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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3448/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3448/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Regina Parte_1 C.F._1
Margherita n. 112/1 presso lo studio dell'Avv. LIBERATORE MARTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Via CP_1 C.F._2
dei Peligni n. 102 presso lo studio dell'Avv. PAGLIARI RAFFAELA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 20 novembre 2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...]
indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato in Pescara il 16.07.2020 (atto n. 39, parte I, anno 2020) dalla cui unione nascevano due figli:
(Vasto, il 26.09.2018) e (Pescara, il 16.04.2022). Persona_1 Persona_2
2. La resistente si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi, che già vivono separati, con addebito alla parte resistente per tutte le motivazioni in narrativa;
2. disporre che presso la casa familiare sita in Pescara (PE) alla Via Nora,
n. 15 concessa in locazione al Sig. vi resti la Sig.ra che vi vivrà Parte_1 CP_1
unicamente con i due figli minori che provvederà al subentro nel contratto di locazione;
3. disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione primaria presso la madre;
4. disporre che il Sig.
versi euro 200,00 in favore della Sig.ra a titolo di assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5. stabilire che per il mantenimento ordinario dei due figli e , e in ragione delle circostanze menzionate, il Sig. Per_3 Persona_2 Pt_1
corrisponderà alla Sig.ra l'importo mensile di euro 500,00, anticipatamente ed
[...] CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese mediante disposizione di bonifico. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
6. stabilire che le spese straordinarie come da Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Pescara siano poste al 100% a carico del resistente;
7. stabilire che l'assegno unico e universale erogato dall' per i due figli minori continui ad essere percepito dalla sig.ra CP_2
. CP_1
3. All'udienza del 12 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo, come da scrittura privata versati in atti.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti e il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
pagina 2 di 5 5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, nei sensi che seguono:
a. Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando coniugi a vivere separati come già di fatto;
dichiarare che i figli minori minori - nata a [...] il [...] (C.F. Persona_4
- е - nato a [...] il [...] (C.F. ) – C.F._3 Persona_2 C.F._4
siano affidati in via condivisa ad entrambi I genitori, con collocamento prevalentemente presso la madre;
b. disporre che la casa coniugale sita in Pescara (PE) alla Via Nora, n. 15, continui ad esserere abitata con contratto di locazione già in essere dalla sig.ra , la quale provvederà a CP_1
corrispondere il canone di locazione mensile, nonché i ratei condominiali e le utenze domestiche, salvo conguaglio fino al periodo di coabitazione del Sig. presso la casa di Via Nora, n. 15 di Parte_1
Pescara;
c. disporre che il sig. verserà entro il 18 di ciascuna mensilità e con decorrenza dalla data Parte_1
di deposito del ricorso introduttivo la somma complessiva di euro 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per i due figli minori: somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
e. disporre che le spese straordinarie come da Protocollo di Famiglia in uso presso l'Intestato
Tribunale siano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno e all'uopo le parti lo sottoscrivono e allegano al presente verbale di accordo;
f. confermare interamente in favore della sig.ra l'assegno unico e universale erogato CP_1
dall per i figli minori e;
CP_2 Per_3 Per_2
g. autorizzare entrambi i genitori a richiedere documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
h. i genitori dichiarano la reciproca disponibilità e presenza a cooperare per la richiesta dei documenti amministrativi di soggiorno e permanenza dei figli minori;
i. Il padre potrà tenere con sé i bambini un pomeriggio a settimana, in ragione degli impegni lavorativi da concordare con la madre e cena presso l'abitazione materna, salvo migliori accordi che le parti autonomamente addiverranno.
l. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
3) per quanto attiene le festività natalizie, le parti di comune accordo stabiliscono che i minore trascorreranno con la madre e la sua famiglia il 24 mentre il 25 Dicembre sarà trascorso con il padre;
ad anni alterni saranno invece trascorso le giornate del 31 Dicembre e
pagina 3 di 5 dell'1 Gennaio e così, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre. Lo stesso per quanto concerne le festività del paese di origine delle parti. Per quanto attiene le vacanze estive, i coniugi stabiliscono di comune accordo che i figli potranno trascorrere 8 giorni consecutivi con il padre nel mese di Luglio ed 8 nel mesi di agosto, da concordarsi entro il giorno 15 del mese di Giugno di ogni anno, a seconda delle esigenze di entrambe le parti.
m. i genitori, nell'interesse superiore dei figli, potranno concordare di comune accordo modalità diverse o più favorevoli del diritto di visita.
n. Le parti dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a definire ogni questione e di qualsiasi natura tra gli stessi pendenti e, pertanto, dichiarano che, ferme le obbligazioni rispettivamente assunte nel suddetto accordo, non hanno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere, rinunciando espressamente ad ogni reciproca pretesa sui rispettivi T.f.r.
o. I genitori, mediante sottoscrizione del presente accordo, si impegnano a garantire ed assicurare un atteggiamento reciprocamente collaborativo, nel prioritario interesse all'adeguato sviluppo educativo formativo dei minori, evitando, pertanto, qualunque condotta che possa porre a repentaglio la loro propria incolumità e/o benessere;
i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro. Gli stessi si impegnano ad essere rintracciabili per le questioni afferenti alla gestione dei minori.
p. I coniugi assumono l'impegno di comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, nonché di recapito telefonico;
q. dichiarare che, stante la mancata ripresa della convivenza tra i coniugi ed alle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, c. 3 della L. 898/1970 e ss. modifiche ed integrazioni;
r. verificato il passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 16.07.2020 Atto n. 39, parte 1 - anno
2020 Comune di Pescara, alle condizioni di cui all'accordo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio.
s. spese compensate integralmente tra le parti.
pagina 4 di 5 6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e dei figli minori e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
7. Da ultimo, va fissata con separata ordinanza del Giudice istruttore una successiva udienza per la decisione sulla domanda di divorzio.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 20 novembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Pescara il Parte_1 CP_1
16.07.2020, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara n. 39, parte I, anno 2020, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone circa l'ulteriore corso come da separata ordinanza del Giudice relatore;
d) spese al definitivo.
Pescara 8 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3448/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Regina Parte_1 C.F._1
Margherita n. 112/1 presso lo studio dell'Avv. LIBERATORE MARTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Via CP_1 C.F._2
dei Peligni n. 102 presso lo studio dell'Avv. PAGLIARI RAFFAELA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 20 novembre 2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...]
indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato in Pescara il 16.07.2020 (atto n. 39, parte I, anno 2020) dalla cui unione nascevano due figli:
(Vasto, il 26.09.2018) e (Pescara, il 16.04.2022). Persona_1 Persona_2
2. La resistente si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi, che già vivono separati, con addebito alla parte resistente per tutte le motivazioni in narrativa;
2. disporre che presso la casa familiare sita in Pescara (PE) alla Via Nora,
n. 15 concessa in locazione al Sig. vi resti la Sig.ra che vi vivrà Parte_1 CP_1
unicamente con i due figli minori che provvederà al subentro nel contratto di locazione;
3. disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione primaria presso la madre;
4. disporre che il Sig.
versi euro 200,00 in favore della Sig.ra a titolo di assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5. stabilire che per il mantenimento ordinario dei due figli e , e in ragione delle circostanze menzionate, il Sig. Per_3 Persona_2 Pt_1
corrisponderà alla Sig.ra l'importo mensile di euro 500,00, anticipatamente ed
[...] CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese mediante disposizione di bonifico. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
6. stabilire che le spese straordinarie come da Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Pescara siano poste al 100% a carico del resistente;
7. stabilire che l'assegno unico e universale erogato dall' per i due figli minori continui ad essere percepito dalla sig.ra CP_2
. CP_1
3. All'udienza del 12 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo, come da scrittura privata versati in atti.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti e il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
pagina 2 di 5 5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, nei sensi che seguono:
a. Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando coniugi a vivere separati come già di fatto;
dichiarare che i figli minori minori - nata a [...] il [...] (C.F. Persona_4
- е - nato a [...] il [...] (C.F. ) – C.F._3 Persona_2 C.F._4
siano affidati in via condivisa ad entrambi I genitori, con collocamento prevalentemente presso la madre;
b. disporre che la casa coniugale sita in Pescara (PE) alla Via Nora, n. 15, continui ad esserere abitata con contratto di locazione già in essere dalla sig.ra , la quale provvederà a CP_1
corrispondere il canone di locazione mensile, nonché i ratei condominiali e le utenze domestiche, salvo conguaglio fino al periodo di coabitazione del Sig. presso la casa di Via Nora, n. 15 di Parte_1
Pescara;
c. disporre che il sig. verserà entro il 18 di ciascuna mensilità e con decorrenza dalla data Parte_1
di deposito del ricorso introduttivo la somma complessiva di euro 400,00 a titolo di assegno di mantenimento per i due figli minori: somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
e. disporre che le spese straordinarie come da Protocollo di Famiglia in uso presso l'Intestato
Tribunale siano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno e all'uopo le parti lo sottoscrivono e allegano al presente verbale di accordo;
f. confermare interamente in favore della sig.ra l'assegno unico e universale erogato CP_1
dall per i figli minori e;
CP_2 Per_3 Per_2
g. autorizzare entrambi i genitori a richiedere documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
h. i genitori dichiarano la reciproca disponibilità e presenza a cooperare per la richiesta dei documenti amministrativi di soggiorno e permanenza dei figli minori;
i. Il padre potrà tenere con sé i bambini un pomeriggio a settimana, in ragione degli impegni lavorativi da concordare con la madre e cena presso l'abitazione materna, salvo migliori accordi che le parti autonomamente addiverranno.
l. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
3) per quanto attiene le festività natalizie, le parti di comune accordo stabiliscono che i minore trascorreranno con la madre e la sua famiglia il 24 mentre il 25 Dicembre sarà trascorso con il padre;
ad anni alterni saranno invece trascorso le giornate del 31 Dicembre e
pagina 3 di 5 dell'1 Gennaio e così, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre. Lo stesso per quanto concerne le festività del paese di origine delle parti. Per quanto attiene le vacanze estive, i coniugi stabiliscono di comune accordo che i figli potranno trascorrere 8 giorni consecutivi con il padre nel mese di Luglio ed 8 nel mesi di agosto, da concordarsi entro il giorno 15 del mese di Giugno di ogni anno, a seconda delle esigenze di entrambe le parti.
m. i genitori, nell'interesse superiore dei figli, potranno concordare di comune accordo modalità diverse o più favorevoli del diritto di visita.
n. Le parti dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a definire ogni questione e di qualsiasi natura tra gli stessi pendenti e, pertanto, dichiarano che, ferme le obbligazioni rispettivamente assunte nel suddetto accordo, non hanno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere, rinunciando espressamente ad ogni reciproca pretesa sui rispettivi T.f.r.
o. I genitori, mediante sottoscrizione del presente accordo, si impegnano a garantire ed assicurare un atteggiamento reciprocamente collaborativo, nel prioritario interesse all'adeguato sviluppo educativo formativo dei minori, evitando, pertanto, qualunque condotta che possa porre a repentaglio la loro propria incolumità e/o benessere;
i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro. Gli stessi si impegnano ad essere rintracciabili per le questioni afferenti alla gestione dei minori.
p. I coniugi assumono l'impegno di comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, nonché di recapito telefonico;
q. dichiarare che, stante la mancata ripresa della convivenza tra i coniugi ed alle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, c. 3 della L. 898/1970 e ss. modifiche ed integrazioni;
r. verificato il passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 16.07.2020 Atto n. 39, parte 1 - anno
2020 Comune di Pescara, alle condizioni di cui all'accordo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio.
s. spese compensate integralmente tra le parti.
pagina 4 di 5 6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e dei figli minori e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
7. Da ultimo, va fissata con separata ordinanza del Giudice istruttore una successiva udienza per la decisione sulla domanda di divorzio.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 20 novembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Pescara il Parte_1 CP_1
16.07.2020, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara n. 39, parte I, anno 2020, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone circa l'ulteriore corso come da separata ordinanza del Giudice relatore;
d) spese al definitivo.
Pescara 8 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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