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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9643 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25950/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25950/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZONI IO IO LI RC e l'avv. , Parte_1 oggi sostituito dall'avv. A Negrini
Per l'avv. CALEMBO MARA e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. F Brambilla
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25950/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZONI Parte_1 C.F._1 IO IO LI RC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANO presso il difensore avv. MAZZONI IO IO LI RC
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CALEMBO MARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TICINELLO, 22 C/O AVV. FRANCESCO STICCHI 27100 PAVIA presso il difensore avv. CALEMBO MARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione l'attrice ha impugnato la delibera assembleare del 10 febbraio 2020, limitatamente ai punti n. 1, 4 e 6 dell'ordine del giorno, deducendo l'erronea ripartizione di diverse voci di spesa, l'illegittima imputazione di spese relative a terrazzi, soglie, gocciolatoi e canne fumarie, la carenza di adeguata informazione contabile e l'indebito addebito della voce denominata “E21”, afferente alla propria unità immobiliare.
In merito alle spese relative agli ascensori, secondo l'attrice, tali spese riguardano solo gli impianti delle scale B e C, come emerge dai documenti contabili, e avrebbero dovuto essere ripartite esclusivamente tra i condomini che di tali impianti traggono utilità.
Preliminarmente si dà atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere limitativamente al capo A3 dell'atto di citazione afferente alla voce di spesa E21.
Nel merito la censura è fondata.
pagina 2 di 4 Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il è composto da cinque Controparte_2 scale autonome (A–B–C–D–E), ciascuna dotata di proprio impianto ascensore.
È pertanto applicabile l'art. 1123, comma 3, c.c., secondo cui:
“Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Gli ascensori delle singole scale costituiscono, nel caso di specie, impianti separati, funzionalmente autonomi e destinati all'uso esclusivo dei rispettivi CP_3
Dalle documentazioni in atti (cfr. doc. 4 e 5 documenti allegati comparsa di costituzione e risposta) emerge la violazione del criterio legale della utilitas in ragione del fatto che il riparto delle spese doveva essere effettuato secondo le tabelle delle singole scale che tiene conto dell'effettivo utilizzo. Tale criterio trova ulteriormente conferma nel fatto che dalle fatture emergono differenti importi e tipologie di interventi per alcune scale.
L'addebito, così come indicato nel rendiconto consuntivo contrasta con l'art. 1123, comma 3, c.c., è incompatibile con l'art. 1124 c.c. secondo cui le spese dell'ascensore devono essere sostenute da chi ne trae utilità rendendo la delibera annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Tutto ciò predetto, non possono trovare accoglimento le censure mosse dal , secondo cui CP_1
“trattasi prestazioni rese a beneficio di tutte le scale ed afferenti la manutenzione dell'impianto dell'ascensore”. Tale criterio, infatti, non considera la differenza di spesa e la diversa natura delle attività svolte, finendo per disattendere il dettato normativo e per non valutare l'effettiva utilità che ciascuna scala ne ricava.
La delibera assembleare del 10 febbraio 2020 deve essere annullata limitatamente alla ripartizione delle spese G120 e G156, con conseguente obbligo del Condominio di rideterminare il riparto imputando tali costi secondo le tabelle delle singole scale ciascuno secondo le rispettive quote.
In relazione alle spese relative a terrazzi, soglie, gocciolatoi e canne fumarie (voci G60, G106, G169): L'attrice deduce l'illegittimità del riparto di tali spese, sostenendo che esse riguardino parti di proprietà esclusiva o impianti al servizio di singole unità immobiliari. Il afferma che si tratta di CP_1 opere su elementi strutturali o comunque aventi funzione comune per la conservazione, la sicurezza e il decoro dell'edificio Dalla documentazione prodotta emerge che i lavori hanno riguardato elementi dei terrazzi e delle soglie esterne idonei a influire sulla protezione e regimazione delle acque dell'edificio, nonché colonne fumarie verticali la cui efficienza interessa l'intero fabbricato. Tali opere non risultano finalizzate al godimento personale dei proprietari delle singole unità, ma alla conservazione e sicurezza dell'edificio. Tenuto conto della collocazione e della funzione di tali elementi, la ripartizione delle voci G60, G106 e G169 tra tutti i condomini risulta conforme ai criteri di riparto applicabili. Le contestazioni dell'attrice devono pertanto essere respinte.
In merito alla presunta carenza informativa L'attrice lamenta di non avere avuto adeguato accesso alla documentazione contabile. Risulta tuttavia che la documentazione è stata messa a disposizione dall'amministratore, sebbene in taluni casi con tempistiche non puntuali. In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, ai fini della validità della delibera assembleare “non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione pagina 3 di 4 e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno.” (Cass. civ., sez. II, 10/06/2014, n. 13047). In tal senso ai fini della validità della delibera è sufficiente indicare gli elementi essenziali dell'ordine del giorno senza allegare i relativi preventivi di spesa. Inoltre, nel corso del giudizio tutta la documentazione necessaria è stata acquisita, sicché non sussistono elementi tali da incidere sulla validità della deliberazione impugnata.
In merito agli interventi di euro 6.500,00 oltre Iva per la sistemazione della facciata destra e di euro 13.500,00 oltre iva per la sistemazione delle facciate del piano basso entrate e del piano basso lato corsello box si rileva la carenza di interesse ad agire. Ciò in quanto non vi è stata alcuna modifica della situazione oggettiva, poiché i lavori non sono stati eseguiti a causa del mutamento dello stato dei luoghi, come deliberato al punto 1 del verbale di assemblea del 09.03.21.
La domanda va, pertanto, rigettata, sul punto
Atteso quanto sopra esposto, le spese vengono liquidate, come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro il , così decide: Parte_1 Controparte_4
1. dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla voce di spesa “E21”, per intervenuta eliminazione dell'addebito da parte del CP_1
2. accoglie parzialmente l'impugnazione e annulla la delibera assembleare del 10 febbraio 2020 limitatamente alle voci G120 e G156;
3. dispone che tali spese siano rideterminate ponendole a carico esclusivo dei condomini delle scale interessate, secondo i rispettivi millesimi;
4. Rigetta le ulteriori censure dell'attrice, in particolare quelle relative alle voci G60, G106 e G169, riguardanti terrazzi, soglie, gocciolatoi e canne fumarie, ritenendone legittima la ripartizione fra la generalità dei condomini;
5. condanna il al pagamento del 70% per ad € 4450,00 delle spese di lite in favore CP_1 dell'attrice, ponendo il restante 30% , pari ad € 1950,00 a carico di quest'ultima.
6. manda all'amministratore per la rideterminazione del riparto conforme alla presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25950/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZONI IO IO LI RC e l'avv. , Parte_1 oggi sostituito dall'avv. A Negrini
Per l'avv. CALEMBO MARA e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. F Brambilla
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25950/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZONI Parte_1 C.F._1 IO IO LI RC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANO presso il difensore avv. MAZZONI IO IO LI RC
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CALEMBO MARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TICINELLO, 22 C/O AVV. FRANCESCO STICCHI 27100 PAVIA presso il difensore avv. CALEMBO MARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione l'attrice ha impugnato la delibera assembleare del 10 febbraio 2020, limitatamente ai punti n. 1, 4 e 6 dell'ordine del giorno, deducendo l'erronea ripartizione di diverse voci di spesa, l'illegittima imputazione di spese relative a terrazzi, soglie, gocciolatoi e canne fumarie, la carenza di adeguata informazione contabile e l'indebito addebito della voce denominata “E21”, afferente alla propria unità immobiliare.
In merito alle spese relative agli ascensori, secondo l'attrice, tali spese riguardano solo gli impianti delle scale B e C, come emerge dai documenti contabili, e avrebbero dovuto essere ripartite esclusivamente tra i condomini che di tali impianti traggono utilità.
Preliminarmente si dà atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere limitativamente al capo A3 dell'atto di citazione afferente alla voce di spesa E21.
Nel merito la censura è fondata.
pagina 2 di 4 Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il è composto da cinque Controparte_2 scale autonome (A–B–C–D–E), ciascuna dotata di proprio impianto ascensore.
È pertanto applicabile l'art. 1123, comma 3, c.c., secondo cui:
“Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Gli ascensori delle singole scale costituiscono, nel caso di specie, impianti separati, funzionalmente autonomi e destinati all'uso esclusivo dei rispettivi CP_3
Dalle documentazioni in atti (cfr. doc. 4 e 5 documenti allegati comparsa di costituzione e risposta) emerge la violazione del criterio legale della utilitas in ragione del fatto che il riparto delle spese doveva essere effettuato secondo le tabelle delle singole scale che tiene conto dell'effettivo utilizzo. Tale criterio trova ulteriormente conferma nel fatto che dalle fatture emergono differenti importi e tipologie di interventi per alcune scale.
L'addebito, così come indicato nel rendiconto consuntivo contrasta con l'art. 1123, comma 3, c.c., è incompatibile con l'art. 1124 c.c. secondo cui le spese dell'ascensore devono essere sostenute da chi ne trae utilità rendendo la delibera annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Tutto ciò predetto, non possono trovare accoglimento le censure mosse dal , secondo cui CP_1
“trattasi prestazioni rese a beneficio di tutte le scale ed afferenti la manutenzione dell'impianto dell'ascensore”. Tale criterio, infatti, non considera la differenza di spesa e la diversa natura delle attività svolte, finendo per disattendere il dettato normativo e per non valutare l'effettiva utilità che ciascuna scala ne ricava.
La delibera assembleare del 10 febbraio 2020 deve essere annullata limitatamente alla ripartizione delle spese G120 e G156, con conseguente obbligo del Condominio di rideterminare il riparto imputando tali costi secondo le tabelle delle singole scale ciascuno secondo le rispettive quote.
In relazione alle spese relative a terrazzi, soglie, gocciolatoi e canne fumarie (voci G60, G106, G169): L'attrice deduce l'illegittimità del riparto di tali spese, sostenendo che esse riguardino parti di proprietà esclusiva o impianti al servizio di singole unità immobiliari. Il afferma che si tratta di CP_1 opere su elementi strutturali o comunque aventi funzione comune per la conservazione, la sicurezza e il decoro dell'edificio Dalla documentazione prodotta emerge che i lavori hanno riguardato elementi dei terrazzi e delle soglie esterne idonei a influire sulla protezione e regimazione delle acque dell'edificio, nonché colonne fumarie verticali la cui efficienza interessa l'intero fabbricato. Tali opere non risultano finalizzate al godimento personale dei proprietari delle singole unità, ma alla conservazione e sicurezza dell'edificio. Tenuto conto della collocazione e della funzione di tali elementi, la ripartizione delle voci G60, G106 e G169 tra tutti i condomini risulta conforme ai criteri di riparto applicabili. Le contestazioni dell'attrice devono pertanto essere respinte.
In merito alla presunta carenza informativa L'attrice lamenta di non avere avuto adeguato accesso alla documentazione contabile. Risulta tuttavia che la documentazione è stata messa a disposizione dall'amministratore, sebbene in taluni casi con tempistiche non puntuali. In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, ai fini della validità della delibera assembleare “non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione pagina 3 di 4 e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno.” (Cass. civ., sez. II, 10/06/2014, n. 13047). In tal senso ai fini della validità della delibera è sufficiente indicare gli elementi essenziali dell'ordine del giorno senza allegare i relativi preventivi di spesa. Inoltre, nel corso del giudizio tutta la documentazione necessaria è stata acquisita, sicché non sussistono elementi tali da incidere sulla validità della deliberazione impugnata.
In merito agli interventi di euro 6.500,00 oltre Iva per la sistemazione della facciata destra e di euro 13.500,00 oltre iva per la sistemazione delle facciate del piano basso entrate e del piano basso lato corsello box si rileva la carenza di interesse ad agire. Ciò in quanto non vi è stata alcuna modifica della situazione oggettiva, poiché i lavori non sono stati eseguiti a causa del mutamento dello stato dei luoghi, come deliberato al punto 1 del verbale di assemblea del 09.03.21.
La domanda va, pertanto, rigettata, sul punto
Atteso quanto sopra esposto, le spese vengono liquidate, come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro il , così decide: Parte_1 Controparte_4
1. dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla voce di spesa “E21”, per intervenuta eliminazione dell'addebito da parte del CP_1
2. accoglie parzialmente l'impugnazione e annulla la delibera assembleare del 10 febbraio 2020 limitatamente alle voci G120 e G156;
3. dispone che tali spese siano rideterminate ponendole a carico esclusivo dei condomini delle scale interessate, secondo i rispettivi millesimi;
4. Rigetta le ulteriori censure dell'attrice, in particolare quelle relative alle voci G60, G106 e G169, riguardanti terrazzi, soglie, gocciolatoi e canne fumarie, ritenendone legittima la ripartizione fra la generalità dei condomini;
5. condanna il al pagamento del 70% per ad € 4450,00 delle spese di lite in favore CP_1 dell'attrice, ponendo il restante 30% , pari ad € 1950,00 a carico di quest'ultima.
6. manda all'amministratore per la rideterminazione del riparto conforme alla presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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