Art. 16. Contributo per nuovi investimenti
Alle imprese ammesse ai contributi per l'attivita' di costruzione e riparazione navale che, in conformita' alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere piu' efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, puo' essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi.
Alle imprese ammesse ai contributi per l'attivita' di costruzione e riparazione navale che, in conformita' alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere piu' efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, puo' essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi.