CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NG PASQUALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riva Ligure - Via Nino Bixio 15 18015 Riva Ligure IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81/2024 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, premesso di aver ricevuto in notifica, in data 12.6.2024, dal Comune di Riva Ligure, l'avviso di accertamento esecutivo n. 81 del 5.4.2024, relativo alla TARI anno 2016, per un importo complessivo di € 354,00 (di cui € 234,51 a titolo di imposta ed € 119,49 a titolo di sanzioni/interessi/spese), allegato di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento entro la data del 31.12.2021, osservato che l'asserita notifica, in data 7.1.2021, della “richiesta formale del versamento (sollecito 2021)” era da ritenersi nulla in quanto mai avvenuta, dedotta l'intervenuta prescrizione del tributo TARI, denunciato l'uso saltuario dell'immobile, in quanto seconda casa, con ricorso ex art. 18 D. Lgs 546/22, ritualmente notificato, evocava in giudizio il Comune di Riva Ligure, in persona del Sindaco pro–tempore, instando per la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 81 del 5.4.2024.
Si costituiva in giudizio il Comune di Riva Ligure, in persona del Sindaco pro–tempore, che, ritenuta la piena validità della notifica del 7.1.2021, interruttiva della prescrizione, effettuata con le modalità semplificate
“Covid19” (consegna senza firma del destinatario ma con attestazione del postino), dedotta l'irrilevanza, ai fini IRAP, dell'uso saltuario, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente lamenta l'insistenza/nullità della notifica del sollecito di pagamento del 7.1.2021 in quanto effettuata con le modalità semplificate “COVID19” in un periodo in cui tale facoltà era cessata e senza che desse conto della partecipazione attiva ad essa del consegnatario.
L'agente postale di Banca_1 incaricato della notifica di atti giudiziari o amministrativi agisce, al momento della consegna, come pubblico ufficiale. Il suo avviso di ricevimento fa piena prova fino a querela di falso per le attestazioni relative alla notifica. Le sue attestazioni sull'avviso di ricevimento (ex L. 890/1982) fanno
"piena prova" dell'avvenuta notificazione, del luogo e della data, e non possono essere contestate se non con la complessa procedura della querela di falso.
Tanto premesso, nella relata di notifica/avviso di ricevimento del 7.1.2021, testualmente si legge
“CONSEGNATO CON MODALITA' CONCORDATE CON IL CONSEGNATARIO”. Dal testo anzidetto, il PU attesta l'intervenuta interlocuzione con il consegnatario, presente all'indirizzo, il quale, personalmente o tramite un convivente, pur senza apporre la firma in ragione delle cautele del periodo pandemico, ha accettato la consegna. Orbene, le attestazioni del PU contenute nella relata di notifica fanno piena prova, ex art. 2700 cc, fino a querela di falso per quanto riguarda le operazioni da lui compiute e le dichiarazioni a lui rese. Non avendo la Ricorrente_1 proposto querela di falso, l'atto conserva la sua efficacia probatoria, nella specie quale atto interruttivo della prescrizione del Tributo TARI relativo all'anno 2016.
Le notifiche effettuate in modalità semplificate COVID-19, in quanto concepite come misure temporanee, legate alla durata dello stato di emergenza, sono valide e efficaci automaticamente fino alla fine dell'emergenza sanitaria, decretata l'8 maggio 2023 dall'OMS.
La procedura seguita dall'agente postale, che, con l'uso dell'espressione “modalità concordate”, ha attestato la presenza del destinatario, è, dunque, legittima ed idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto e, pertanto, ha interrotto il termine di prescrizione che, alla data del 12.6.2024 (notifica dell'accertamento impugnato), non era maturato.
In ragione del fatto che la TARI è dovuta per il semplice fatto di detenere/possedere immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dall'effettivo utilizzo continuativo, del tutto irrilevante è l'allegato uso saltuario dell'immobile.
In ragione della totale soccombenza, Ricorrente_1 deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in € 200,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
200,00 omnicomprensive
Imperia, 12.02.2026
IL PRESIDENTE QU NG
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NG PASQUALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riva Ligure - Via Nino Bixio 15 18015 Riva Ligure IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81/2024 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, premesso di aver ricevuto in notifica, in data 12.6.2024, dal Comune di Riva Ligure, l'avviso di accertamento esecutivo n. 81 del 5.4.2024, relativo alla TARI anno 2016, per un importo complessivo di € 354,00 (di cui € 234,51 a titolo di imposta ed € 119,49 a titolo di sanzioni/interessi/spese), allegato di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento entro la data del 31.12.2021, osservato che l'asserita notifica, in data 7.1.2021, della “richiesta formale del versamento (sollecito 2021)” era da ritenersi nulla in quanto mai avvenuta, dedotta l'intervenuta prescrizione del tributo TARI, denunciato l'uso saltuario dell'immobile, in quanto seconda casa, con ricorso ex art. 18 D. Lgs 546/22, ritualmente notificato, evocava in giudizio il Comune di Riva Ligure, in persona del Sindaco pro–tempore, instando per la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 81 del 5.4.2024.
Si costituiva in giudizio il Comune di Riva Ligure, in persona del Sindaco pro–tempore, che, ritenuta la piena validità della notifica del 7.1.2021, interruttiva della prescrizione, effettuata con le modalità semplificate
“Covid19” (consegna senza firma del destinatario ma con attestazione del postino), dedotta l'irrilevanza, ai fini IRAP, dell'uso saltuario, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente lamenta l'insistenza/nullità della notifica del sollecito di pagamento del 7.1.2021 in quanto effettuata con le modalità semplificate “COVID19” in un periodo in cui tale facoltà era cessata e senza che desse conto della partecipazione attiva ad essa del consegnatario.
L'agente postale di Banca_1 incaricato della notifica di atti giudiziari o amministrativi agisce, al momento della consegna, come pubblico ufficiale. Il suo avviso di ricevimento fa piena prova fino a querela di falso per le attestazioni relative alla notifica. Le sue attestazioni sull'avviso di ricevimento (ex L. 890/1982) fanno
"piena prova" dell'avvenuta notificazione, del luogo e della data, e non possono essere contestate se non con la complessa procedura della querela di falso.
Tanto premesso, nella relata di notifica/avviso di ricevimento del 7.1.2021, testualmente si legge
“CONSEGNATO CON MODALITA' CONCORDATE CON IL CONSEGNATARIO”. Dal testo anzidetto, il PU attesta l'intervenuta interlocuzione con il consegnatario, presente all'indirizzo, il quale, personalmente o tramite un convivente, pur senza apporre la firma in ragione delle cautele del periodo pandemico, ha accettato la consegna. Orbene, le attestazioni del PU contenute nella relata di notifica fanno piena prova, ex art. 2700 cc, fino a querela di falso per quanto riguarda le operazioni da lui compiute e le dichiarazioni a lui rese. Non avendo la Ricorrente_1 proposto querela di falso, l'atto conserva la sua efficacia probatoria, nella specie quale atto interruttivo della prescrizione del Tributo TARI relativo all'anno 2016.
Le notifiche effettuate in modalità semplificate COVID-19, in quanto concepite come misure temporanee, legate alla durata dello stato di emergenza, sono valide e efficaci automaticamente fino alla fine dell'emergenza sanitaria, decretata l'8 maggio 2023 dall'OMS.
La procedura seguita dall'agente postale, che, con l'uso dell'espressione “modalità concordate”, ha attestato la presenza del destinatario, è, dunque, legittima ed idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto e, pertanto, ha interrotto il termine di prescrizione che, alla data del 12.6.2024 (notifica dell'accertamento impugnato), non era maturato.
In ragione del fatto che la TARI è dovuta per il semplice fatto di detenere/possedere immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dall'effettivo utilizzo continuativo, del tutto irrilevante è l'allegato uso saltuario dell'immobile.
In ragione della totale soccombenza, Ricorrente_1 deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in € 200,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
200,00 omnicomprensive
Imperia, 12.02.2026
IL PRESIDENTE QU NG