TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1507
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità della procura alle liti, la quale non indicava né il TAR competente, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario da eseguire, né la parte resistente, né la data di rilascio. La procura, seppur notificata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, non soddisfa i requisiti di specialità richiesti dall'art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e non può essere considerata "apposta in calce" secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, soprattutto alla luce della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025. Il vizio non è sanabile né tramite rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., né tramite il beneficio dell'errore scusabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1507
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1507
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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