il 31/08/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 348/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2
e pubblicata il 08/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249007862774000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
. l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e annullamento della pretesa tributaria
- la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha impugnato la sentenza numero 348/2025, pronunciata in data 6 giugno 2025 e depositata in segreteria in data 8 luglio 2025, con la quale la sezione seconda della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di intimazione numero 10220249007862774 emesso nei confronti del signor Resistente_1 in relazione alla cartella di pagamento numero 10220140013995714501, accoglieva il ricorso e condannava parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione finanziaria proponeva, quindi, appello per i seguenti motivi:
1) erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'articolo 2304 del codice civile pur in assenza di un atto di esecuzione nonché nella parte in cui ha ritenuto che in atti non fosse stata fornita la prova dell'incapienza della società
2) erroneità del capo di sentenza che ha statuito in ordine alla condanna dell'ufficio alla refusione delle spese di lite
3) riproposizione delle difese svolte in primo grado sugli ulteriori motivi di opposizione al fine di chiedere la riforma della sentenza.
Il contribuente si è costituito ritualmente in giudizio con atto di controdeduzione e ha, altresì, depositato atto di brevi repliche.
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto. La intimazione di pagamento non rientra tra gli atti di esecuzione in quanto rappresenta piuttosto un sollecito o una diffida al debitore affinché provveda, entro un certo termine, al pagamento del debito pena l'avvio delle procedure esecutive.
In questa ottica il beneficio della escussione, proprio in quanto attiene solo alla fase esecutiva, non determina preclusioni per l'agente della riscossione in quanto si tratta di mera attività di cognizione volta a consentire al creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del debitore.
Come evidenziato dall'ufficio sin nel corso del giudizio di primo grado, infatti, va sottolineato che:
- il ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento numero 10220249007862774000 in qualità di socio illimitatamente responsabile della Società_1 di Resistente_1.
- la responsabilità riguarda il debito affermato nella cartella di pagamento numero 10220140013995714 notificata alla società con pec consegnata in data 29 luglio 2014
- dopo la cartella, l'obbligata principale è stata destinataria dei seguenti atti: pignoramento presso terzi notificato il 9 ottobre 2014 con pec, pignoramento mobiliare notificato in data 10 febbraio 2015 chiusosi con esito negativo, atto di pignoramento presso terzi notificato in data 22 gennaio 2015, avviso di intimazione numero 10220249003814951000 notificato con pec consegnata all'indirizzo “Email_3.
La società, nel corso degli anni, ha, inoltre, aderito a diverse definizioni agevolate: ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge numero 193/2016, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge numero 148/2017, dell'articolo
3 del decreto legge numero 119/2018 e dell'articolo 1 commi da 231 a 252 della legge numero 197/2022, decadendo da tutte le definizioni per inadempimento, non avendo eseguito i pagamenti.
Ancora: in data 3 novembre 2025, la società ha chiesto la rateizzazione del debito portato dalla cartella numero 10220140013995714000, ha effettuato pagamenti insufficienti ed è decaduta dal beneficio.
L'obbligo della preventiva escussione, pertanto, è stato ampiamente e documentalmente rispettato.
Le somme nel frattempo versate, inoltre, sono state correttamente defalcate dall'importo totale del debito.
Deve, da ultimo, essere ricordato che le medesime considerazioni dell'appellato sono state svolte anche dall'altro socio nel giudizio conclusosi con la sentenza numeo 235/2024 emessa da questa stessa sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che ha accolto l'appello proposto dall'ufficio e confermato la pretesa tributaria.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Srdegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (euro cinque mila virgola zero), oltre oneri accessori, per ciascun grado del giudizio. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente dr. Luisa Anna Cagnoli
Dott. Gianluigi Dettori
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
NO UI AN, OR
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 459/2025 depositato il 31/08/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 348/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2
e pubblicata il 08/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220249007862774000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
. l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e annullamento della pretesa tributaria
- la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha impugnato la sentenza numero 348/2025, pronunciata in data 6 giugno 2025 e depositata in segreteria in data 8 luglio 2025, con la quale la sezione seconda della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di intimazione numero 10220249007862774 emesso nei confronti del signor Resistente_1 in relazione alla cartella di pagamento numero 10220140013995714501, accoglieva il ricorso e condannava parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione finanziaria proponeva, quindi, appello per i seguenti motivi:
1) erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'articolo 2304 del codice civile pur in assenza di un atto di esecuzione nonché nella parte in cui ha ritenuto che in atti non fosse stata fornita la prova dell'incapienza della società
2) erroneità del capo di sentenza che ha statuito in ordine alla condanna dell'ufficio alla refusione delle spese di lite
3) riproposizione delle difese svolte in primo grado sugli ulteriori motivi di opposizione al fine di chiedere la riforma della sentenza.
Il contribuente si è costituito ritualmente in giudizio con atto di controdeduzione e ha, altresì, depositato atto di brevi repliche.
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto. La intimazione di pagamento non rientra tra gli atti di esecuzione in quanto rappresenta piuttosto un sollecito o una diffida al debitore affinché provveda, entro un certo termine, al pagamento del debito pena l'avvio delle procedure esecutive.
In questa ottica il beneficio della escussione, proprio in quanto attiene solo alla fase esecutiva, non determina preclusioni per l'agente della riscossione in quanto si tratta di mera attività di cognizione volta a consentire al creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del debitore.
Come evidenziato dall'ufficio sin nel corso del giudizio di primo grado, infatti, va sottolineato che:
- il ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento numero 10220249007862774000 in qualità di socio illimitatamente responsabile della Società_1 di Resistente_1.
- la responsabilità riguarda il debito affermato nella cartella di pagamento numero 10220140013995714 notificata alla società con pec consegnata in data 29 luglio 2014
- dopo la cartella, l'obbligata principale è stata destinataria dei seguenti atti: pignoramento presso terzi notificato il 9 ottobre 2014 con pec, pignoramento mobiliare notificato in data 10 febbraio 2015 chiusosi con esito negativo, atto di pignoramento presso terzi notificato in data 22 gennaio 2015, avviso di intimazione numero 10220249003814951000 notificato con pec consegnata all'indirizzo “Email_3.
La società, nel corso degli anni, ha, inoltre, aderito a diverse definizioni agevolate: ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge numero 193/2016, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge numero 148/2017, dell'articolo
3 del decreto legge numero 119/2018 e dell'articolo 1 commi da 231 a 252 della legge numero 197/2022, decadendo da tutte le definizioni per inadempimento, non avendo eseguito i pagamenti.
Ancora: in data 3 novembre 2025, la società ha chiesto la rateizzazione del debito portato dalla cartella numero 10220140013995714000, ha effettuato pagamenti insufficienti ed è decaduta dal beneficio.
L'obbligo della preventiva escussione, pertanto, è stato ampiamente e documentalmente rispettato.
Le somme nel frattempo versate, inoltre, sono state correttamente defalcate dall'importo totale del debito.
Deve, da ultimo, essere ricordato che le medesime considerazioni dell'appellato sono state svolte anche dall'altro socio nel giudizio conclusosi con la sentenza numeo 235/2024 emessa da questa stessa sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che ha accolto l'appello proposto dall'ufficio e confermato la pretesa tributaria.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Srdegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (euro cinque mila virgola zero), oltre oneri accessori, per ciascun grado del giudizio. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente dr. Luisa Anna Cagnoli
Dott. Gianluigi Dettori